Operai deceduti per asfissia: nessuna posizione di garanzia per il locatore

Redazione scientifica
04 Novembre 2019

Nessuna posizione di garanzia può individuarsi in capo al locatore in relazione alla pericolosità della situazione creatasi all'interno del capannone, a causa della costruzione da parte del conduttore del manufatto (soppalco) utilizzato quale dormitorio che non consentiva un rapido accesso alle vie di fuga, non gravando sul primo il governo del relativo rischio.

La Corte di Appello confermava la responsabilità di omicidio colposo degli imputati, nelle loro rispettive qualità di proprietari e locatori del capannone, per la morte di alcuni operai deceduti a causa di asfissia acuta da intossicazione da monossido di carbonio. La condotta ascritta agli imputati è consistita nell'avere concesso in locazione ad una ditta cinese il capannone nella consapevolezza che al suo interno erano stati realizzati abusivamente dei locali dormitorio con legno e cartongesso, così consentendo un uso promiscuo abitativo ed industriale dell'immobile, in assenza dei requisiti di abitabilità, aumentando il rischio incendio, già presente per la natura tessile della lavorazione. In particolare, la Corte territoriale sosteneva che i locatori avevano assunto una posizione di garanzia rispetto non solo al pacifico godimento dell'immobile ma anche ai requisiti di sicurezza dello stesso capannone.

Nel giudizio di legittimità, la S.C. contesta il ragionamento espresso nel provvedimento impugnato. Difatti, l'autore delle opere abusive era lo stesso inquilino che pur avendo risolto il contratto precedente, ne aveva stipulato uno nuovo a nome di una diversa società a lui riconducibile. Pertanto, anche se la società aveva cambiato nome, di fatto l'inquilino, un imprenditore cinese, era sempre lo stesso. Quindi non si era trattato di un nuovo rapporto ma della prosecuzione di quello precedente e non era possibile ascrivere una posizione di garanzia ai due locatori per le opere realizzate nel corso della locazione da chi era sempre rimasto nell'immobile. In conclusione, secondo i supremi giudici, in assenza dell'effettiva restituzione del bene al locatore, non essendo stato interrotto il godimento della cosa e non essendo quindi il bene rientrato nella sua effettiva disponibilità, per la sostanziale prosecuzione del rapporto locativo, nessuna posizione di garanzia può individuarsi in capo al locatore in relazione alla pericolosità della situazione creatasi all'interno del capannone, a causa della costruzione da parte dei conduttore del manufatto (soppalco) utilizzato quale dormitorio che non consentiva un rapido accesso alle vie di fuga. Per le suesposte ragioni, la pronuncia è stata cassata senza rinvio.

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