Spese di conservazione anche per i condomini che non si trovano al di sotto della proiezione verticale del tetto

Redazione scientifica
05 Novembre 2019

La ripartizione delle spese di manutenzione proporzionate all'uso delle cose comuni o correlate all'utilità che se ne tragga non si giustifica con riferimento a quelle parti, come il tetto (o la facciata), che costituiscono le strutture essenziali ai fini dell'esistenza stessa dello stabile unitariamente considerato e che sono destinate a servire in maniera eguale ed indifferenziata le varie unità immobiliari dell'edificio.

I giudici del merito confermavano l'obbligo della condomina di concorrere alle spese di manutenzione del tetto del fabbricato, in quanto strutturalmente destinato anche alla protezione dell'atrio comune, seppur non sovrastante alcuna unità immobiliare di proprietà esclusiva dell'attrice. Avverso tale decisione, la condomina ha proposto ricorso in Cassazione eccependo che non vi era alcuna "comunione della copertura" ex art. 1117 c.c., coinvolgente le proprie proprietà in quanto le predette unità immobiliari non si trovano al di sotto della proiezione verticale del tetto oggetto di ristrutturazione.

Nel giudizio di legittimità, la S.C. conferma il ragionamento espresso nel provvedimento impugnato. Difatti, nella vicenda in esame, per le caratteristiche strutturali e funzionali dell'edificio, il tetto del fabbricato, oggetto dell'intervento manutentivo, era destinato anche alla protezione dell'atrio comune, e da ciò i giudici del merito avevano correttamente tratto la coerente conseguenza che tutti i condomini sono interessati alla riparazione del medesimo tetto. Dunque, la decisione impugnata era conforme all'orientamento giurisprudenza secondo cui le parti dell'edificio in condominio deputati a preservare l'edificio condominiale da agenti atmosferici e dalle infiltrazioni d'acqua, piovana o sotterranea, rientrano, per la loro funzione necessaria all'uso collettivo, fra le cose comuni, le cui spese di conservazione sono assoggettate alla ripartizione in misura proporzionale al valore delle singole proprietà esclusive, ai sensi della prima parte dell'art. 1123 c.c., non ricomprendendosi, per contro, fra quelle parti suscettibili di destinazione al servizio dei condomini in misura diversa. Di conseguenza, in sede di riparto delle spese di manutenzione del tetto, quel che veramente rileva non è tanto l'appartenenza del tetto medesimo ad alcuni o a tutti i condomini, quanto la funzione di copertura, senza che con ciò, peraltro, si possa dire che solo i proprietari dei vani posti nella verticale sottostante alla zona da riparare siano tenuti alla relativa spesa, poiché non può, almeno in linea generale, ammettersi una ripartizione per zone di un medesimo tetto. Per le suesposte ragioni, il ricorso è stato rigettato.

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