Imprenditore fallito ed estensione del fallimento agli altri soci occulti
31 Ottobre 2019
L'imprenditore dichiarato fallito ha legittimazione di fare accertare, in caso di società irregolare, che l'attività economica era riferibile non ad un imprenditore individuale, ma bensì ad ente collettivo, chiedendo l'estensione del fallimento ai soci illimitatamente responsabili, ai sensi dell'art. 147, comma 4 l. fall., mentre non ha la legittimazione a richiedere il fallimento di una diversa entità (quale una società di fatto) che, in un tempo antecedente alla dichiarazione di fallimento, avrebbe gestito l'impresa, residuando per la dichiarazione di fallimento di questa gli ordinari criteri di legittimazione di cui all'art. 6 l.fall.
Se, al momento della dichiarazione di fallimento, l'impresa è riferibile ad una società palese (art. 147, comma 4) o di fatto (147, comma 5) ed esistano altri soci illimitatamente responsabili, il socio già dichiarato fallito (art. 147 comma 4), ovvero l'imprenditore individuale (art. 147 comma 5) possono chiedere l'estensione del fallimento ai soci illimitatamente responsabili, passando per la richiesta di fallimento della società se essa è irregolare. |