Gli acconti già percepiti dal danneggiato devono essere detratti dalla somma risarcibile
04 Novembre 2019
LA VICENDA. A seguito di un sinistro stradale, il Tribunale di Teramo accertava e dichiarava la colpa del conducente di uno dei due veicoli coinvolti, con corso di colpa del terzo trasportato sull'altro veicolo per non aver allacciato le cinture di sicurezza. In appello la decisione veniva parzialmente riformata riconoscendo la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo antagonista. La compagnia assicurativa di quest'ultimo ha proposto ricorso per cassazione dolendosi per quanto riguarda la quantificazione del danno.
DETERMINAZIONE DEL QUANTUM RISARCIBILE. La società ricorrente lamenta la mancata rivalutazione degli importi corrisposti a titolo di acconto e di quelli pagati spontaneamente in esecuzione della sentenza di prime cure. Le doglianze vengono accolte dalla Suprema Corte che sottolinea l'effetto sostitutivo della sentenza d'appello che confermi integralmente o parzialmente la decisione di primo grado, con la necessità che, se l'esecuzione della decisione è già iniziata, essa dovrà proseguire sulla base delle statuizioni già formulate in primo grado. In altre parole, ritiene la Corte che fosse compito del giudice dell'appello determinare con esattezza la somma dovuta, detraendo gli importi già corrisposti per il medesimo titolo nelle more del giudizio. I Giudici di legittimità affermano dunque che «nelle obbligazioni risarcitorie, il creditore deve essere ristorato mediante la corresponsione degli interessi compensativi, del danno che si presume essergli derivato dall'impossibilità di disporre tempestivamente della somma dovuta e di impiegarla in maniera remunerativa, sicchè la liquidazione del danno da ritardato adempimento, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire: a) devalutando l'acconto ed il credito alla data dell'illecito; b) detraendo l'acconto dal credito; c) calcolando gli interessi compensativi mediante l'individuazione di un saggio scelto in via equitativa, da applicare prima sull'intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, e poi sulla somma residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente, per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva». Infine viene precisato che in caso di riforma in secondo grado della sentenza impugnata in relazione al quantum, è compito del giudice d'appello determinare la somma dovuta sulla base di criteri determinati o determinabili in virtù del principio sopra richiamato, provvedendo a detrarre tutti gli importi già corrisposti per il medesimo titolo nelle more del giudizio, anche se con differente causale. La Cassazione accoglie dunque il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'Appello in diversa composizione.
(FONTE: dirittoegiustizia.it)
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