Se ci sono postumi permanenti da lesione non si può parlare contemporaneamente di inabilità temporanea

11 Novembre 2019

L'invalidità permanente costituisce uno stato menomativo, stabile e non remissibile, che si consolida soltanto all'esito di un periodo di malattia e non può quindi sussistere prima della sua cessazione.

Così la Terza Sezione Civile della Cassazione nell'ordinanza n. 28614/19, depositata il 7 novembre.

Il fatto. La Corte d'Appello, dopo aver statuito la concorrente responsabilità ex art. 2054, comma 2, c.c. nella causazione del sinistro con sentenza non definitiva, aveva liquidato il danno biologico subito da uno dei conducenti, che aveva riportato lesioni gravissime.
Il danno biologico, liquidato secondo le Tabelle di Milano, era stato riconosciuto sia per l'inabilità temporanea assoluta (per 527 giorni) che per l'invalidità permanente (stimata nel 95%) in relazione alla vita effettiva del danneggiato, deceduto nelle more del processo.
Gli eredi del danneggiato hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza, in particolar modo per quel che concerne la mancata ammissione da parte della Corte Territoriale di documenti sanitari formati successivamente alla data assunta dal CTU come limite temporale del periodo di inabilità: l'errore in cui sarebbe incorsa la Corte d'Appello sarebbe stato quello di ridurre ad un quarto (i predetti 527 giorni, anziché oltre 2.000) gli effettivi giorni di ricovero ospedaliero, ai fini della liquidazione dell'inabilità temporanea assoluta.

Il mancato rispetto dell'art. 345 c.p.c. (vigente all'epoca dei fatti) La motivazione del rigetto dei motivi di ricorso prende le mosse dalla formulazione vigente dal 4 luglio 2009 al 11 agosto 2012 dell'art. 345, comma 3, c.p.c. (al termine del presente commento si darà atto invece della formulazione attuale; in ogni caso si avverte il lettore di tenere presente che i principi riportati sono stati formulati con riferimento ad un articolo che attualmente è parzialmente difforme, ma evidente applicabile al caso in esame ratione temporis, dato che l'atto di citazione di primo grado è stato notificato il 3/02/2010) in tema di produzione di nuovi documenti, vietata «salvo che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non avere potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile».
Ne discende che pertanto per aversi una violazione di tale norma occorre(va) alternativamente che:
1) il giudice di appello erroneamente non ritenga “indispensabili” le prove documentali nuove, incorrendo quindi in omesso esame di un fatto (=documento) che riveste carattere decisivo;
2) sia stata erroneamente disconosciuta la “causa di non imputabilità” nel ritardo nella produzione dei documenti di primo grado.
Nel caso in esame, ha sottolineato la Cassazione, i ricorrenti per superare il vaglio di ammissibilità avrebbero dovuto indicare puntualmente i documenti di cui era stata chiesta l'ammissione nel giudizio di appello, invece che limitarsi a trascriverne un mero elenco. Di più: avrebbero dovuto individuare chiaramente quelli formati successivamente alla chiusura della fase istruttoria in primo grado, fornendo altresì «un'adeguata descrizione del loro contenuto rilevante» relativamente alla pretesa.
Ancora, i ricorrenti avrebbero dovuto indicare la puntuale indicazione della rituale reiterazione dell'istanza istruttoria all'udienza di precisazione delle conclusioni avanti il giudice dell'Appello.
La Terza Sezione ha peraltro proseguito ricordando come nel caso de quo sia del tutto mancata la parte relativa alla contestazione sulla pronuncia (implicita, nel senso di inespressa) di non indispensabilità.
Hanno errato, infatti, i ricorrenti nel ritenere che l'indispensabilità discendesse da una erronea interpretazione del concetto di inabilità temporanea.
Posto che il CTU aveva indicato una data (quella del 23/02/2008) quale termine finale del periodo di inabilità temporanea , stante la definitiva consolidazione dei postumi, da quel momento si può discutere solo dei postumi invalidanti, e non più di inabilità temporanea.
Viceversa, la contemporanea liquidazione di entrambe le componenti comporterebbe una duplicazione di danno (oltre che un absurdum logico, poto che il danno permanente viene ad esistenza solo al cessare dell'invalidità temporanea).
Pertanto, la richiesta produzione di documentazione medica successiva al 23/02/2008, volta ad un maggiore riconoscimento del danno da inabilità temporanea, ovvero ad un danno non liquidabile nemmeno in astratto, è stata rigettata anche sotto il profilo della “indispensabilità”.

L'attuale formulazione dell'art. 345 c.p.c. Il d.l. n. 83/2012 convertito con modificazioni dalla l. 7 agosto 2012, n. 134 ha mutato il terzo comma dell'art. 345 c.p.c. eliminando le parole «che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero» e dunque oggi recita: «Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile…».
E' stato cioè eliminato del tutto il riferimento alla “indispensabilità della prova” e quale conseguenza la possibilità di produzione di documenti nuovi è limitata all'ipotesi di non imputabilità alla parte.
Curiosamente (ma d'altra parte il legislatore italiano è notoriamente attento e preciso, soprattutto negli ultimi anni…) il riferimento all'indispensabilità permane invece nei giudizi soggetti al rito del lavoro. Infatti l'art. 437, comma 2, c.p.c. recita: «Non sono ammesse nuove domande ed eccezioni. Non sono ammessi nuovi mezzi di prova, tranne il giuramento estimatorio, salvo che il collegio, anche d'ufficio, li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa».

(FONTE: Dirittoegiustizia.it)

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.