Il sovraindebitamento dell'amministratore o sindaco e la decadenza dall'incarico

La Redazione
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04 Novembre 2019

L'assoggettamento a una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento non rappresenta, in via generale, una causa ostativa all'assunzione degli incarichi di amministratore o sindaco di società, né comporta decadenza dai medesimi incarichi, a meno che vi sia un'apposita previsione nello statuto.

L'assoggettamento a una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento non rappresenta, in via generale, una causa ostativa all'assunzione degli incarichi di amministratore o sindaco di società, né comporta decadenza dai medesimi incarichi, a meno che vi sia un'apposita previsione nello statuto. Ad affermarlo è un recente Pronto Ordini, il n. 41 del 16 ottobre 2019, del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

Il chiarimento arriva in risposta ad un quesito formulato da un ordine professionale: la presentazione di un'istanza di sovraindebitamento all'Organismo di composizione della crisi, ex l. n. 3/2012, da parte di un professionista che ricopre la carica di amministratore, nonché componente del collegio sindacale di una società, comporta la decadenza dagli incarichi citati, ai sensi degli artt. 2382 e 2399 c.c.?

Ebbene, tali norme individuano (rispettivamente per gli amministratori e per i sindaci) alcune ipotesi di incapacità assoluta a ricoprire cariche sociali o ne determinano la decadenza, tra cui il fallimento.

Poiché tali ipotesi di incapacità/decadenza devono ritenersi tassative e inderogabili – e in quanto tali non applicabili estensivamente – e poiché non vi è equipollenza tra lo status di fallito e quello di debitore che accede a una procedura di sovraindebitamento, il documento ritiene debba escludersi, in generale, che l'assoggettamento a tali procedure rappresenti una causa ostativa all'assunzione degli incarichi di amministratore o di sindaco, ovvero che comporti decadenza dai medesimi.

Tuttavia, l'art. 2387 c.c. ammette espressamente la possibilità che, in sede statutaria, siano previsti particolari requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza ulteriori rispetto a quelli previsti dall'art. 2382 per i casi di ineleggibilità e decadenza; lo stesso a dirsi per i sindaci, ex art. 2399, comma 3, c.c.

alla luce di ciò, dovrà verificarsi in concreto, caso per caso, se gli statuti delle società in cui il professionista riveste l'incarico prevedano l'assoggettamento alla procedura di composizione della crisi quale ipotesi di decadenza.