Diritti del lavoratore in caso di trasferimento del ramo d’azienda

La Redazione
08 Novembre 2019

In tema di interposizione d'opera, richiamando le Sezioni unite della Suprema Corte (Cass. n. 2990 del 2018), nel caso in cui ne venga accertata l'illegittimità e dichiarata l'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato...

Massima. In tema di interposizione d'opera, richiamando le Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass. n. 2990 del 2018), nel caso in cui ne venga accertata l'illegittimità e dichiarata l'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il mancato ripristino del rapporto medesimo ad opera del committente comporta l'obbligo di quest'ultimo di corrispondere le retribuzioni "a decorrere dalla messa in mora".

Il caso. Nei primi due gradi di giudizio, i giudici condannavano la datrice di lavoro Telecom e confermavano il pagamento in favore di una lavoratrice della somma maturata dopo la dichiarazione di inefficacia della cessione del suo contratto di lavoro in relazione al trasferimento di ramo d'azienda. Tale somma rappresentava la differenza tra quanto prima percepito da ella presso la società cessionaria e la retribuzione che avrebbe dovuto percepire da Telecom. Quest'ultima propone ricorso per cassazione avverso tale decisione sostenendo che la transazione intervenuta (a chiusura del rapporto precedente) ha fatto cessare l'unico rapporto di lavoro di cui era titolare la signora, che, quindi, non ha più diritto a percepire nulla da Telecom medesima.

I diritti del lavoratore. La Suprema Corte afferma che, accertata la nullità della cessione del rapporto di lavoro, quello con il cessionario è instaurato in via fattuale e le vicende risolutive di esso non possono incidere sul rapporto giuridico ancora in essere, rimasto in vita solo con il cedente.

Per quanto riguarda poi la natura dei crediti vantati dalla lavoratrice per effetto del mancato ripristino del rapporto di lavoro da parte di Telecom, trova soluzione attribuendo ad essi natura retributiva e non risarcitoria. Così la Corte richiama il principio secondo cui, in tema di interposizione di manodopera, qualora ne venga accertata l'illegittimità e dichiarata la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il mancato ripristino di un rapporto di lavoro ad opera del committente fa sorgere per quest'ultimo l'obbligo di corrispondere le retribuzioni "a decorrere dalla messa in mora" (Cass., sez. un., n. 2990 del 2018).

Nel caso di specie, infine, non essendovi neanche efficacia estintiva del pagamento del terzo perché la somma richiesta è relativa alla differenza tra quanto percepito dalla lavoratrice presso l'azienda cessionaria e le retribuzioni che avrebbe dovuto percepire da Telecom, il ricorso, dunque, deve essere respinto.

(Fonte: Dirtitto e Giustizia)

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