Assenza a visita fiscale per ricovero di un familiare

06 Novembre 2019

Può essere applicata una sanzione disciplinare al lavoratore assente alla visita fiscale per ragioni connesse alla salute di un familiare (pronto soccorso e successivo ricovero)?In forza di quanto disposto all'art. 5, comma 14, l. n. 638 del 1983, il giustificato motivo il quale esonera il lavoratore, in stato di malattia, dall'obbligo di reperibilità per la visita domiciliare di controllo...

Può essere applicata una sanzione disciplinare al lavoratore assente alla visita fiscale per ragioni connesse alla salute di un familiare (pronto soccorso e successivo ricovero)?

In forza di quanto disposto al comma 14 dell'art. 5, d.l. n. 463 del 1983, conv. con modif. in l. n. 638 del 1983, il giustificato motivo il quale esonera il lavoratore, in stato di malattia, dall'obbligo di reperibilità per la visita domiciliare di controllo, non è integrato esclusivamente da ipotesi di forza maggiore. Si ritiene possa configurare un giustificato motivo ogni fatto che, alla stregua del giudizio medio e della comune esperienza, può rendere plausibile l'allontanamento del lavoratore dal proprio domicilio.

Tuttavia esso non è ravvisabile in qualsiasi motivo di convenienza od opportunità, dovendo in ogni caso consistere in un'improvvisa e cogente situazione di necessità, in ragione della quale la presenza del dipendente in luogo diverso dal proprio domicilio, e durante le fasce orarie di reperibilità, sia di fatto indifferibile.

L'urgenza deve essere provata dal lavoratore ed essa dovrà essersi verificata nelle fasce orarie di reperibilità, impedendo tra l'altro la possibilità di darne previo avviso al datore. Ne consegue che, sebbene l'accompagnamento al pronto soccorso di un familiare possa giustificare l'allontanamento del lavoratore, l'eventuale ricovero d'urgenza dovrà coincidere con l'orario della visita di controllo, con onere a carico del dipendente di dimostrare l'assenza di altri congiunti disponibili all'assistenza nonché l'impossibilità di una previa comunicazione.

Cfr.: Cass., sez. lav., 1° ottobre 2019, n. 24492.


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