Il condominio è responsabile anche quando il danno dipende da un difetto di costruzione dell'edificio
13 Novembre 2019
In tal vicenda, la Corte territoriale respingeva il gravame del Condomino avverso la sentenza del Tribunale di accertamento della responsabilità ex art. 2051 c.c. per i vizi da infiltrazioni riscontrati nell'appartamento di proprietà della condomina danneggiata. Per tali motivi, il Condominio era stato condannato tanto all'esecuzione delle opere sulle parti comuni dell'edificio idonee all'eliminazione delle cause del fenomeno infiltrativo, quanto al pagamento, nella misura di due terzi, dei danni presenti nell'appartamento. Avverso tale pronuncia, il Condominio ha proposto ricorso in Cassazione eccependo che il problema dell'umidità ascendente era ascrivibile a un difetto costruttivo dell'edificio e non dalla mancata custodia. Nel giudizio di legittimità, la S.C. conferma il ragionamento espresso nel provvedimento impugnato. Difatti, il condominio di un edificio, quale custode dei beni e dei servizi comuni, è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché le cose comuni non rechino pregiudizio ad alcuno, e risponde in base all'art. 2051 c.c. dei danni da queste cagionati alla porzione di proprietà esclusiva di uno dei condomini, ancorché i danni siano imputabili a vizi edificatori dello stabile, comportanti la concorrente responsabilità del costruttore-venditore, ai sensi dell'art. 1669c.c., non potendosi equiparare i difetti originari dell'immobile al caso fortuito, che costituisce l'unica causa di esonero del custode dalla responsabilità ex art. 2051 c.c. Pertanto, qualora la situazione dannosa sia potenzialmente produttiva di ulteriori danni, il condominio può essere obbligato anche a rimuovere le cause del danno stesso, ex art. 1172 c.c. Per i motivi esposti, il ricorso del Condominio è stato rigettato. |