Scritture contabili irregolari e risarcimento degli amministratori per mala gestio

La Redazione
11 Novembre 2019

In caso di risarcimento del danno dovuto al curatore dagli amministratori della società è opportuno prendere come criterio base per il calcolo del danno medesimo il deficit fallimentare accertato, in caso di irregolarità delle scritture contabili.

In caso di risarcimento del danno dovuto al curatore dagli amministratori della società è opportuno prendere come criterio base per il calcolo del danno medesimo il deficit fallimentare accertato, in caso di irregolarità delle scritture contabili.

Il caso. La curatela di un fallimento faceva valere la responsabilità degli amministratori della società e dei membri del collegio sindacale per violazione degli obblighi di cui all'art. 2392 c.c., per non aver posto rimedio alla situazione di passività che si era verificata in precedenza, distraendo anche fondi dal patrimonio sociale. Il Tribunale e la Corte d'Appello li condannavano al risarcimento dei danni in favore della curatela. Intervengono così nel giudizio i Giudici di legittimità.

L'azione intentata dal curatore. Con il ricorso i ricorrenti, membri del collegio sindacale, denunciano violazione degli artt. 25, 31 e 146 l.fall., poiché la loro corretta interpretazione avrebbe dovuto portare a ritenere improcedibile l'azione intentata dal curatore, il quale ha proposto azione per una somma superiore a quella autorizzata. Corretta però appare la decisione della Corte territoriale quanto alla motivazione di rigetto della eccezione di improcedibilità, fermo restando che l'autorizzazione a promuovere un'azione giudiziaria conferita al curatore del fallimento dal giudice delegato non è stata espressamente limitata nel quantum, avendo il suddetto giudice autorizzato il curatore ad esercitare le azioni di cui all'art. 146 l.fall. nei confronti degli amministratori e dei sindaci individuati nell'istanza.

La decorrenza della prescrizione dell'azione. Per quanto riguarda poi la decorrenza della prescrizione, per i Giudici di merito essa inizierebbe a partire dalla dichiarazione di fallimento, mentre per i ricorrenti dall'anno di approvazione del bilancio da cui risultava il dissesto. Sul punto, è opportuno ricordare che l'azione di responsabilità dei creditori sociali nei confronti degli amministratori di società, di cui all'art. 2394 c.c., anche quando promossa dal curatore fallimentare, è soggetta a prescrizione quinquennale che decorre dal momento dell'oggettiva percepibilità da parte dei creditori dell'insufficienza dell'attivo a soddisfare i debiti. Corretta dunque è la decisione assunta dalla Corte distrettuale.

Il deficit fallimentare come criterio di calcolo del danno da risarcire. Con l'altro motivo di ricorso i ricorrenti denunciano violazione delle norme sul giudicato e sulla stima del danno, poiché nel calcolare il deficit fallimentare, criterio preso alla base della stima del danno, la Corte non avrebbe tenuto conto che la curatela aveva recuperato un credito. Infatti, per la S.C. prendere a base il deficit fallimentare come criterio di stima equitativo del danno non rinvia a quello che sarà come risultato finale quel deficit, ma prende come base per il calcolo del danno il deficit accertato in quel momento.
Traendo le somme, dunque, corretta è decisione del giudice del merito che, accertato il nesso causale tra la condotta dei sindaci ed il danno, quantifica il risarcimento de danno nella differenza tra il passivo accertato e l'attivo liquidato se non è possibile un altro criterio per irregolarità delle scritture contabili.

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