L'immobile in condominio non può essere adibito a centro estetico in quanto attività diversa dall'ufficio

Redazione scientifica
30 Ottobre 2019

Con la previsione del regolamento condominiale inerente "uffici e studi professionali" si intende riferirsi alle professioni intellettuali di cui all'art. 2229 e ss. c.c., rendendo perciò illecita l'utilizzazione dell'appartamento per l'esercizio di un centro di estetica, in quanto attività commerciale esclusa dal regolamento e in quando attività diversa dall'ufficio.

In punto di opponibilità dei limiti regolamentari, la Corte d'Appello, pronunciando in sede di rinvio, evidenziava l'illegittimità della destinazione dell'immobile ad uso di solarium e centro estetico in quanto il regolamento imponeva solo di adibire i locali degli appartamenti dei piani superiori al primo ad uffici o studi professionali. In particolare, secondo la Corte territoriale, la previsione del regolamento inerente a "uffici e studi professionali" si doveva intendere riferita alle professioni intellettuali di cui all'art. 2229 e ss. c.c., rendendo perciò illecita l'utilizzazione dell'appartamento per l'esercizio di un centro di estetica, in quanto attività commerciale. Avverso tale decisione, i ricorrenti hanno proposto ricorso in Cassazione eccependo la natura professionale dell'attività di estetista.

Nel giudizio di legittimità, la S.C. conferma il ragionamento espresso nel provvedimento impugnato. Difatti, la condivisa esigenza di chiarezza e di univocità che devono rivelare i divieti ed i limiti regolamentari di destinazione alle facoltà di godimento dei condomini sulle unità immobiliari in proprietà esclusiva, coerente con la loro natura di servitù reciproche, comporta che il contenuto e la portata di detti divieti e limiti vengano determinati fondandosi in primo luogo sulle espressioni letterali usate. Quindi, l'interpretazione della clausola contenente l'obbligo di destinare gli appartamenti dei piani superiori al primo ad "uffici e studi professionali" non era confliggente con l'intenzione comune dei condomini ricostruita dai giudici del merito in quanto, come correttamente inteso dalla Corte territoriale, l'attività di estetista, disciplinata dalla l.1/1990, costituisce esercizio che viene svolto "in forma di impresa, individuale o societaria", e perciò impone l'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane o nel Registro delle imprese; di conseguenza, l'attività è stata esclusa dal regolamento in quanto attività diversa dall'ufficio. Per le suesposte ragioni, il ricorso è stato rigettato.

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