Le Sezioni Unite sulla nullità selettiva nei contratti di investimento

La Redazione
05 Novembre 2019

La c.d. nullità selettiva di singoli ordini di investimento, per difetto della forma scritta del contratto quadro, può essere fatta valere solo dall'investitore, e produce effetti processuali e sostanziali soltanto a vantaggio di quest'ultimo; tuttavia, l'intermediario può opporre l'eccezione di buona fede, se la selezione della nullità determini un ingiustificato sacrificio economico a suo danno.

La c.d. nullità selettiva di singoli ordini di investimento, per difetto della forma scritta del contratto quadro, può essere fatta valere solo dall'investitore, e produce effetti processuali e sostanziali soltanto a vantaggio di quest'ultimo; tuttavia, l'intermediario può opporre l'eccezione di buona fede, se la selezione della nullità determini un ingiustificato sacrificio economico a suo danno. Lo afferma la Cassazione, nella pronuncia a Sezioni Unite n. 28314 del 4 novembre.

Il caso. Il Tribunale dichiarava la nullità di due contratti di investimento in obbligazioni argentine, per difetto di forma scritta del contratto quadro stipulato tra investitore e intermediario. In parziale riforma della sentenza di primo grado, la Corte d'Appello riteneva che la nullità, ex art. 23 TUF, la quale può essere fatta valere solo dal cliente, una volta dichiarata si ripercuote su tutte le operazioni eseguite in attuazione dell'atto negoziale viziato (il contratto quadro) e non solo su alcune di esse, con la conseguenza che il cliente non avrebbe facoltà di limitare gli effetti (negativi) della nullità ad alcuni ordini soltanto. La vicenda giungeva in Cassazione, la quale, con ordinanza interlocutoria n. 23927 (su cui si veda la precedente news, in questo portale), rimetteva la causa al Primo Presidente, per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione relativa alla c.d. nullità selettiva dei singoli ordini di investimento.

La questione controversa. Il contrasto che si è determinato, in precedenti pronunce di legittimità, riguarda gli effetti derivanti dall'accertamento della nullità del contratto quadro: un primo orientamento (tra cui: Cass., n. 8395/2016) ha affermato la legittimità di una limitazione di tali effetti ai soli ordini oggetto della domanda proposta dall'investitore; ad esso si contrappone l'orientamento (ex multis, Cass. n. 6664/2018) secondo cui gli effetti della dichiarazione di nullità si estendono anche alle operazioni di acquisto che non hanno formato oggetto della domanda formulata dal cliente, superando così le possibili problematiche derivanti dalla c.d. nullità selettiva, con cui l'investitore potrebbe tenere fermi gli ordini di investimento vantaggiosi e cancellare quelli che comportano un pregiudizio economico.

Il requisito funzionale della forma scritta del contratto quadro. Prima di risolvere il contrasto, la S.C. compie una ricognizione sulla nullità del contratto quadro di investimento, giungendo alla recente pronuncia a Sezioni Unite (Cass. n. 898/2018, in questo portale, con nota di Falconieri, Contratti di investimento: alle Sezioni Unite la nullità selettiva) in cui si è affermato che la forma scritta – imposta, appunto a pena di nullità solo per il contratto quadro – ha natura e contenuto funzionali, e costituisce il primo, ma non unico, strumento di superamento dello squilibrio contrattuale e dell'asimmetria informativa delle parti. Da questo presupposto, la sentenza intende verificare se possa configurarsi un esercizio del diritto a far valere le nullità di protezione in modo selettivo se tale esercizio possa, ed in quali limiti, qualificarsi abusivo o contrario al canone, costituzionalmente garantito, della buona fede. Principio, quest'ultimo, che opera anche nei contratti di investimento e che non può non informare la condotta dell'investitore, che pur si trova in posizione di squilibrio rispetto all'intermediario.

Ed è proprio alla luce di questo principio che occorre indagare se l'azione di nullità selettiva del cliente è stata preordinata alla produzione di un pregiudizio per l'altro contraente: solo il cliente può avvalersi della nullità del contrato quadro, ex art. 23 TUF, e l'intermediario non può mai avvalersi degli effetti diretti di tale nullità; tuttavia, i principi, di derivazione costituzionale, di solidarietà e uguaglianza sostanziale operano anche in funzione di riequilibrio effettivo endocontrattuale quando l'azione di nullità, utilizzata in forma selettiva, determini esclusivamente un sacrificio economico sproporzionato dell'intermediario.

Il principio di diritto. Le Sezioni Unite enunciano, in conclusione, il seguente principio di diritto:

“La nullità per difetto di forma scritta, contenuta nell'art. 23, comma 3, del d.lgs. n. 58 del 1998, può essere fatta valere esclusivamente dall'investitore, con la conseguenza che gli effetti processuali e sostanziali dell'accertamento operano soltanto a suo vantaggio. L'intermediario, tuttavia, ove la domanda sia diretta a colpire soltanto alcuni ordini di acquisto, può opporre l'eccezione di buona fede, se la selezione della nullità determini un ingiustificato sacrificio economico a suo danno, alla luce della complessiva esecuzione degli ordini, conseguiti alla conclusione del contratto quadro”.

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