Conduttore responsabile nei riguardi del locatore dei danni causati dall'incendio dell'immobile locato, anche se provocato da terzi
08 Novembre 2019
A causa di un incendio, probabilmente originato dal difettoso funzionamento di una macchina del caffè attaccata alla spina e lasciata accesa, il locatore citava in giudizio la conduttrice e l'occupante presente in quel momento. Secondo il proprietario dell'immobile, la conduttrice saltuariamente concedeva l'uso del bene a quest'ultima per esercitarvi il mestiere di cartomante. Di conseguenza, atteso che l'occupante era presente al momento dell'incendio, il proprietario ha chiesto ad entrambe le parti il ristoro dei danni. Sia in primo che in secondo grado, i giudici del merito hanno ritenuto la responsabilità della conduttrice in base all'art. 1588 c.c. e della occupante in base all'art. 2051 c.c. Avverso tale pronuncia, l'occupante ha proposto ricorso in Cassazione deducendo di non poter essere considerata custode del bene ai sensi dell'art. 2051 c.c., per via della temporanea e saltuaria disponibilità che ne aveva, su concessione della conduttrice. Nel giudizio di legittimità, la S.C. contesta il ragionamento espresso nel provvedimento impugnato. Invero, la qualificazione della responsabilità da custodia era del tutto inesatta ed aveva condotto alla erronea attribuzione di responsabilità in capo alla ricorrente. Difatti, in tale ipotesi, si applica l'art. 1588, comma 2, c.c. quando i danni sono provocati alla cosa ad opera di chi la detiene. Pertanto, la responsabilità ricade sul conduttore, essendo imputabile a lui la scelta di consentire l'uso della cosa a terzi, ed ovviamente nella misura in cui egli vi abbia, per l'appunto, acconsentito, ed il godimento da parte di terzi non sia avvenuto senza il suo consenso o contro la sua volontà. Per le suesposte ragioni, il ricorso è stato accolto; per l'effetto, la pronuncia è stata cassata con rinvio. |