Legge di Bilancio 2020: le novità sul regime forfettario

La Redazione
06 Novembre 2019

La Manovra 2020 interviene sul regime forfettario cancellando la norma che avrebbe istituito, a partire dal prossimo anno, il forfait per contribuenti con compensi compresi tra 65.001 e 100.000 euro, reinserendo alcune delle vecchie cause ostative e prevedendo un regime premiale per gli aderenti che utilizzano esclusivamente le fatture elettroniche.

Il testo della Manovra 2020, attualmente all'esame della Commissione Bilancio del Senato, interviene sul regime forfettario cancellando la norma che avrebbe istituito, a partire dal prossimo anno, il forfait per contribuenti con compensi compresi tra 65.001 e 100.000 euro, reinserendo alcune delle vecchie cause ostative e prevedendo un regime premiale per gli aderenti che utilizzano esclusivamente le fatture elettroniche.

Abrogazione dell'imposta sostitutiva al 20%

È abrogata la disposizione che istituiva, a decorrere dal 2020, un'imposta del 20% sostitutiva dell'IRPEF, delle relative addizionali regionali e comunali e dell'IRAP per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni che nell'anno precedente hanno conseguito ricavi ovvero percepito compensi compresi tra 65.001 e 100.000 euro.

Modifiche all'attuale regime

Fermo restando il rispetto del limite di ricavi o compensi pari a 65.000 euro, sono reintrodotti:

  • il requisito relativo al sostenimento delle spese per il personale e lavoro accessorio per un ammontare complessivo non superiore ad euro 20.000 lordi;
  • la causa di esclusione relativa al conseguimento, nel corso dell'anno precedente a quello in cui si intende avvalersi del forfait, di redditi di lavoro dipendente o assimilato eccedenti la soglia di 30.000 euro.

Resta immutato, ancora, tutto l'impianto relativo alle agevolazioni in materia di determinazione del reddito con i coefficienti di redditività, in materia di IVA e contributiva, all'inapplicabilità delle ritenute e, pertanto, i contribuenti in regime agevolato non subiranno le ritenute d'acconto da parte dei sostituti d'imposta sui ricavi e sui compensi percepiti e non saranno obbligati a operare le ritenute alla fonte, ad eccezione di quelle da effettuare sui redditi di lavoro dipendente e assimilati. Sono confermate anche le norme per il passaggio dal regime ordinario a quello forfettario e viceversa.

È prevista la riduzione di un anno, per i contribuenti che hanno un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche, del termine di decadenza per l'accertamento (art. 43 c. 1 d.P.R. n. 600/1973).

Viene disposoto, infine, che il reddito assoggettato ad imposta sostitutiva deve essere computato nel reddito complessivo del soggetto aderente al regime forfetario per determinare la condizione di familiare fiscalmente a carico, per calcolare le deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo. Nella relazione illustrativa si legge che tale nuova disposizione opera per le detrazioni per carichi di famiglia, le altre detrazioni d'imposta previste dall'art. 13 TUIR, le detrazioni per canoni di locazioni ex art. 16 TUIR e, in generale, per stabilire la spettanza o la misura di benefici, fiscali e non, collegati al possesso di requisiti reddituali quali, in particolare, l'ISEE. Si tiene conto del reddito assoggettato a imposta sostitutiva anche nelle ipotesi in cui al maggior reddito complessivo sia collegato un maggior beneficio come, ad esempio, nel caso di detrazioni per le erogazioni liberali in favore di associazioni senza scopo di lucro (art. 15 c. 1 lett. i) TUIR), nel limite massimo del 2% del reddito complessivo.

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