L'esecuzione del sequestro conservativo presso terzi
31 Ottobre 2019
Nel procedimento di sequestro conservativo presso terzi, per la sua esecuzione ai sensi dell'art. 678 c.p.c., è necessaria la notifica al terzo, anche a seguito della modifica dell'art. 543 c.p.c.? Ed ancora, quale sarà il giudice competente per territorio a seguito dell'introduzione dell'art. 26-bis c.p.c.?
La risposta al quesito pone alcuni problemi soprattutto derivanti dal mancato coordinamento di norme nel tempo modificate ed introdotte. Infatti, il secondo periodo del primo comma dell'art. 678 c.p.c. prevede, in accordo a quanto prevedeva l'art. 543 c.p.c. in materia di pignoramento presso terzi, nonché l'art. 26 c.p.c., che nell'ipotesi di sequestro conservativo presso terzi il sequestrante debba citare il terzo a comparire davanti al tribunale del luogo di residenza dello stesso terzo per rendere la prescritta dichiarazione. Si può facilmente notare che, a seguito della modifica dell'art. 543 c.p.c., nonché a seguito dell'introduzione dell'art. 26-bis c.p.c., la disciplina indicata nell'art. 678 c.p.c. debba intendersi superata. Infatti, da un lato, il nuovo art. 543 c.p.c. ha previsto che il terzo non debba più rendere la dichiarazione in udienza, bensì in forma scritta prima della stessa e, quindi, non debba essere citato innanzi al giudice dell'esecuzione. Inoltre, il nuovo art. 26-bis c.p.c., ha attribuito la competenza territoriale per l'esecuzione presso terzi, al Tribunale del luogo di residenza del debitore e non più del terzo pignorato. Va da sé che questo caotico e scoordinato quadro normativo abbia portato a differenti elaborazioni, dottrinali e giurisprudenziali, sulla materia. Secondo una prima soluzione interpretativa (di matrice dottrinale) si è ritenuto di attribuire una preminente valenza al generale richiamo da parte dello stesso art. 678 c.p.c. alle disposizioni in tema di pignoramento presso il debitore e presso terzi. Di conseguenza, quanto disposto dalla normativa in questione, in contrasto con le nuove norme in materia di esecuzione, dovrebbe ritenersi implicitamente abrogato (art. 15 delle preleggi al c.c.), con la conseguente operatività dei nuovi criteri sia in materia di dichiarazione del terzo che in materia di competenza territoriale. Altra opinione espressa in dottrina ritiene, invece, a fronte di una disposizione contenuta nell'art. 678 c.p.c. formulata in termini diversi e di carattere speciale, in quanto riferentesi all'esecuzione di un provvedimento cautelare e non ad un procedimento di esecuzione, avente natura e funzioni diverse, che dovrebbe continuare ad applicarsi l'obbligo di citazione del terzo e la competenza territoriale presso la residenza del terzo pignorato. La giurisprudenza che ha avuto modo di esprimersi di recente sulla questione ha affermato che, la diversa natura (cautelare ed esecutiva) degli istituti preclude in radice la possibilità di rinvenire un caso di abrogazione tacita dell'art. 678 per effetto della novella introdotta in materia di pignoramento presso terzi (Trib. Milano, sez. III, 21/04/2016). A parere di chi scrive, tuttavia, non sembra che la posizione giurisprudenziale indicata possa essere condivisa. Non solo in quanto l'applicazione di una diversa disciplina per il sequestro presso terzi e per il pignoramento presso terzi porterebbe a notevoli disagi procedurali, ma, soprattutto, in quanto è palese che il legislatore originario, nel richiamare nell'art. 678 c.p.c. la normativa sul pignoramento presso terzi, avesse inteso uniformarsi a quella. Di conseguenza, la sua modifica non può che aver comportato una tacita abrogazione della prescrizione dell'art. 678 c.p.c. laddove prevede la citazione del terzo e la competenza territoriale presso la residenza del terzo sequestrato. Certo è che il legislatore ha, comunque, perso una buona occasione per dare buona prova di sé.
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