Il mancato adeguamento dello statuto di un ente del Terzo Settore non comporta il venir meno dei benefici fiscali
06 Novembre 2019
Il mancato adeguamento dello statuto di un ente del Terzo Settore alle disposizioni del CTS, entro il 30 giugno 2020, non comporta il venir meno dei benefici fiscali previsti da specifiche norme per le Onlus, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale. Lo afferma l'Agenzia delle Entrate, nella Risoluzione n. 89/E del 25 ottobre. Il chiarimento arriva a seguito di una richiesta di consulenza giuridica: il Forum del Terzo Settore si è, infatti, domandato se un ente iscritto in uno dei registri previsti dall'art. 101, comma 2, CTS (d.lgs. n. 117/2017) che non proceda all'adeguamento del proprio statuto alle disposizioni inderogabili contenute nel medesimo CTS entro il termine previsto (originariamente fissato al 3 agosto 2019 e poi prorogato al 30 giugno 2020) possa continuare – fino all'entrata in funzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore – ad applicare le disposizioni fiscali previgenti in materia di ONLUS, organizzazioni di volontariato (ODV) e associazioni di promozione sociale (APS). Il Forum del Terzo Settore prospetta una soluzione affermativa, e la Risoluzione n. 89 conferma la conclusione. Il Ministero del Lavoro, con Circolare n. 13 del 31 maggio 2019, ha infatti chiarito che il termine per l'adeguamento degli statuti non ha natura perentoria ma rileva ai soli fini del calcolo dei quorum per le modifiche. Ai sensi dell'art. 102, comma 2, lett. a) CTS, la disciplina relativa alle Onlus resterà in vigore fino a quando non troveranno applicazione le nuove disposizioni fiscali recate dal Titolo X del Codice: da ciò discende che, quanto alle conseguenze fiscali derivanti dal mancato adeguamento degli statuti, un ente iscritto all'Anagrafe delle ONLUS prevista dall'art. 11 d.lgs. n. 460/1997, possa continuare ad applicare le disposizioni fiscali discendenti dal d.lgs. citato, fino al termine di cui all'art. 104, comma 2, CTS, anche nel caso in cui non proceda ad adeguare lo statuto entro il 30 giugno 2020 alle disposizioni inderogabili del Codice; lo stesso a dirsi per gli enti iscritti in un registro previsto dalla legge n. 266/1991 (ODV-Organizzazione di volontariato) o in un registro previsto dalla legge n. 383/2000 (APS – Associazioni di Promozione Sociale). Si richiama, in tal senso, l'art. 5-sexies d.l. n. 148/2017, conv. in l. n. 172/2017, secondo cui le disposizioni di carattere fiscale vigenti prima della data di entrata in vigore del Codice del Terzo Settore continuano a trovare applicazione, senza soluzione di continuità, fino a quando non saranno applicabili le nuove disposizioni fiscali previste dal Codice.
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