Equa riparazione: la prescrizione del giudizio presupposto non esclude il risarcimento per irragionevole durata
30 Ottobre 2019
Il caso. Il Ministero della Giustizia impugna un decreto con cui la Corte di Appello di Perugia aveva accolto la domanda di equa riparazione proposta da un cittadino relativamente al danno derivante dall'irragionevole durata di un processo penale iniziato nel 1996 e terminato solo nel 2010.
L'esercizio di un diritto da parte dell'imputato non può essere considerato dilatorio. Il Ministero della Giustizia ha impugnato il decreto della Corte di Appello di Perugia contestando la violazione dell'art. 2, comma 2-sexies, lett. a), l. n. 89/2001 per aver riconosciuto al ricorrente il diritto all'indennizzo nonostante il giudizio presupposto fosse stato dichiarato estinto per prescrizione e nonostante il comportamento asseritamente dilatorio assunto nel medesimo giudizio da parte dell'imputato. I giudici escludono dunque che la rinuncia alla prescrizione possa costituire una forma di abuso del diritto di difesa, costituendo invece mero esercizio di un diritto dell'imputato, che non può in alcun modo nuocere ai fini della liquidazione del danno derivante da irragionevole durata.
(Tratto da: dirittoegiustizia.it)
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