Controversie sull'interpretazione ed esecuzione del contratto: la competenza arbitrale si estende all'esecuzione del lodo

Redazione scientifica
07 Novembre 2019

La controversia in tema di «interpretazione ed esecuzione» del contratto necessariamente comprende, in difetto di evidenze in contrario circa la volontà devolutiva delle parti, anche il potere arbitrale di emettere pronuncia di condanna della parte accertata come debitrice.

Il caso. Il tribunale di Roma revocava il decreto ingiuntivo concesso a favore di una società, con il quale altra società veniva condannata al pagamento di una somma di denaro quale corrispettivo di un contratto d'appalto, reputando validamente pattuita una clausola compromissoria che devolve la competenza agli arbitri. La Corte d'appello accoglieva l'impugnazione dichiarando «la piena abilitazione del giudice ordinario ad emettere il decreto ingiuntivo impugnato, escludendone la sancita in primo grado, per “incompetenza”, revoca».

Contro tale decisione viene proposto ricorso per cassazione, con il quale ci si duole della pretesa della Corte territoriale di ritenere la clausola compromissoria come riferita all'interpretazione ed esecuzione del contratto, ma non all'esecuzione del lodo.

Controversie sull'interpretazione ed esecuzione del contratto. Il Collegio ricorda come «nelle clausole in cui i compromittenti indicano le liti da devolvere ad arbitri con riferimento a determinate fattispecie astratte, quali ad esempio la “interpretazione” e la “esecuzione” del contratto, la portata della convenzione arbitrale va ricostruita sulla base della comune volontà dei medesimi e dei criteri, anzitutto, di cui all'art. 1362 c.c.» e, laddove la convenzione arbitrale contenga il riferimento a definizioni giuridiche, come sintesi del possibile oggetto delle future vertenze, tali espressioni non hanno lo scopo di circoscrivere il contenuto della convenzione arbitrale.

Nel caso di specie, precisano i Giudici, gli istituti giuridici richiamati dalla clausola - che contempla «qualsiasi controversia dovesse insorgere in ordine all'interpretazione ed all'esecuzione del presente contratto» - sono di tale ampiezza da rendere errata, secondo i canoni interpretativi di cui all'art. 1362 c.c., la limitazione dell'ambito della clausola in modo da

escludere la pronuncia di condanna.

Pertanto, la controversia in tema di «interpretazione ed esecuzione» del contratto necessariamente comprende, in difetto di evidenze in contrario circa la volontà devolutiva delle parti, anche il potere arbitrale di emettere pronuncia di condanna della parte accertata come debitrice.

La competenza arbitrale. In conclusione i Giudici affermano che il contemperamento del principio per il quale la clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo, con il regime di cui alla clausola stessa, comporta che il giudice ordinario deve emettere il decreto ingiuntivo richiesto da una delle parti: ma, una volta proposta opposizione e dal debitore ingiunto eccepita la competenza arbitrale, si verificano, a seguito della contestazione del credito, i presupposti fissati nel compromesso e viene a cessare la competenza del giudice ordinario, con la conseguenza che quest'ultimo, una volta che rilevi la esistenza della valida clausola compromissoria, deve dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo e rimettere la controversia al giudizio degli arbitri.

Ed è per tali ragioni che la Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata.

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