La Suprema Corte sul corretto metodo di calcolo degli interessi compensativi in caso di risarcimento del danno da fatto illecito

Redazione Scientifica
12 Novembre 2019

Nelle obbligazioni risarcitorie, il creditore deve essere risarcito, attraverso la corresponsione degli interessi compensativi, del danno che si presume essergli derivato dall'impossibilità di disporre tempestivamente della somma dovuta.

IL CASO Una donna rimane vittima di un sinistro stradale mentre attraversa la strada presso il centro urbano, fuori delle strisce pedonali. Gli eredi della donna si rivolgono al Tribunale per ottenere il risarcimento del danno, ed ottengono quanto richiesto. La Corte d'Appello viene successivamente adita dalla compagnia di assicurazione che denuncia la corresponsabilità della donna nella causazione del sinistro. Il Tribunale accoglie il gravame e riduce l'importo liquidato a titolo risarcitorio in prime cure, condannando contestualmente gli eredi a restituire, alla compagnia, le somme ricevute in eccesso rispetto a quelle liquidate in secondo grado. Gli eredi ricorrono per la cassazione della sentenza.

IL RICORSO DI LEGITTIMITÀ Secondo i ricorrenti la Corte territoriale avrebbe errato nell'individuare il metodo di calcolo degli interessi dovuti dalla compagnia, aderendo ad un orientamento superato che sottraeva dal credito risarcitorio, devalutato alla data del sinistro, l'acconto già versato, ed anche esso devalutato alla data dell'incidente, calcolando poi sulla differenza il danno da ritardato adempimento. Secondo tale indirizzo (Cass. civ., sent. n. 6357/2011) quando, prima della liquidazione definitiva del danno da fatto illecito, il responsabile abbia versato un acconto al danneggiato, tale pagamento deve essere sottratto dal credito risarcitorio non ex art. 1194 c.c., bensì devalutando alla data dell'evento dannoso sia il credito risarcitorio che l'acconto versato, detraendo poi quest'ultimo dal primo e calcolando sulla differenza i cd. Interessi compensativi. Secondo i ricorrenti la Corte territoriale avrebbe in tal modo sottostimato il danno da mora, poiché per i primi nove anni successivi al sinistro era stato l'intero capitale a produrre interessi compensativi, che per tale periodo di tempo si sarebbero perciò dovuti conteggiare sull'intero credito risarcitorio e non sulla somma che residuava a seguito della detrazione dell'acconto.

INTERESSI COMPENSATIVI Il ricorso viene parzialmente accolto, con rinvio al giudice territoriale, in relazione alla violazione e falsa applicazione del metodo di calcolo degli interessi. Il criterio seguito dal Tribunale risulta infatti contrario all'orientamento più recente seguito dalla stessa Corte in materia di risarcimento del danno da fatto illecito (ex multis, Cass. civ. n. 25817/2017). La Suprema Corte chiarisce che nelle obbligazioni risarcitorie, il creditore deve essere risarcito, attraverso la corresponsione degli interessi compensativi, del danno che si presume essergli derivato dall'impossibilità di disporre tempestivamente della somma dovuta. Pertanto, la liquidazione del danno da ritardato adempimento, ove il debitore abbia anticipato un acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire devalutando l'acconto ed il credito alla data dell'illecito, oppure detraendo l'acconto dal credito oppure ancora quantificando gli interessi compensativi tramite l'individuazione di un saggio prescelto in via equitativa, da applicare dapprima sull'intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo intercorso dalla data dell'illecito e fino al pagamento dell'acconto, ed in seguito sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata sempre annualmente, per il periodo che intercorre da quel pagamento alla liquidazione definitiva.

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