La domanda di accertamento e di condanna al rilascio del bene deve svolgersi in contraddittorio con tutti i condomini

Redazione scientifica
11 Novembre 2019

La richiesta di un terzo che, agendo avverso un condominio, si affermi esclusivo proprietario di un locale e pretenda di farlo con la proposizione di una domanda volta al giudicato di accertamento e di condanna al rilascio del locale medesimo, si deve svolgere in contraddittorio con tutti i condomini.

Tizio conveniva in giudizio il Condominio, chiedendo che venisse accertato il suo esclusivo diritto di proprietà sul locale terraneo adibito a box, facente parte del fabbricato condominiale, con conseguente condanna del Condominio al rilascio e allo sgombero dello stesso. Il convenuto, costituendosi, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, dovendo la causa essere istaurata nei confronti dei singoli condomini. In primo grado, il giudice adito rigettava l'eccezione di legittimazione e accoglieva la domanda, accertando il diritto di piena proprietà dell'attore sul bene oggetto di causa. In secondo grado, la Corte d'appello dichiarava inammissibile l'appello del Condominio. Avverso tale pronuncia, il Condominio ha proposto ricorso in Cassazione contestando la Corte di appello perché aveva ritenuto necessaria, ai fini della proposizione dell'appello da parte dell'amministratore, la previa deliberazione dell'assemblea, quantomeno, la ratifica successiva del suo operato, non rientrando la controversia tra quelle che l'amministratore poteva autonomamente proporre.

Nel giudizio di legittimità, la S.C. contesta il ragionamento espresso nel provvedimento impugnato. Invero, l'azione di Tizio era di accertamento del suo esclusivo diritto di proprietà su un immobile - azione reale che non diviene personale, come aveva sostenuto il giudice di primo grado, per il fatto che oltre all'accertamento del diritto sia stata conseguentemente chiesta la condanna del Condominio a restituire l'immobile - ed incide sul diritto di ciascun condomino, che deve pertanto essere convenuto in giudizio. Per meglio dire, la domanda di un terzo il quale, agendo contro il condominio, si affermi proprietario esclusivo e pretenda di farlo con una domanda mirante al giudicato di accertamento e di condanna al rilascio del bene si deve svolgere in contraddittorio con tutti i condomini, stante la condizione di comproprietari dei beni comuni e la portata delle azioni reali, che incidono sul diritto pro quota o esclusivo di ciascun condomino, avente reale interesse a contraddire. Per i motivi esposti, è stata dichiarata la nullità delle pronunzie di merito e dei relativi procedimenti per mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti dei singoli condomini; di conseguenza, la pronuncia è stata cassata con rinvio.

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