Indirizzo PEC errato ma riferibile al destinatario: quale sorte per la notifica?

Redazione scientifica
11 Novembre 2019

La notifica effettuata utilizzando un indirizzo PEC errato ma comunque riferibile al destinatario non determina alcuna inesistenza, ove l'atto raggiunga comunque la persona fisica o giuridica. In un caso simile, pertanto, il notificante è legittimato ad essere rimesso in termini.

Indirizzo PEC errato. La Corte d'Appello di Milano, accogliendo l'eccezione del Ministero dell'Interno, dichiarava inammissibile per tardività l'appello proposto da un cittadino straniero richiedente la protezione internazionale, ritenendo non accoglibile la sua richiesta di rimessione in termini (art. 153 c.p.c.), imputandogli la decadenza in cui era incorso. Avverso la pronuncia il cittadino straniero propone ricorso in Cassazione, deducendo che, tramite il suo difensore, aveva proposto gravame contro l'ordinanza del Tribunale utilizzando l'indirizzo e-mail dell'Avvocatura dello Stato destinato alle comunicazioni ordinarie.
Poiché, a distanza di più di un mese non si era generata alcuna ricevuta di avvenuta consegna, il difensore del ricorrente provvedeva ad inviare nuovamente l'atto di citazione, utilizzando un altro indirizzo PEC dell'Avvocatura (destinato alla notifica degli atti giudiziari), formulando in via preliminare l'istanza di rimessione in termini. Nonostante questo, lamenta il ricorrente, la Corte d'Appello aveva ritenuto irrituale la notifica, nonostante essa fosse stata effettuata ad un indirizzo appartenente comunque all'Avvocatura dello Stato ma destinato alle comunicazioni ordinarie, e non alla notifica degli atti giudiziari.

Indirizzo comunque riferibile al destinatario. La Corte di Cassazione, dichiarando fondato il ricorso, osserva che la prima notifica è stata inoltrata ad un indirizzo che, seppur non dedicato alla ricezione delle notifiche degli atti giudiziari, era comunque riferibile al soggetto destinatario, il quale si era costituito nel giudizio di secondo grado. A tal proposito, infatti, i Giudici affermano che «il mero errore nella individuazione dell'indirizzo del destinatario ove l'atto da notificarsi abbia comunque raggiunto il primo, persona fisica o giuridica, non è causa di inesistenza dell'incombente e come tale legittima il notificante ad essere rimesso in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c., ove medio tempore l'effetto non sia stato altrimenti raggiunto».

Alla luce di ciò, il ricorso viene accolto e la sentenza cassata con rinvio alla Corte d'Appello.

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