Equa riparazione: la prescrizione del giudizio presupposto non esclude il risarcimento per irragionevole durata

30 Ottobre 2019

L'equa riparazione per irragionevole durata del processo penale non può essere esclusa per il solo fatto che il ritardo nella definizione del giudizio abbia prodotto l'estinzione del reato per prescrizione, occorrendo invece apprezzare se l'effetto estintivo sia intervenuto per l'utilizzazione, da parte dell'imputato, di tecniche dilatorie o strategie sconfinanti nell'abuso del diritto di difesa ovvero dipenda, in tutto o in parte, dal comportamento delle autorità procedenti senza che, in quest'ultima ipotesi, la mancata rinuncia alla prescrizione ad opera dell'imputato medesimo venga a elidere, di per sé, il danno derivante dall'irragionevole durata.

Il caso. Il Ministero della Giustizia impugna un decreto con cui la Corte di Appello di Perugia aveva accolto la domanda di equa riparazione proposta da un cittadino relativamente al danno derivante dall'irragionevole durata di un processo penale iniziato nel 1996 e terminato solo nel 2010.
Il periodo di irragionevole durata era stato determinato dal Giudice dell'equa riparazione in nove anni e cinque mesi, sottraendo dalla durata complessiva del giudizio presupposto il periodo in cui il processo aveva invece avuto una durata ragionevole.

L'esercizio di un diritto da parte dell'imputato non può essere considerato dilatorio. Il Ministero della Giustizia ha impugnato il decreto della Corte di Appello di Perugia contestando la violazione dell'art. 2, comma 2-sexies, lett. a), l. n. 89/2001 per aver riconosciuto al ricorrente il diritto all'indennizzo nonostante il giudizio presupposto fosse stato dichiarato estinto per prescrizione e nonostante il comportamento asseritamente dilatorio assunto nel medesimo giudizio da parte dell'imputato.
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso evidenziando che l'equa riparazione per irragionevole durata del processo penale non può essere esclusa per il solo fatto che il ritardo nella definizione del giudizio abbia prodotto l'estinzione del reato per prescrizione, occorrendo invece apprezzare se l'effetto estintivo sia intervenuto per l'utilizzazione, da parte dell'imputato, di tecniche dilatorie o strategie sconfinanti nell'abuso del diritto di difesa ovvero dipenda, in tutto o in parte, dal comportamento delle autorità procedenti senza che, in quest'ultima ipotesi, la mancata rinuncia alla prescrizione ad opera dell'imputato medesimo vanga a elidere, di per sé, il danno derivante dall'irragionevole durata.

I giudici escludono dunque che la rinuncia alla prescrizione possa costituire una forma di abuso del diritto di difesa, costituendo invece mero esercizio di un diritto dell'imputato, che non può in alcun modo nuocere ai fini della liquidazione del danno derivante da irragionevole durata.

(Tratto da: dirittoegiustizia.it)

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