Valida la notificazione per posta senza cartolina verde se il destinatario ha ritirato il plico

Redazione scientifica
29 Ottobre 2019

La Suprema Corte prende in considerazione l'ipotesi particolare – venutasi a creare nel caso in esame – in cui, pur non essendo stato prodotto l'avviso di ricevimento, vi sia prova che il destinatario ha ritirato l'atto giudiziario presso l'ufficio postale ove era depositato, come previsto dall'art. 149 c.p.c.

Il caso. Viene proposto ricorso per cassazione con il quale si censura il capo della sentenza impugnata che ha ritenuto fondata l'eccezione di nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio per difetto di prova in ordine al perfezionamento del procedimento notificatorio.

Notificazione a mezzo del servizio postale. Alla Suprema Corte viene sottoposto il seguente quesito: se, ai fini della dimostrazione dell'avvenuto perfezionamento della notificazione di un atto giudiziario effettuata a mezzo posta, ai sensi dell'art. 149 c.p.c., ove non venga prodotto l'avviso di ricevimento dell'atto, possa costituirne valido succedaneo l'avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito. Nella giurisprudenza di legittimità, in particolare, non è mai stata presa in considerazione l'ipotesi – venutasi a creare nel caso in esame – in cui, pur non essendo stato prodotto l'avviso di ricevimento, vi sia prova che il destinatario ha ritirato l'atto giudiziario presso l'ufficio postale ove era depositato, come previsto dall'art. 149 c.p.c.

La prova del perfezionamento del procedimento notificatorio. Il Collegio pronuncia, quindi, il principio di diritto alla luce del quale: «Ai fini del perfezionamento della notificazione di un atto giudiziario a mezzo del servizio postale - ai sensi dell'art. 149 c.p.c. e degli artt. 7 e 8 della legge n. 890/1982 - occorre la produzione dell'avviso di ricevimento nonché, nel caso di temporanea assenza del destinatario e di mancanza, inidoneità o rifiuto delle persone altrimenti abilitate a ricevere il piego in luogo del destinatario, della comunicazione di avvenuto deposito (CAD) del plico presso l'ufficio postale. Tuttavia, qualora il destinatario o persona da lui delegata ritirino il piego presso l'ufficio postale, tale attività implica la sanatoria degli eventuali vizi o dell'incompletezza del procedimento di notificazione per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c. Pertanto, la notificazione si ha per perfezionata a tale data (purché anteriore al decimo giorno dalla spedizione della CAD) e ai fini della prova del perfezionamento del procedimento notificatorio è sufficiente l'attestazione di avvenuta consegna del plico da parte dell'agente postale, con l'indicazione della data e degli elementi identificativi del soggetto che ha provveduto al ritiro».

In applicazione di questo principio, i Giudici hanno ritenuto la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado potenzialmente valida, anziché inesistente, ed hanno pertanto cassato con rinvio la decisione impugnata.

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