La personalizzazione del danno nelle tabelle milanesi
30 Ottobre 2019
Il giudice, in presenza di specifiche circostanze di fatto, che valgano a superare le conseguenze ordinarie già previste e compensate nella liquidazione forfettaria assicurata dalle previsioni delle Tabelle del Tribunale di Milano, può procedere alla personalizzazione del danno entro le percentuali massime di aumento previste nelle stesse tabelle, dando adeguatamente conto nella motivazione della sussistenza di peculiari ragioni di apprezzamento meritevoli di tradursi in una differente (più ricca, e dunque, individualizzata) considerazione in termini monetari (nel caso in esame, deve essere considerata la maggiore incidenza negativa che possiede il deficit disventilatorio, trattandosi di un soggetto già affetto da significative patologie e, pertanto, nel range stabilito dalle tabelle già citate, la personalizzazione del danno morale deve avvenire nella misura percentuale massima dalle tabelle stesse previste). |