In G.U. il decreto di attuazione della V Direttiva Antiriciclaggio

La Redazione
29 Ottobre 2019

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 252 del 26 ottobre 2019 il decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 125, recante modifiche ed integrazioni ai d.lgs. n. 90/2017 e n. 92/2017, recanti attuazione della direttiva (UE) 2015/849, nonché attuazione della direttiva (UE) 2018/843 (c.d. V Direttiva Antiriciclaggio)

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 252 del 26 ottobre 2019 il decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 125, recante modifiche ed integrazioni ai d.lgs. n. 90/2017 e n. 92/2017, recanti attuazione della direttiva (UE) 2015/849, nonché attuazione della direttiva (UE) 2018/843 (c.d. V Direttiva Antiriciclaggio) che modifica la direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio e finanziamento del territorio e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE.

Il decreto, approvato dl Governo lo scorso 3 ottobre (si veda, sul punto, la precedente news, in questo portale), apporta modifiche al d.lgs. n. 231/2007 ed amplia la platea di soggetti tenuti ad assolvere, ai sensi dell'art. 3, all'adeguata verifica. In particolare, il nuovo comma 2-bis dispone che “nelle operazioni di cartolarizzazione di crediti, gli intermediari bancari e finanziari di cui al comma 2, incaricati della riscossione dei crediti ceduti, dei servizi di cassa e di pagamento e delle verifiche di conformità provvedono all'adempimento degli obblighi di cui al presente decreto anche nei confronti dei debitori ceduti alle società per la cartolarizzazione dei crediti nonché' dei sottoscrittori dei titoli emessi dalle medesime società”. Soggetti agli obblighi antiriciclaggio anche i soggetti che commerciano opere d'arte, ovvero agiscono da intermediari nel commercio delle stesse.

I soggetti obbligati devono altresì assicurare che le proprie succursali stabilite in altro Stato membro rispettino le disposizioni nazionali di recepimento della normativa europea in vigore nel medesimo Stato membro.

Novità anche per l'identificazione della titolarità effettiva, con modifica dell'art. 20 e sostituzione dei commi 4 e 5, in materia di cliente persone giuridiche private.

Monete elettroniche. Il nuovo art. 50 vieta, a partire dal 10 giugno 2020, l'apertura o l'utilizzo in qualunque forma, di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia, nonché' l'emissione o l'utilizzo di prodotti di moneta elettronica anonimi.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.