Sottoscrizione della clausola di flessibilità e assenze ingiustificate prolungate
11 Novembre 2019
Sotto un profilo più propriamente sostanziale, si rileva che, di per sé stessa, l'assenza ingiustificata dal lavoro per 10 giorni consecutivi costituisce un inadempimento di gravità tale da giustificare il licenziamento, e data la sottoscrizione della clausola di flessibilità, l'ordinaria diligenza avrebbe imposto al lavoratore di porsi in condizione di ricevere la comunicazione circa l'applicazione della clausola e di organizzare il rientro tempestivo. |