Leggi regionali tirocini extracurriculari: Piemonte, Liguria, Marche e Abruzzo

23 Marzo 2018

Si propone un approfondimento delle leggi regionali relative ai tirocini extracurriculari di Piemonte, Liguria, Marche e Abruzzo, in recepimento delle Linee Guida in Conferenza Permanente del 25 maggio 2017.
Introduzione

Si propone un approfondimento delle leggi regionali relative ai tirocini extracurriculari di Piemonte, Liguria, Marche e Abruzzo, in recepimento delle Linee Guida in Conferenza Permanente del 25 maggio 2017 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

Piemonte

Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2017, n. 85-6277

DISPOSIZIONI GENERALI

1. Il tirocinio è una misura formativa di politica attiva, finalizzata a creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante e il tirocinante allo scopo di favorirne l'arricchimento del bagaglio di conoscenze, l'acquisizione di competenze professionali e l'inserimento o il reinserimento lavorativo.

2. Il tirocinio è un contratto, ma non si configura come un rapporto di lavoro.

3. Non rientrano tra le materie oggetto della presente disciplina:

I) i tirocini curriculari, anche nella modalità di tirocinio estivo, promossi da università, istituzioni scolastiche, centri di formazione professionale,ovvero tutte le fattispecie non soggette alle comunicazioni obbligatorie, in quanto esperienze previste in connessione ad un percorso formale di istruzione o di formazione;

II) i tirocini previsti per l'accesso alle professioni ordinistiche, nonché i periodi di pratica professionale;

III) i tirocini transnazionali svolti all'estero o presso un ente sovranazionale;

IV) i tirocini per soggetti extracomunitari promossi all'interno delle quote di ingresso per i quali si rinvia all'apposita disciplina di recepimento dell'Accordo 99/CS R del 5 agosto 2014 recante “Linee guida in materia di tirocini per le persone straniere residenti all'estero, modulistica allegata e ipotesi di piattaforma informatica”.

Resta ferma la speciale disciplina attualmente vigente in tema di tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione delle persone prese in carico dal servizio sociale professionale e/o dai servizi sanitari competenti, per i quali si rinvia all'apposita disciplina di recepimento dell'Accordo 7/CSR del 22 gennaio 2015 recante “Linee guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone ed alla riabilitazione”.

DESTINATARI

1. i destinatari della disciplina regionale sono i tirocini extracurriculari (formativi e di orientamento o di inserimento/reinserimento lavorativo) rivolti a:

a) soggetti in stato di disoccupazione ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 150/2015;

b) soggetti che hanno completato i percorsi di qualifica, diploma professionale e specializzazione regionale e di istruzione secondaria superiore e terziaria entro i 12 mesi dal conseguimento del titolo;

c) lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro cosi come definiti nel co. 1 dell'art. 22 del D.Lgs n. 150/2015, nonché beneficiari di Fondi di Solidarietà Bilaterali, a fronte di accordi tra le parti sociali che definiscano percorsi di politiche attive;

d) lavoratori a rischio di disoccupazione così come definiti nel co. 4 art. 19 del D.Lgs 150/2015, nonché nelle situazioni di crisi aziendali a fronte di accordi tra le parti sociali che definiscano percorsi di politiche attive;

e) soggetti occupati che siano in cerca di altra occupazione, nei rispetti dei limiti di orario di cui al successivo art. 8;

f) soggetti disabili e svantaggiati (disabili di cui all'art. 1, co. 1, L. n. 68/1999, persone svantaggiate ai sensi della L. n. 381/1991; richiedenti protezione internazionale e titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria ai sensi del DPR n. 21/2015 e titolari di protezione umanitaria ai sensi del D.Lgs. n. 286/98; vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali e soggetti titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari, ai sensi del D.Lgs. n. 286/1998; vittime di tratta ai sensi del D.Lgs. n. 24/2014.

2. Il limite di età minimo per svolgere il tirocinio è di 16 anni ed occorre aver assolto l'obbligo scolastico ai sensi della normativa vigente.

DURATA DEL TIROCINIO

1. La durata massima, comprensiva di proroghe e rinnovi, dei tirocini extracurriculari:

a) non può essere superiore a sei mesi per quelli di cui al paragrafo 2, lettera a), b), c), d), e);

b) non può essere superiore a dodici mesi per quelli di cui al paragrafo 2, lettera f).

Per i soggetti disabili di cui all'art. 1, co. 1, della L. n. 68/1999, la durata complessiva può arrivare fino a ventiquattro mesi.

2. La durata minima del tirocinio non può essere inferiore a due mesi.

3. La durata effettiva del tirocinio è indicata all'interno del Progetto Formativo Individuale e deve essere congrua in relazione agli obiettivi formativi da conseguire.

4. Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per congedi di maternità e paternità obbligatoria ai sensi della normativa in vigore. Tale diritto si prevede anche in caso di infortunio o malattia di lunga durata, intendendosi per tali quelli che si protraggono per una durata pari o superiore a 30 giorni solari per singolo evento. Il tirocinio può inoltre essere sospeso per i periodi di chiusura aziendale della durata di almeno 15 giorni solari consecutivi. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio secondo i limiti massimi precedentemente indicati.

5. Il tirocinante deve dare motivata comunicazione scritta al tutor del soggetto ospitante e al tutor del soggetto promotore, in caso di interruzione del tirocinio.

6. Il tirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti o in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del progetto; le motivazioni a sostegno dell'interruzione devono risultare da apposita relazione.

SOGGETTI PROMOTORI

I soggetti promotori sono:

a) centri per l'impiego e Agenzia Piemonte Lavoro (APL);

b) istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici e dell'AFAM con riferimento ai propri studenti fino a 12 mesi successivi al conseguimento del titolo di studio;

c) istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale con riferimento ai propri studenti fino a 12 mesi successivi al conseguimento del titolo di studio;

d) fondazioni di Istruzione Tecnica Superiore (ITS) con riferimento ai propri studenti fino a 12 mesi successivi al conseguimento del titolo di studio;

e) soggetti accreditati dalla Regione Piemonte per l'erogazione di servizi alla formazione ai sensi della disciplina vigente con riferimento ai propri studenti fino a 12 mesi successivi al onseguimento della qualifica;

f) soggetti accreditati dalla Regione Piemonte per l'erogazione di servizi al lavoro ai sensi della disciplina vigente;

g) comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali iscritti negli specifici albi regionali, nonché le Aziende Sanitarie Locali e gli enti gestori istituzionali delle attività socio-assistenziali di cui all'art. 9 della L.R. 8 gennaio 2004 n. 1, come modificato dalla L.R. 2 maggio 2006 n. 16, con riferimento ai soggetti che hanno seguito presso di loro percorsi terapeutici, riabilitativi e di inserimento sociale, entro i 24 mesi successivi alla conclusione del percorso;

h) i Comuni, le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, Enti ed Associazioni nonché gli Enti bilaterali di cui all'art. 2, comma 1, lett. H) del D.Lgs. n. 276/2003. Tali soggetti devono essere autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 276/2003 all'esercizio di funzioni di intermediazione e delle connesse funzioni orientative;

i) soggetti autorizzati alla intermediazione dall'Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro ai sensi dell'art. 9, co. 1 lettera h) del D.Lgs. n. 150/2015 e successive modificazioni ovvero accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'articolo 12 del medesimo decreto, che abbiano almeno una sede sul territorio della Regione Piemonte;

j) Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL).

Per l'attivazione di tirocini cd. in mobilità interregionale, i soggetti promotori abilitati a promuovere tirocini presso soggetti ospitanti ubicati al di fuori del territorio regionale sono quelli di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 sopra evidenziati. La disciplina di riferimento per i tirocini in mobilità interregionale, ivi compresa l'indennità di partecipazione, è quella della Regione o Provincia autonoma in cui ha sede operativa il soggetto ospitante.

SOGGETTI OSPITANTI

I soggetti ospitanti sono le imprese, di natura pubblica o privata, gli Enti pubblici, gli studi professionali presso il quale viene realizzato il tirocinio. Possono essere soggetti ospitanti anche le Associazioni e Fondazioni purché abbiano almeno un dipendente.

Il soggetto ospitante deve essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e, nello specifico, si impegna a fornire all'avvio del tirocinio sufficiente e adeguata formazione in materia sulla base delle disposizioni vigenti.

Il soggetto ospitante deve essere in regola con la normativa di cui alla L. n. 68 del 1999 e successive modifiche.

Il soggetto ospitante non deve avere procedure di CIG straordinaria, ordinaria o in deroga in corso oppure ricorso al Fondo di Integrazione Salariale o a Fondi bilaterali per il sostegno al reddito, per mansioni equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima unità operativa, salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedano tale possibilità.

Il soggetto ospitante che ha in corso contratti di solidarietà di tipo “espansivo” può attivare tirocini.

Fatti salvi i licenziamenti per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali, è vietato ospitare tirocinanti per lo svolgimento di mansioni equivalenti a quelle per cui il soggetto ospitante ha effettuato, nella medesima unità operativa e nei 12 mesi precedenti:

  • licenziamento per giustificato motivo oggettivo;
  • licenziamenti collettivi;
  • licenziamento per superamento del periodo di comporto;
  • licenziamento per mancato superamento del periodo di prova;
  • licenziamento per fine appalto;
  • risoluzione del rapporto di apprendistato per volontà del datore di lavoro, al termine del periodo formativo.

Non si possono attivare tirocini in presenza di procedure concorsuali, salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedano tale possibilità.

Un medesimo soggetto non può essere per il medesimo tirocinio soggetto promotore e soggetto ospitante.

SOGGETTO OSPITANTE MULTILOCALIZZATO

Ai sensi del D.L. n. 76/2013, convertito con modificazioni dalla L. n. 99/2013, in relazione alle specifiche caratteristiche dei tirocini, sia in termini di finalità che di modalità organizzative, in caso di soggetto ospitante multilocalizzato e quindi anche di pubblica amministrazione con più sedi territoriali, il tirocinio può essere regolato dalla normativa della regione o provincia autonoma dove è ubicata la sede legale del soggetto ospitante, previa comunicazione alla regione o provincia autonoma nel cui territorio il tirocinio è realizzato.

Pertanto, qualora un soggetto ospitante scelga una disciplina regionale diversa dalla presente per un tirocinio attivato presso una unità operativa in Piemonte, deve comunicare alla Regione la scelta operata.

La disciplina che il soggetto ospitante intende applicare dovrà essere obbligatoriamente indicata nella Convenzione in modo da consentire al personale ispettivo un riferimento giuridico certo in relazione al quale svolgere le attività di accertamento.

Il computo di cui all'art. 7 si effettua con riferimento all'unità operativa nella quale viene attivato il Tirocinio.

LIMITI NUMERICI

Per ospitare tirocinanti sono previste le seguenti quote di contingentamento:

- unità operative senza dipendenti, ossia imprese individuali: un tirocinante;

- unità operative fino a cinque dipendenti: un tirocinante;

- unità operative con un numero di dipendenti compreso tra sei e venti: non più di due tirocinanti contemporaneamente;

- unità operative con un numero di dipendenti superiore a venti: tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento dei suddetti dipendenti contemporaneamente, con arrotondamento all'unità superiore.

Nel calcolo per la quota di contingentamento si computano i dipendenti a tempo indeterminato e quelli a tempo determinato purché la data di inizio del contratto sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio.

Si computano, inoltre, i soci che svolgono attività regolare nell'impresa con rapporti di durata superiore ad un anno e percepiscano un compenso per l'attività svolta diverso da quello di partecipazione agli organi amministrativi della società. Sono esclusi dal calcolo gli apprendisti.

Nel caso in cui il tirocinio venga attivato presso un'impresa individuale e/o senza dipendenti, il datore di lavoro/titolare deve seguire il tirocinante in modo costante durante l'orario di svolgimento del tirocinio.

Per i soggetti ospitanti che hanno unità operative con più di venti dipendenti a tempo indeterminato l'attivazione di nuovi tirocini, in aggiunta alla quota di contingentamento del dieci per cento sopra prevista, è subordinata alla condizione di aver stipulato almeno un contratto di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi (nel caso di part time, esso deve essere almeno pari al 50% delle ore settimanali previste dal contratto collettivo applicato dal soggetto ospitante) come di seguito specificato:

  • un tirocinio se hanno assunto al meno 20% dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti;
  • due tirocini se hanno assunto almeno il 50% dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti;
  • tre tirocini se hanno assunto almeno il 75% dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti;
  • quattro tirocini se hanno assunto il 100% dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti;

I tirocini di cui al precedente co. 3 non si computano ai fini della quota di contingentamento.

Ai fini della determinazione dei limiti di contingentamento di cui al co. 1, non c'è cumulabilità tra tirocini curriculari ed extracurriculari.

Sono esclusi dai limiti sopra riportati i tirocini in favore dei soggetti disabili e svantaggiati di cui all'art. 2, lettera f).

CONDIZIONE DI ATTIVAZIONE

Il tirocinio deve essere svolto in coerenza con gli obiettivi formativi previsti nel Progetto Formativo Individuale e finalizzato allo sviluppo dell'occupabilità del tirocinante.

I tirocinanti non possono:

  • ricoprire ruoli o posizioni proprie dell'organizzazione del soggetto ospitante;
  • sostituire i lavoratori subordinati nei periodi di picco delle attività;
  • sostituire il personale in malattia, maternità o ferie.

Il tirocinio non può essere attivato nell'ipotesi in cui il tirocinante abbia avuto un rapporto di lavoro, una collaborazione o un incarico o una prestazione lavorativa a qualsiasi titolo, con il medesimo soggetto ospitante nei due anni precedenti all'attivazione del tirocinio. In ogni caso non è mai possibile attivare il tirocinio per la stessa mansione già ricoperta dal tirocinante presso lo stesso soggetto ospitante.

Il soggetto ospitante non può realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante, salvo proroghe o rinnovi, nel rispetto della durata massima prevista all'art. 3.

Il tirocinio può essere rinnovato una sola volta ferma restando la durata massima di cui all'art. 3. In caso di rinnovo deve essere indicata nel PFI l'integrazione delle competenze da acquisire in aggiunta a quelle precedentemente acquisite.

Il tirocinio non può essere attivato nell'ipotesi in cui il tirocinante abbia svolto prestazioni di lavoro accessorio ai sensi degli artt. 48-50, D.Lgs. n. 81/2015 presso il medesimo soggetto ospitante per più di trenta giorni, anche non consecutivi, nei sei mesi precedenti l'attivazione.

Il tirocinio non può essere attivato nell'ipotesi in cui il tirocinante abbia svolto prestazioni di lavoro occasionale ai sensi dell'art. 54-bis, D.L. n. 50/2017,convertito dalla L. n. 96/2017, presso il medesimo soggetto ospitante per più di 140 ore nei 6 mesi precedenti l'attivazione.

Si può svolgere un tirocinio in costanza di un rapporto di lavoro, nel rispetto dei principi e dei limiti (massimo 48 ore) del D.Lgs. n. 66/2003.

In caso di professioni normate, il tirocinio è consentito per i soggetti in possesso della qualifica richiesta per l'esercizio della professione stessa entro i 12 mesi dal conseguimento del titolo; decorso tale periodo è ammesso l'inserimento in tirocinio nell'ambito di progetti di politiche attive volte al reinserimento lavorativo.

Modalità di attivazione

I tirocini si perfezionano sulla base di Convenzioni tra i soggetti promotori e i soggetti ospitanti, conformi al modello adottato con provvedimento del Settore regionale competente in materia di Politiche del Lavoro e che contengono al minimo le seguenti indicazioni:

a) obblighi del soggetto promotore e del soggetto ospitante;

b) modalità di attivazione;

c) valutazione e attestazione degli apprendimenti;

d) monitoraggio;

e) decorrenza e durata della convenzione;

Le convenzioni di cui al precedente comma possono riguardare più tirocini e hanno una durata massima di 24 mesi.

Alla convenzione deve essere allegato un Progetto Formativo Individuale, per ciascun tirocinante, concordato fra soggetto promotore, soggetto ospitante e tirocinante e contenente anche l'indicazione degli obiettivi formativi e le modalità di attuazione.

Il PFI deve contenere i seguenti elementi essenziali:

  • anagrafica: dati identificativi del tirocinante, del soggetto promotore, del soggetto ospitante, del tutor individuato dal soggetto promotore e del tutor individuato dal soggetto ospitante;
  • elementi descrittivi del tirocinio: finalità del tirocinio, settore di attività economica dell'azienda area professionale di riferimento, dell'attività del tirocinio, sede operativa presso la quale è svolto il tirocinio, estremi identificativi delle assicurazioni, durata e periodo di svolgimento del tirocinio con indicazione delle ore giornaliere e settimanali, entità dell'importo corrisposto quale indennità al tirocinante; specifiche del progetto formativo.
  • diritti e doveri dei diversi soggetti coinvolti nel progetto di tirocinio: tirocinante, tutor del soggetto promotore e tutor del soggetto ospitante.

Il tirocinio può essere attivato per un impegno orario settimanale di minimo 20 ore fino ad un massimo di 40.

Nel PFI deve essere indicato il numero di ore giornaliere e settimanali che il tirocinante è tenuto ad osservare.

Non è consentito l'inserimento del tirocinante in orari notturni e/o festivi fatto salvo il caso in cui l'attività specifica del soggetto ospitante giustifichi tali modalità e se finalizzato alle esigenze formative per il profilo professionale per cui è attivato il tirocinio; l'inserimento in turni deve essere adeguatamente motivato e specificato negli obiettivi e modalità di svolgimento del PFI.

Il PFI deve essere sottoscritto dal tirocinante, soggetto ospitante e soggetto promotore. Il soggetto promotore consegna al soggetto ospitante e al tirocinante la convenzione e il PFI prima dell'avvio del tirocinio stesso.

I tirocini di cui alla presente disciplina, pur non costituendo rapporti di lavoro, sono soggetti alle comunicazioni obbligatorie, ai sensi delle disposizioni vigenti, da parte del soggetto ospitante.

INDENNITÀ DI PARTECIPAZIONE

È prevista un'indennità di partecipazione di importo non inferiore a 600 euro lordi mensili per un impegno massimo di 40 ore settimanali; tale importo può diminuire proporzionalmente in relazione all'impegno del tirocinante fino ad un minimo di 300 euro lordi per 20 ore settimanali.

In ogni caso è facoltà dei soggetti coinvolti concordare indennità di valore superiore ai riferimenti sopra riportati.

L'indennità è erogata per intero a fronte di una partecipazione minima al tirocinio del 70% su base mensile.

Nei periodi di sospensione del tirocinio di cui al succitato art. 3, non sussiste l'obbligo di corresponsione dell'indennità di partecipazione.

L'indennità di partecipazione deve essere corrisposta anche ai percettori di ammortizzatori sociali ed è cumulabile con il sostegno al reddito percepito.

Ove il soggetto ospitante sia una Pubblica Amministrazione, stante la clausola di invarianza finanziaria prevista dall'art. 1, co. 36, L. n. 92/2012, e fatte salve successive norme di finanziamento, le convenzioni potranno essere attivate solo ove la relativa spesa possa essere coperta mediante risorse contenute nei limiti della spesa a ciò destinata nel corso dell'anno precedente all'entrata in vigore alla legge stessa e/o nei limiti della spesa consentita per finalità formative.

Resta ferma la facoltà della Regione di prevedere misure agevolative atte a sostenere i tirocini, nonché forme di forfetizzazione.

Dal punto di vista fiscale l'indennità corrisposta al tirocinante è considerata quale reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente (cfr.art. 50, D.P.R. n. 917/1986 TUIR). Stante, comunque, la non configurabilità della partecipazione al tirocinio quale attività lavorativa, tale partecipazione, nonché la percezione dell'indennità,non comportano la perdita dello stato di disoccupazione eventualmente posseduto dal tirocinante.

GARANZIE ASSICURATIVE

Il soggetto promotore è tenuto a garantire il rispetto dell'obbligo assicurativo per il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, oltre che per la responsabilità civile verso i terzi con idonea compagnia assicuratrice.

La convenzione può prevedere che l'obbligo assicurativo venga assolto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore.

La copertura assicurativa deve comprendere anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori del soggetto ospitante, rientranti nel PFI.

In caso di infortunio, l'obbligo di denuncia secondo le modalità indicate dall'INAIL è a carico del soggetto (promotore o ospitante) che ha aperto la posizione assicurativa.

La Regione nei limiti dello stanziamento annuale di bilancio e della programmazione delle politiche attive finanziate dal Fondo Sociale Europeo, può assumere a proprio carico gli oneri connessi a dette coperture assicurative nell'ambito di iniziative di politica attiva.

Nel caso in cui il soggetto promotore sia una pubblica amministrazione, nelle relative convenzioni si definiranno le modalità attraverso le quali il soggetto ospitante potrà assumere a suo carico l'onere delle coperture assicurative.

ATTESTAZIONE DELL'ATTIVITÀ SVOLTA

Al termine del tirocinio, sulla base del PFI e del Dossier individuale, è rilasciata al tirocinante un'Attestazione finale, firmata dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante in conformità al modello predisposto ed approvato dalla Regione.

Tale attestazione indica e documenta le attività

effettivamente svolte con riferimento alle aree di attività contenute nell'ambito della classificazione dei

Settori Economico Professionali, di cui al decreto interministeriale del 30 giugno 2015 e pertanto

agevola la successiva leggibilità e spendibilità degli apprendimenti maturati.

Ai fini del rilascio dell'Attestazione finale, il tirocinante deve avere partecipato almeno al 75% della durata prevista nel PFI.

Sia il Dossier individuale sia l'Attestazione finale costituiscono documentazione utile nell'ambito dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 16 gennaio 2013, n. 13, organizzati nel rispetto della regolamentazione degli enti pubblici titolari e con specifico riguardo alle qualificazioni ed alle competenze di rispettiva titolarità ricomprese nel Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali.

Il PFI, il Dossier individuale e l'Attestazione finale costituiscono standard minimo di servizio a livello nazionale.

MONITORAGGIO

La Regione Piemonte tramite il sistema regionale dei tirocini e attraverso le comunicazioni obbligatorie (CO) si impegna a verificare i requisiti di accesso dei tirocinanti, a monitorare in itinere il percorso e gli inserimenti lavorativi post tirocinio, anche ai fini dell'inserimento o permanenza nell'elenco di cui all'art. 4, comma 2, del presente provvedimento.

La Regione Piemonte nell'ambito delle attività di monitoraggio pone particolare attenzione alla rilevazione di eventuali elementi distorsivi presenti nell'attuazione dell'istituto quali, a titolo esemplificativo: reiterazione del soggetto ospitante a copertura specifica mansione; cessazioni anomale; attività svolta non conforme al PFI; impiego di tirocinanti per sostituire personale sospeso/licenziato; incidenza dei tirocini non conformi attivati da uno stesso promotore; concentrazione dell'attivazione di tirocini in specifici periodi dell'anno.

La Regione Piemonte si impegna a divulgare con cadenza annuale tramite i canali istituzionali gli esiti del monitoraggio sull'andamento dei tirocini e a rendere accessibili alle parti sociali, tramite il sistema informativo regionale, i dati relativi all'attivazione dei tirocini.

MISURE DI VIGILANZA, CONTROLLO ISPETTIVO E DISCIPLINA SANZIONATORIA

Ferme restando le competenze statali in materia di vigilanza in ordine alla corretta qualificazione dei rapporti di tirocinio e ferme restando le sanzioni già previste per omissione delle comunicazioni obbligatorie sui tirocini e per mancata corresponsione dell'indennità di partecipazione, la Regione Piemonte provvede ad inserire apposite norme sanzionatorie per i seguenti casi:

- Per le violazioni non sanabili, in particolare nel caso in cui il tirocinio sia attivato senza il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti, con riferimento, rispettivamente:

  • ai soggetti titolati alla promozione, alle caratteristiche soggettive e oggettive richieste al soggetto ospitante del tirocinio;
  • alla proporzione tra organico del soggetto ospitante e numero di tirocini;
  • alla durata massima del tirocinio;
  • al numero di tirocini attivabili contemporaneamente e al numero o alle percentuali di assunzioni dei tirocinanti ospitati in precedenza;
  • alla convenzione richiesta e al relativo piano formativo,

Sarà prevista l'intimazione della cessazione del tirocinio da parte dell'organo individuato dalla Regione Piemonte e l'interdizione per 12 mesi, rivolta al soggetto promotore e/o a quello ospitante, dall'attivazione di nuovi tirocini.

- Per le violazioni sanabili, in particolare per i casi di inadempienza dei compiti richiesti ai soggetti promotori e ai soggetti ospitanti e ai rispettivi tutor, ossia:

  • violazioni della convenzione o del piano formativo, quando la durata residua del tirocinio consente di ripristinare le condizioni per il conseguimento degli obiettivi stabiliti;
  • violazioni della durata massima del tirocinio,quando al momento dell'accertamento non sia ancora superata la durata massima stabilita dalle norme, sarà previsto un invito alla regolarizzazione la cui esecuzione non determinerà sanzioni. Ove l'invito non venga adempiuto, sarà prevista l'intimazione della cessazione del tirocinio e l'interdizione per 12 mesi, rivolta al soggetto promotore e/o a quello ospitante, dall'attivazione di nuovi tirocini.

In tutti i casi di seconda violazione nell'arco di 24 mesi dalla prima interdizione, l'interdizione avrà durata di 18 mesi.

In tutti i casi di terza o maggiore violazione nell'arco di 24 mesi dalla prima interdizione, l'interdizione avrà durata di 24 mesi.

L'interdizione dell'attivazione di nuovi tirocini è disposta nei confronti del soggetto ospitante anche nel caso di riqualificazione del tirocinio in rapporto di lavoro subordinato operata dagli organi di vigilanza dell'INL.

La Regione Piemonte si impegna ad operare per promuovere il corretto utilizzo dei tirocini mediante la stipula di appositi protocolli di collaborazione con le sedi territoriali dell'Ispettorato nazionale del lavoro, al fine di evidenziare ricorsi strutturali all'istituto del tirocinio in modo distorsivo ed approntare opportune misure atte a favorire il conseguimento delle finalità dello strumento. La rilevazione dei suddetti ed eventuali usi distorsivi del tirocinio sarà oggetto di apposite analisi mediante il sistema di monitoraggio.

Liguria

Deliberazione del 28 dicembre 2017, n. 1186 in vigore dal 1 gennaio 2018.

Oggetto e ambito di applicazione.

Il tirocinio è una misura di politica attiva che permette un'esperienza di formazione in ambiente di lavoro per un successivo inserimento.

Il tirocinio è un contratto, ma non costituisce un rapporto di lavoro, anche se sono previste le comunicazioni obbligatorie (CO).

Il tirocinio si perfeziona attraverso un PFI e una convenzione che stabilisce i diritti ed i doveri del tirocinante, soggetto ospitante e soggetto promotore.

La normativa si riferisce ai tirocini extracurriculari, quelli di inserimento/reinserimento lavorativo, anche a favore dei cittadini non appartenenti all'Unione Europea regolarmente soggiornanti nel territorio regionale.

Sono esclusi dall'ambito di applicazione:

I) i tirocini curriculari;

II) i tirocini previsti per l'accesso alle professioni ordinistiche, nonché i periodi di pratica professionale;

III) i tirocini transnazionali svolti all'estero o presso un ente sopranazionale;

IV) i tirocini per soggetti extracomunitari promossi all'interno delle quote di ingresso per i quali si rinvia all'apposita disciplina di recepimento dell'Accordo 99/CS R del 5 agosto 2014 recante “Linee guida in materia di tirocini per le persone straniere residenti all'estero, recepite con deliberazione di Giunta regionale 27 marzo 2015 n. 471 ed il successivo decreto 14 aprile 2015 n. 857.

Ai tirocini per la riabilitazione dei soggetti presi in carico dal servizio sociale professionale e/o dai servizi sanitari competenti trovano applicazione le linee guida per i tirocini di formazione, orientamento, e inserimento/ reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone ed alla riabilitazione approvata in Conferenza Permanente Stato regioni del 22 gennaio 2015 e recepite con deliberazione di Giunta regionale 7 aprile 2017 n. 283.

Destinatari

I destinatari dei tirocini dei tirocini extracurriculari sono:

  • Soggetti in stato di disoccupazione ai sensi dell'art. 19, D.Lgs. n. 150/2015;
  • I lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro;
  • Lavoratori a rischio di disoccupazione;
  • Soggetti già occupati che siano in cerca di altra occupazione, ma compatibilmente con l'orario di lavoro svolto e tenendo conto che tra orario di lavoro e orario di tirocinio devono essere rispettati i limiti massimi previsti dal D.Lgs. n. 66/2003. In tali circostanze è fatto divieto di adibire il tirocinante in attività di lavoro notturno;
  • I soggetti disabili ex art. 1, co. 1, L. n. 68/1999, persone svantaggiate ex L. n. 381/1991, richiedenti protezione internazionale, richiedenti asilo e titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria ai sensi del DPR n. 21/2015, vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali e soggetti titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari, ai sensi del D.Lgs. n. 286/1998 e le vittime di tratta di cui al D.Lgs. n. 24/2014.

La durata del tirocinio:

La durata minima del tirocinio non può essere inferiore a due mesi.

La durata massima di tirocinio comprensiva di proroghe e rinnovi non può essere superiore a:

  • Non superiori a sei mesi nel caso di tirocini formativi e di orientamento a favore di destinatari di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) b), c) , d) e non superiore a 12 mesi nel caso delle ipotesi di cui all'art. 2 comma 1, lettera e);
  • Non superiore a 12 mesi nel caso di tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo;
  • Solo per i disabili la durata è pari a 24 mesi;
  • In coerenza con le indicazioni sopra riportate la durata dei tirocini è indicata nel PFI e deve essere coerente con gli obiettivi formativi da perseguire.

I soggetti promotori di tirocini sono quei soggetti che garantiscono il buon andamento del tirocinio e nello specifico:

  • Servizi per l'impiego e i centri per l'impiego ex art. 18 co. 1 D.Lgs. n. 150/2015;
  • Università e servizi per l'istruzione formativa;
  • ITS;
  • Centri pubblici o a partecipazione pubblica, ivi compresi quelli operanti con la Regioni e la Provincia competente, nonché organismi di formazione professionali ex art. 75 ex legge regionale 75/2009;
  • Servizi sociali e socio sanitari di cui all'articolo 53 della legge regionale 24 maggio 2006 n. 12;
  • Istituzioni formative private non a scopo di lucro che abbiano avuto un'autorizzazione regionale;
  • Soggetti di intermediazione che abbiano avuto apposita autorizzazione dall'ANPAL ai sensi dell'art. 9, comma 1 lettera h) della legge 150/2015 dove sono inclusi i soggetti di cui all'art. 6 comma 1, limitatamente alle lettere a), b), c), d), e), e f bis) del D.Lgs. n. 276/2003 a patto che abbiano almeno una sede operativa nel territorio regionale;
  • I soggetti autorizzati a livello regionale ai sensi dell'art. 29 della legge 30/2008;
  • L'agenzia regionale ALFA autorizzata ai sensi della legge 30/2016;
  • ANPAL.

Nel caso si soggetti multilocalizzati si utilizza la normativa dove ha la sede il soggetto ospitante.

Divieti e limiti

Il soggetto ospitante non può attivare tirocini per:

  • per coprire ruoli relativi alla propria organizzazione;
  • per coprire picchi di attività;
  • in sostituzione di lavoratori in malattia, ferie e maternità;
  • per attività per le quali non serva un periodo formativo e non coerenti con gli obblighi del PFI;
  • reiterare con lo stesso tirocinante più periodi di tirocinio.

Il tirocinio non può essere attivato nell'ipotesi in cui il tirocinante abbia avuto un rapporto di lavoro, una collaborazione o un incarico o una prestazione lavorativa a qualsiasi titolo, con il medesimo soggetto ospitante per più di 30 giorni nei due anni precedenti all'attivazione del tirocinio. In ogni caso non è mai possibile attivare il tirocinio per la stessa mansione già ricoperta dal tirocinante presso lo stesso soggetto ospitante.

Il tirocinio può essere attivato nell'ipotesi in cui il tirocinante abbia svolto prestazioni di lavoro accessorio ai sensi dell'art.54 bis, L. n. 50/2017 convertito dalla L. n. 96/2017 anche non consecutivi nei sei mesi precedenti l'attivazione del tirocinio.

Il medesimo soggetto non può svolgere il ruolo di soggetto promotore e di soggetto ospitante.

LIMITI NUMERICI

Il numero di tirocini attivabile contemporaneamente è in proporzione alle dimensioni dell'unità operativa (sede di svolgimento del tirocinio) del soggetto ospitante, nei limiti di seguito indicati:

  • 1 tirocinante per le unità operative da O a 5 dipendenti, a tempo indeterminato o a tempo determinato, purché la data di inizio del contratto (TD) sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio;
  • 2 tirocinanti per le unità operative da 6 a 20 dipendenti a tempo indeterminato o a tempo determinato, purché la data di inizio del contratto (TD) sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio;
  • Dieci per cento (10%) di tirocini per le unità operative con più di 20 dipendenti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, purché la data di inizio del contratto (TD) sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio.

I soci lavoratori sono considerati a tempo indeterminato. I lavoratori a part-time vengono conteggiati in riferimento all'orario prestato. Gli apprendisti vanno esclusi dal computo per la causa contrattuale anche formativa.

IMPEGNO ORARIO

Nel PFI deve essere indicato l'impegno orario in capo al tirocinante che non dovrà essere comunque superiore alle previsioni indicate dal CCNL applicato dal soggetto ospitante in riferimento all'attività formativa oggetto del tirocinio, ferme restando le tutele per le lavoratrici madri.

E' fatto divieto di adibire il tirocinante all'orario notturno a meno che non lo richieda l'attività formativa oggetto del tirocinio.

L'attivazione di due tirocini in part-time o di un tirocinio con un soggetto occupato deve avvenire nel rispetto della normativa ex L. n. 66/2003.

INDENNITÀ DI PARTECIPAZIONE

L'indennità di partecipazione non deve essere superiore all'importo di 500 euro lordi mensili o 400 euro lordi mensili se sommati ad un rimborso spese di valore superiore a 100 euro. Tale indennità è conteggiata per una partecipazione al tirocinio superiore al 70% mensile.

SOSPENSIONI

  • Il tirocinante ha diritto ad una sospensione per maternità, infortunio o malattia lunga che si intende quella di durata superiore a 30 giorni solari;
  • Il tirocinio può essere inoltre sospeso per i periodi di chiusura aziendale della durata di almeno 10 giorni solari;
  • Il periodo di sospensione è indicato nel PFI e non concorre al computo della durata massima secondo i limiti di legge che stabiliscono la durata;
  • Il tirocinante può interrompere il tirocinio con una motivata comunicazione scritta al tutor del soggetto ospitante e al tutor del soggetto promotore;
  • Il tirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti.

Può inoltre essere interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del progetto.

Durante la sospensione non è dovuta l'indennità di tirocinio.

Dossier individuale dell'attività svolta

Il Dossier individuale costituisce la base documentale dell'attività svolta durante il tirocinio e il soggetto promotore sulla base di questa documentazione e del PFI rilascia al tirocinante l'attestazione finale del tirocinio.

MONITORAGGIO

La Regione Liguria anche grazie alle CO effettua un monitoraggio per verificare i tirocini attivati ed anche promuovere iniziative per l'attivazione dei tirocini e per verificare gli inserimenti ex post l'esperienza di tirocinio.

MISURE DI VIGILANZA, CONTROLLO ISPETTIVO E DISCIPLINA SANZIONATORIA

Ferma restando la competenza statale in materia di vigilanza per la corretta qualificazione dei tirocini, e ferme restando le sanzioni già previste per omissioni delle CO sui tirocini e per mancata corresponsione dell'indennità di partecipazione, la Regione Liguria promuove misure finalizzate ad evitare l'abuso dei tirocini anche attraverso campagne di informazione e formazione di concerto con le parti sociali.

Marche

Deliberazione 11/12/2017 n. 1474 con efficacia dal 1° gennaio 2018.

"Recepimento ed attuazione dell'Accordo Stato - Regioni e Province autonome del 25 maggio 2017 contenente le Linee guida in materia di tirocini, ai sensi dell'art. 1 commi 34 e 36 della L n. 92/2012." Revoca della DGR n. 1134/2013.”

Sintesi della legge regionale

Il tirocinio extracurriculare è una misura formativa di politica attiva, finalizzata a creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante e il tirocinante, allo scopo di favorire l'arricchimento del bagaglio di conoscenze, l'acquisizione di competenze professionali e l'inserimento o il reinserimento lavorativo.

Il tirocinio consiste in un periodo di orientamento al lavoro e di formazione.

Il tirocinio pur essendo un contratto non si configura come un rapporto di lavoro.

Il contratto di tirocinio si perfeziona attraverso un progetto formativo individuale e una convenzione

Ambito di applicazione

Rientrano nella materia della seguente legge regionale i:

- Tirocini extracurriculari formativi di orientamento ovvero di inserimento/reinserimento lavorativo, che si svolgono presso un soggetto ospitante pubblico o privato in una sede operativa che si trova nel territorio della Regione Marche.

Non rientrano nell'oggetto della legge invece:

  • tirocini curriculari, promossi da Università, istituzioni scolastiche, centri di formazione professionale, ovvero tutte le fattispecie non soggette alle comunicazioni obbligatorie in quanto esperienze previste all'interno di un percorso formale di istruzione o di formazione;
  • i tirocini previsti per l'accesso alle professioni ordinistiche ed i periodi di pratica professionale;
  • i tirocini transnazionali svolti all'estero o presso un ente sopranazionale;
  • i tirocini per i soggetti extracomunitari promossi all'interno delle quote di ingresso di cui all'Accordo 99/CSR del 5 agosto 2014, avente ad oggetto “ Linee guida in materia di tirocini per le persone straniere residenti all'estero” recepite con la Deliberazione di Giunta n, 395 del 13 maggio 2015.

Resta Rimane in vigore la speciale disciplina vigente in tema di tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione delle persone prese in carico dal servizio sociale professionale e/o dai servizi sanitari competenti disciplinati dall'Accordo 7/CSR del 22 gennaio 2015 Linee guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone ed alla riabilitazione “ ed attualmente recepito con Deliberazione di Giunta 293/2016.

I destinatari dei tirocini extracurriculari sono:

  • Soggetti in stato di disoccupazione ai sensi dell'art. 19, D.lgs. n. 150/2015;
  • I lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro;
  • Lavoratori a rischio di disoccupazione;
  • Soggetti già occupati che siano in cerca di altra occupazione, ma compatibilmente con l'orario di lavoro svolto e tenuto conto e tenendo conto che tra orario di lavoro e orario di tirocinio devono essere rispettati i limiti massimi previsti dal D.Lgs. n. 66/2003. In tali circostanze è fatto divieto di adibire il tirocinante in attività di lavoro notturno;
  • I soggetti disabili ex art. 1, co. 1, L. n. 68/1999, persone svantaggiate ex L. n. 381/1991, richiedenti protezione internazionale, richiedenti asilo e titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria ai sensi del DPR n. 21/2015, vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali e soggetti titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari, ai sensi del D.Lgs. n. 286/1998 e le vittime di tratta di cui al D.Lgs. n. 24/2014.

Tirocinio estivo

Il tirocinio estivo è promosso durante le vacanze estive ed è rivolto ai giovani regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un'istituzione scolastica, o formativa ed ha fini orientativi e di addestramento pratico non direttamente riconducili al piano di studi e che non concorrono al completamento degli obiettivi previsti dal piano di studi stesso( compreso l'istituto dell'alternanza scuola-lavoro).

Vengono promossi durante le vacanze estive dagli istituti d'istruzione, d'intesa con i Servizi per l'impiego pubblici e privati.

Per i tirocini estivi la durata minima è di 14 giorni e quella massima di 3 mesi.

Durata del tirocinio

La durata ordinaria per i tirocini extracurriculari dei soggetti in stato di disoccupazione ai sensi dell'art. 19 D. Lgs. n. 150/2015, lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro e lavoratori a rischio di disoccupazione, o soggetti già occupati in cerca di altra occupazione la durata è di 6 mesi.

La durata del tirocinio deve essere in linea con gli obiettivi del progetto formativo e può essere prorogata in considerazione degli obiettivi dello stesso PFI fino ad un massimo di 12 mesi in considerazione dello specifico profilo professionale del/la tirocinante.

Per i soggetti disabili ex L. n. 68/1999 e s.m. e richiedenti protezione internazionale ex L. n. 381/1991, richiedenti asilo e status di rifugiato, e di protezione sussidiaria ai sensi del DPR n. 21/2015, vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali e soggetti titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari ex L. n. 286/1998 e le vittime di tratta di cui al cui al D.Lgs. n. 24/2014 la durata del tirocinio può arrivare a 24 mesi.

La durata del tirocinio è concordata tra il soggetto promotore il tirocinante ed il soggetto ospitante in considerazione del progetto formativo ed di inserimento lavorativo.

L'eventuale proroga entro i limiti massimi stabiliti dal co. 1) e 2) è valutata dal soggetto promotore ed è concordata con il soggetto ospitante ed il tirocinante.

La durata minima del tirocinio non può essere inferiore a due mesi ad eccezione del tirocinio svolto presso soggetti ospitanti che operano stagionalmente per i quali la durata è ridotta di un mese.

SOSPENSIONI

  • il tirocinante ha diritto ad una sospensione per maternità, infortunio o malattia lunga che si intende quella di durata superiore a 30 giorni solari;
  • il tirocinio può essere inoltre sospeso per i periodi di chiusura aziendale della durata di almeno 15 giorni solari;
  • il periodo di sospensione è indicato nel PFI e non concorre al computo della durata massima secondo i limiti di legge che stabiliscono la durata;
  • il tirocinante può interrompere il tirocinio con una motivata comunicazione scritta al tutor del soggetto ospitante e al tutor del soggetto promotore;
  • il tirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti.

Può inoltre essere interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del progetto.

Nel progetto formativo deve altresì essere indicato il numero delle ore giornaliere e settimanali che il tirocinante è tenuto ad osservare che tuttavia non possono essere superiori a quanto previsto dal contratto collettivo applicato dal soggetto ospitante in riferimento alle attività oggetto del percorso formativo.

Il soggetto ospitante non può realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante salvo proroga e comunque nel rispetto dei limiti di durata previsti dalla legge.

SOGGETTI PROMOTORI

I soggetti promotori di tirocini sono quei soggetti che garantiscono il buon andamento del tirocinio e nello specifico:

  • centri per l'impiego;
  • servizi per l'impiego accreditati al lavoro di cui alla DGR n. 1583 /2014 e s.m.;
  • istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici e dell'AFAM;
  • istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale;
  • fondazione di istruzione tecnica superiore ( ITS);
  • enti del Terzo Settore accreditati e/o convenzionati con SSR, enti ausiliari e cooperative sociali purché iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti;
  • agenzie formative private accreditate alla Regione Marche;
  • soggetti autorizzati alla intermediazione dall'Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) ai sensi dell'articolo 9, co.,1 lett. h), D. Lgs. n. 150/2015 e successive modificazioni ovvero accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'art. 12 del medesimo decreto;
  • Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (AI\lPAL).

I tirocinanti e i soggetti ospitanti i scelgono liberamente il soggetto promotore con cui stipulare la convenzione di tirocinio In riferimento al centro per l'impiego la competenza del tirocinio è determinata sulla base della sede operativa dell'azienda presso la quale si svolge il tirocinio. Quando il tirocinio si svolge in più sedi operative il centro per l'impiego competente per la promozione del tirocinio è individuato sulla base della sede operativa prevalente.

Verrà stabilito con successivo atto della regione Marche per stabilire le procedure si iscrizione dei soggetti promotori sopra elencati pubblicato on line nel sito istituzionale della regione Marche.

Obbligo degli enti promotori è conservare tutta la documentazione relativa ai tirocini che verrà spedita alla regione Marche ogni sei mesi (nei mesi di luglio e dicembre) con l'indicazione dei tirocini promossi.

Sono previste iniziative in cui il MLPS e l'Anpal in accordo con la regione possono promuovere programmi di rilevanza nazionale che prevedono l'attivazione di tirocini, avvalendosi in qualità di soggetti promotori dell'apporto dei propri enti in house ovvero dei soggetti promotori indicati precedentemente.

Possono anche promuovere in accordo con la Regione programmi di rilevanza nazionale che prevedono l'attivazione di tirocini anche da parte di altri Ministeri competenti, tramite i soggetti promotori indicati.

Soggetti ospitanti

I soggetti ospitanti dei tirocini extracurriculari sono i soggetti fisici, giuridici o di natura pubblica e privata presso i quali viene realizzato un tirocinio:

  • imprese;
  • fondazioni;
  • associazioni;
  • studi professionali;
  • enti pubblici.

La sede di realizzazione del tirocinio deve essere situata nella Regione Marche e può essere costituita dalle sedi operative del soggetto ospitante.

Il soggetto ospitante deve essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e con l'applicazione del CCNL di riferimento,sottoscritto dalle Organizzazioni sindacali, comparativamente più rappresentative.

Il soggetto ospitante deve inoltre, essere in regola con l'applicazione della normativa di cui all'art. 1 della Legge n. 68/1999 e successive modifiche apportate.

Il soggetto ospitante non deve avere procedure di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, per attività equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima unità operativa, salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedono tale possibilità , ma il soggetto ospitante che ha in corso contratti di solidarietà di tipo “ espansivo” può attivare tirocini.

Ad eccezione dei licenziamenti per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali, è vietato ospitare tirocinanti per lo svolgimento di attività equivalenti a quelle per cui è stato effettuato, nella medesima unità operativa e nei 12 mesi precedenti, licenziamento per giustificato motivo oggettivo, licenziamenti collettivi, nonché:

a. Licenziamento per superamento del periodo di comporto

b. Licenziamento per mancato superamento del periodo di prova

c. Licenziamento per fine appalto

d. Risoluzione del rapporto di apprendistato per volontà del datore di lavoro

E' vietato attivare tirocini in presenza di procedure concorsuali, salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedono tale possibilità. Non sono attivabili tirocini in favore di professionisti abilitati all'esercizio di professioni regolamentate per attività tipiche ovvero riservate alla professione. Il soggetto ospitante non potrà attivare tirocini per un periodo pari a dodici mesi, con decorrenza dalla data di conclusione dell'ultimo tirocinio avviato, qualora risulti che, rispetto ai tirocini già realizzati e conclusi nei ventiquattro mesi precedenti la data di conclusione dell'ultimo tirocinio avviato, non abbia provveduto ad assumere almeno un terzo (1/3) dei tirocinanti, con un contratto di lavoro della durata di almeno 6 mesi (nel caso di part time, esso deve essere almeno pari al 50% delle ore settimanali previste dal Contratto Collettivo applicato dal soggetto ospitante).

Vi è incompatibilità a svolgere contemporaneamente il ruolo di soggetto promotore e soggetto ospitante.

Soggetto ospitante multilocalizzato

Ai sensi del D. L. n. 76/2013, convertito con modificazioni dalla L. n. 99/2013, in relazione alle specifiche caratteristiche dei tirocini, sia in termini di finalità che di modalità organizzative, in caso di soggetto ospitante multilocalizzato e quindi anche di pubblica amministrazione con più sedi territoriali, in diverse Regioni e Province autonome, il soggetto ospitante ha la facoltà di scegliere la presente regolamentazione, qualora abbia nel territorio della Regione Marche, una sede legale o operativa.

In tal caso è obbligo del soggetto ospitante comunicare alla Regione Marche la scelta operata. Con la precisazione che il computo di cui al successivo art. 10 si effettua con riferimento all'unità operativa nella quale viene attivato il tirocinio. La scelta effettuata dall'ente ospitante deve essere indicata nella Convenzione in modo da agevolare le consequenziali e necessarie attività ispettive e di accertamento.

Nell'ipotesi in cui il periodo di tirocinio si svolge in parte in una Regione, in parte in altra Regione, si applica la disciplina regionale della sede considerata prevalente.

Condizioni di attivazione

Il tirocinio deve essere svolto in coerenza con gli obiettivi formativi previsti nel PFI.

I tirocinanti non possono:

  • Ricoprire ruoli o posizioni proprie dell'organizzazione del soggetto ospitante;
  • Sostituire i lavoratori subordinati nei periodi di picco delle attività;
  • Sostituire il personale in malattia, maternità o ferie.

Il tirocinio non può essere attivato nell'ipotesi in cui il tirocinante abbia avuto un rapporto di lavoro, una collaborazione o un incarico di servizi con il soggetto ospitante, negli ultimi due anni precedenti all'attivazione del tirocinio.

Il tirocinio può essere attivato nell'ipotesi in cui il tirocinante abbia svolto prestazioni di cui all'art. 54 bis, D.L. n. 50/2017 presso il medesimo soggetto ospitante per non più di 140 ore, nei sei mesi precedenti l'attivazione.

Il soggetto ospitante non può realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante, salvo proroghe, nei limiti numerici previsti dal successivo articolo.

La eventuale richiesta di proroga, che comunque dovrà rispettare la durata massima prevista dalla presente normativa, deve essere adeguatamente motivata e laddove necessario contenere un'integrazione del PFI.

Limiti numerici e premialità

Il numero di tirocini attivabile contemporaneamente è in proporzione alle dimensioni dell'unità operativa (sede di svolgimento del tirocinio) del soggetto ospitante, nei limiti di seguito indicati:

  • 1 tirocinante per le unità operative da O a 5 dipendenti, a tempo indeterminato o a tempo determinato, purché la data di inizio del contratto (TD) sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio;
  • 2 tirocinanti per le unità operative da 6 a 20 dipendenti a tempo indeterminato o a tempo determinato, purché la data di inizio del contratto (TD) sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio;
  • Dieci per cento (10%) di tirocini per le unità operative con più di 20 dipendenti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, purché la data di inizio del contratto (TD) sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio.

Il calcolo è effettuato applicando l'arrotondamento all'unità superiore.

Per i soggetti ospitanti che hanno unità operative con più di venti dipendenti a tempo indeterminato, l'attivazione di nuovi tirocini, oltre la quota di cui alla lettera C sopra prevista, è subordinata alla stipula di un contratto di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi (nel caso di part time, esso deve essere almeno pari al 50% ore settimanali previste dal Contratto Collettivo applicato dal soggetto ospitante), il tutto come di seguito riportato:

  • 1 tirocinio se hanno assunto almeno 20% dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti;
  • 2 tirocini se hanno assunto almeno il 50% dei tirocinanti attivati nel 24 mesi precedenti;
  • 3 tirocini se hanno assunto almeno il 75% dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti;
  • 4 tirocini se hanno assunto il 100% dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti.

I tirocini attivati come sopra indicato non si computano ai fini della quota di quota di conntingentamento.

Dalla base di calcolo del numero dei lavoratori dipendenti in organico presso il soggetto ospitante, sono esclusi gli apprendisti.

Ai fini della determinazione dei limiti di contingentamento di cui sopra, non c'è cumulabilità tra tirocini curriculari, extracurriculari e tirocini estivi.

Sono esclusi dai limiti sopra riportati i tirocini in favore dei soggetti di cui all'art.3, co. l, lett. e).

Modalità di attivazione

Il tirocinio si attiva mediante una convenzione ed un progetto formativo.

La convenzione deve contenere:

  • Obblighi del soggetto promotore e del soggetto;
  • Modalità di attivazione;
  • Valutazione e attestazione dell'esperienza di tirocinio, secondo le modalità indicate nel presente atto;
  • Monitoraggio;
  • Decorrenza e durata della Convenzione.

Alla Convenzione deve essere allegato un piano formativo che deve contenere:

  • I dati identificativi del soggetto promotore, ospitante, del tirocinante, del tutor del soggetto promotore e di quello del soggetto ospitante che può accompagnare un massimo di 20 tirocinanti.
  • Elementi descrittivi del tirocinio
  • Specifiche del progetto formativo
  • Diritti e doveri dei soggetti coinvolti

Il presente articolo costituisce un valido strumento di riferimento per le modalità operative di progettazione e attestazione finale delle attività anche in relazione ai tirocini di orientamento e formazione e inserimento/reinserimento finalizzato all'inclusione sociale , all'autonomia delle persone ed alla riabilitazione, di cui all'Accordo 7/CSR del 22 gennaio 2015, ad eccezione di tutte le specificità previste in relazione alla tipologia dei destinatari di tale Accordo.

Garanzie Assicurative

Il soggetto promotore è tenuto a garantire il rispetto dell'obbligo assicurativo per il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, oltre che per la responsabilità civile verso i terzi con idonea compagnia assicuratrice.

La copertura assicurativa deve comprendere anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori del soggetto ospitante, rientranti nel PFI.

La Regione Marche può assumere a proprio carico gli oneri connessi a dette coperture assicurative.

I tirocini di cui al presente atto sono soggetti alla Comunicazione Obbligatoria da parte del soggetto ospitante, prevista dal DL n. 510/1996, art. 9-bis.

La mancata comunicazione comporta una sanzione amministrativa pecuniaria.

Indennità di partecipazione

AI tirocinante, per la partecipazione al tirocinio, è corrisposta un'indennità mensile, minima, di euro 400,00. In caso di orario settimanale pari o superiore alle 30 ore, l'indennità minima di partecipazione è pari ad euro 500,00.

L'indennità è erogata per intero a fronte di una partecipazione al tirocinio pari o superiore al 75%.

I\lon è dovuta l'indennità di partecipazione durante il periodo di sospensione del tirocinio. Non è dovuta l'indennità di partecipazione nel caso di tirocini in favore di lavoratori sospesi e comunque percettori di forme di sostegno al reddito in quanto fruitori di ammortizzatori sociali, in accordo con la normativa nazionale di riferimento. L'indennità di tirocinio è corrisposta per il periodo coincidente con quello di fruizione del sostegno al reddito solo fino a concorrenza con l'indennità minima prevista dalla normativa regionale di riferimento, per i lavoratori sospesi e percettori di sostegno al reddito.

Nel caso di tirocini in favore di soggetti percettori di forme di sostegno al reddito, in assenza di rapporto di lavoro, è riconosciuta la facoltà ai soggetti ospitanti di erogare un'indennità di partecipazione cumulabile con l'ammortizzatore percepito, anche oltre l'indennità minima prevista dal comma 1).

Dal punto di vista fiscale l'indennità corrisposta al tirocinante è considerata quale reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente (art. 50, D.P.R. n. 917/1986 TUIR).

Sono applicabili le previsioni generali in materia di sanzioni amministrative di cui alla Legge n. 689/1981.

Ai sensi della Legge n. 92/2012 la mancata corresponsione dell'indennità di partecipazione omporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.

Misure di vigilanza, controllo ispettivo e misura sanzionatoria

E' statale la competenza in materia di vigilanza in ordine alla corretta qualificazione dei rapporti di tirocinio e le disposizioni previste in caso di omissione delle comunicazioni obbligatorie e in caso di mancata corresponsione dell'indennità di partecipazione, la Regione Marche qualora lo ritenga opportuno, promuove misure finalizzate a evitare l'abuso dello strumento del tirocinio, anche attraverso campagne informative e/o formative anche di concerto con le parti sociali.

Per violazioni non sanabili nel caso in cui il tirocinio sia attivato senza il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti di cui agli artt. 3, 6, 7, 9, lO, 11 e 12, sarà comunicata l'intimazione della cessazione del tirocinio da parte del soggetto individuato dalla Regione Marche (Struttura regionale o Soggetto promotore), e l'interdizione per 12 mesi, rivolta al soggetto promotore e/o a quello ospitante, dall'attivazione di nuovi tirocini.

Per le violazioni sanabili, in particolare nel caso in cui il tirocinio si svolga senza il rispetto delle condizioni di cui agli artt. 13, 14, 15, 16 e 19, se la durata residua del tirocinio consente di ripristinare le condizioni per il conseguimento degli obiettivi stabiliti, sarà intimata, da parte della Regione Marche e/o dell'Ente promotore, la regolarizzazione senza sanzioni.

Ove l'intimazione non venga adempiuta, sarà comunicata l'intimazione della cessazione del tirocinio e l'interdizione per 12 mesi, rivolta al soggetto promotore e/o a quello ospitante, dall'attivazione di nuovi tirocini

In tutti i casi di seconda violazione nell'arco di 24 mesi dalla prima interdizione, 'interdizione successiva avrà durata di 18 mesi. In tutti i casi di terza o maggiore violazione nell'arco di 24 mesi dalla prima interdizione, l'interdizione avrà durata di 12 mesi.

L'interdizione dell'attivazione di nuovi tirocini è disposta nei confronti del soggetto ospitante anche nel caso di riqualificazione del tirocinio in rapporto di lavoro subordinato operata dagli organi di vigilanza dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Regione Marche si impegna a promuovere il corretto utilizzo dello strumento del tirocinio anche mediante la stipula di appositi protocolli di collaborazione con le sedi territoriali dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro nel cui ambito potrà essere regolato il flusso informativo dei provvedimenti sanzionatori adottati.

Abruzzo

DGR 22 febbraio 2018, n. 112.

Oggetto e finalità del tirocinio.

Il tirocinio è una misura di politica attiva rivolto a creare un contatto diretto per il tirocinante in una realtà di lavoro, pur non costituendo un vero rapporto di lavoro. Il tirocinio si perfezione con una Convezione ed in allegato il Progetto formativo.

Tipologie escluse dalla Linee Guida:

Non rientrano nella disciplina della Linee Guida in Conferenza Permanente del 25 maggio scorso le seguenti tipologie di tirocini:

  • I tirocini curriculari;
  • I tirocini previsti per l'accesso alle professioni ordinistiche;
  • I tirocini transazionali svolti all'estero o presso un ente sopranazionale;
  • I tirocini per soggetti extracomunitari promossi all'interno delle quote d'ingresso per i quali si rinvia allìAccordo 99/CSR del 5 agosto 2014.

Destinatari

I destinatari delle norma sono:

  • I soggetti che hanno completato da non più di 12 mesi i percorsi di istruzione e formazione professionale nel sistema regionale di formazione, o i percorsi di istruzione secondaria di secondo grado o terziaria, compresi i percorsi di master e dottorato;
  • I soggetti in stato di disoccupazione ex art. 19 del D.Lgs 150/2015 e s.m.;
  • Soggetti che hanno strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro;
  • Soggetti a rischio di disoccupazione;
  • Soggetti disabili ex L. n. 68/1999 o soggetti in condizioni di svantaggio ex L. n. 381/1991;
  • Soggetti occupati in cerca di una nuova occupazione.

Durata del tirocinio

La durata comprensiva di proroghe e rinnovi:

  • Non può essere superiore ai 6 mesi per i soggetti che hanno completato da non più di 12 mesi i percorsi di istruzione e formazione professionale nel sistema regionale di formazione, o i percorsi di istruzione secondaria di secondo grado o terziaria, compresi i percorsi di master e dottorato
  • Non può essere superiore ai 12 mesi per i soggetti in stato di disoccupazione ex art. 19 del D.Lgs n. 150/2015 e s.m.; per i soggetti che hanno strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro ed i soggetti a rischio di disoccupazione
  • Non superiore a 12 mesi per i soggetti in condizioni di svantaggio ex L. n. 381/1991;
  • Non superiore a 24 mesi per i soggetti disabili ex L. n. 68/1999.

La durata minima del tirocinio è pari a due mesi, salvo per le imprese che operano in cicli stagionali per qualsiasi periodo dell'anno in cui la durata minima può essere di un mese. Per gli studenti durante il periodo estivo la durata minima può arrivare a 14 giorni.

Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per congedi di maternità e paternità obbligatoria ai sensi della normativa in vigore. Tale diritto si prevede anche in caso di infortunio o malattia di lunga durata, intendendosi per tali quelli che si protraggono per una durata pari o superiore a 30 giorni solari per singolo evento. Il tirocinio può inoltre essere sospeso per i periodi di chiusura aziendale della durata di almeno 15 giorni solari consecutivi.

Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio secondo i limiti massimi precedentemente indicati. Nel PFI viene indicata la durata massima del tirocinio e le ore giornaliere e settimanali che il tirocinante è tenuto ad osservare che comunque non possono essere superiori al contratto collettivo o dalla contrattazione aziendale applicati dal soggetto ospitante in riferimento all'attività oggetto del percorso formativo.

Il soggetto ospitante non può reiterare più di un tirocinio con lo stesso soggetto, salvo il caso di proroghe o rinnovi nel limite della durata massima.

Soggetti promotori

  • Centri per l'impiego;
  • Istituti di istruzione statale e non statale abilitati al rilascio di titoli accademici e dell'AFAM;
  • Istituzioni scolastiche statali e non statali che rilasciano titoli di studio con valori legali;
  • Fondazioni di istruzione tecnica superiore (ITS);
  • Organismi di formazione accreditati dalla Regione Abruzzo ai sensi della DGR n. 247/2015;
  • Cooperative sociali iscritte nell'apposito albo della Regione Abruzzo;
  • Organismi e associazioni operanti nel terzo settore con sede operativa nella Regione Abruzzo;
  • Servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla Regione;
  • Istituzione formative private non aventi scopo di lucro, diverse da quelle indicate in precedenza, sulla base di una specifica autorizzazione della Regione;
  • Aziende terapeutiche sociali;
  • Soggetti autorizzati all'intermediazione dall'ANPAL ai sensi dell'art. 9 co. 1, lett.h) del D.Lgs. n. 150/2015;
  • Soggetti accreditati ai servizi per il lavoro;
  • ANPAL.

Soggetti ospitanti

Si intende qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, di natura pubblica o privata ed enti presso i quali viene realizzato il tirocinio.

Presupposti e condizione di attivazione

Il soggetto ospitante deve essere in regola con la norma in materia di salute e sicurezza e con la normativa n. 68/1999.

Il soggetto ospitante non deve avere procedure di CIG straordinaria, ordinaria o in deroga in corso oppure ricorso al Fondo di Integrazione Salariale o a Fondi bilaterali per il sostegno al reddito, per mansioni equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima unità operativa, salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedano tale possibilità. Il soggetto ospitante che ha in corso contratti di solidarietà di tipo “espansivo” può attivare tirocini.

Fatti salvi i licenziamenti per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali, è vietato ospitare tirocinanti per lo svolgimento di mansioni equivalenti a quelle per cui il soggetto ospitante ha effettuato, nella medesima unità operativa e nei 12 mesi precedenti:

  • licenziamento per giustificato motivo oggettivo;
  • licenziamenti collettivi;
  • licenziamento per superamento del periodo di comporto;
  • licenziamento per mancato superamento del periodo di prova;
  • licenziamento per fine appalto;
  • risoluzione del rapporto di apprendistato per volontà del datore di lavoro, al termine del periodo formativo.

Soggetto ospitante multilocalizzato.

Nel caso di soggetto ospitante multilocalizzato, compresa una P.A. il tirocinio deve seguire la legge regionale o della Provincia Autonoma dove il soggetto ospitante ha la sede legale.

Limiti numerici e premialità

Il numero dei tirocini attivato deve essere proporzionale ai dipendenti dell'unità operativa e nello specifico:

  • 1 tirocinante in unità operative senza dipendenti o con non più di 5 dipendenti a tempo indeterminato o a termine a patto che il contratto sia anteriore all'inizio del tirocinio e posteriore alla data della sua scadenza;
  • 2 tirocinanti contemporaneamente presso unità operative compreso tra 6 e 20 dipendenti presso la medesima unità operativa o a termine a patto che il contratto sia anteriore all'inizio del tirocinio e posteriore alla data della sua scadenza;
  • Un numero massimo di tirocinanti contemporaneamente in misura non superiore al 10% dei lavoratori assunti, con arrotondamento all'unità superiore, presso le unità operative con 21 o più dipendenti.

Dalle basi di calcolo sono esclusi gli apprendisti.

Modalità di attivazione

Il contratto di tirocinio si perfeziona con una Convenzione e Progetto Formativo.

Garanzie Assicurative

Il soggetto promotore deve garantire per il tirocinante le coperture assicurative contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL e la responsabilità civile verso i terzi.

Indennità di partecipazione

L'indennità minima di partecipazione al tirocinio prevista dalla regione Abruzzo è di 600 euro lordi mensili.

MISURE DI VIGILANZA, CONTROLLO ISPETTIVO E DISCIPLINA SANZIONATORIA

Fermo restando le competenze statali in materia di vigilanza e ferme restando le sanzioni già previste per l'omissione delle comunicazioni obbligatorie dei tirocini e per la mancata elargizione dell'indennità di partecipazione sono previste ulteriori sanzioni di tipo sanabile e non sanabile.

Sono violazioni non sanabili i casi in cui il tirocinio sia attivato senza che il rispetto dei limiti previsti con riferimento:

  • Ai soggetti titolati alla promozione ed alle caratteristiche oggettive e soggettive richieste al soggetto ospitante del tirocinio;
  • Alla proporzione tra organico del soggetto ospitante e numero di tirocini;
  • Alla durata massima del tirocinio, al numero dei tirocini attivati contemporaneamente;
  • Al numero o alle percentuali di assunzioni dei tirocinanti ospitati in precedenza;
  • Alla convenzione richiesta ed al relativo PFI.

In caso di violazioni non sanabili è prevista l'intimazione della cessazione del tirocinio da parte dell'organo individuato dalla Regione Abruzzo con successivo atto del Direttore del Dipartimento regionale competente in materia di lavoro e l'interdizione per 12 mesi dall'attivazione di nuovi tirocini da parte dei soggetti ospitanti e promotori, i quali sono oltremodo tenuti all'eventuale rimborso di contributi a qualsiasi titolo corrisposti dalla Regione o da altre P.A.

Costituiscono invece violazioni sanabili i casi in particolare di inadempienza dei compiti richiesti ai soggetti promotori ed ai soggetti ospitanti e ai rispettivi tutor o della convenzione e del progetto formativo.

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