Notifica telematica della sentenza: necessario anche il deposito dei messaggi PEC con annesse ricevute
31 Ottobre 2019
Il caso. Il tribunale di Pordenone rigettava la domanda dell'attore, ingegnere che aveva convenuto in giudizio la Provincia di Pordenone per riscuotere le proprie competenze e le spese sostenute. Egli, infatti, era stato nominato, attraverso una delibera dirigenziale, “coordinatore della sicurezza per l'esecuzione delle opere” relative alla realizzazione della sede istituzionale della Provincia, ma, al momento della nomina (avvenuta nel 1999) non vi era ancora alcuna specifica previsione circa le tariffe professionali da applicare. Successivamente, le stesse costituirono oggetto di d.m. (del 4.04.2001), il quale intervenne prima che l'incarico dell'attore fosse terminato. Per questo, egli si rivolgeva al Tribunale chiedendo la rideterminazione del suo compenso in applicazione del suddetto decreto. Tuttavia, tanto il Tribunale quanto (a seguito di impugnazione) la Corte d'appello di Trieste non accoglievano la pretesa dell'attore. Dunque, quest'ultimo propone ricorso per cassazione.
Deposito dei messaggi PEC. La Corte di cassazione dichiara il ricorso improcedibile, ritenendo sussistente la violazione dell'art. 360, comma 2, n. 2, c.p.c. poiché non risulta depositata la copia autentica della sentenza con la relazione di notificazione, avendo il ricorrente depositato solo copia della sentenza di appello senza la relata di notifica e, in caso di notifica avvenuta a mezzo PEC, anche il messaggio di avvenuta ricezione con la relativa attestazione di conformità. Nell'affermare ciò, i Giudici richiamano un precedente giurisprudenziale molto recente, ovvero la sentenza n. 8312/2019 delle Sezioni Unite, le quali, riferendosi all'ipotesi in cui la sentenza impugnata sia stata notificata mediante Posta Elettronica Certificata, precisano che per la procedibilità del ricorso è necessario il deposito tempestivo della copia della relata della notificazione telematica e del corrispondente messaggio PEC con annesse ricevute (anche senza attestazioni di conformità), tenendo conto che solo così il ricorrente avrà la facoltà di provvedere al deposito fino all'udienza dell'attestazione di conformità dei messaggi cartacei. Conseguentemente, il ricorso sarà improcedibile anche quando, pur essendo stata depositata la copia autentica della sentenza che si assume essere stata notificata, non siano tuttavia stati depositati nel termine previsto dall'art. 369 c.p.c. anche i suddetti messaggi PEC con le relative ricevute. Nel caso di specie, la Corte rileva che risulta prodotta solo la copia della sentenza di appello, senza alcuna traccia delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e ricezione mediante PEC della medesima, né nella produzione del ricorrente né in quella della parte controricorrente. Per questo motivo, dunque, la Corte dichiara il ricorso improcedibile.
*Fonte: www.dirittoegiustizia.it |