Crediti da locazione: il giudice di pace non è mai competente
13 Novembre 2019
Il caso. La questione posta con il ricorso per cassazione attiene la violazione di norme sulla competenza ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 2, c.p.c. il ricorrente si duole, in particolare, della lettura compiuta dalla Corte d'appello del principio espresso dalle Sezioni Unite con la pronuncia n. 21582/11 riguardo all'ambito di applicazione del primo allinea dell'art. 7, comma 1, c.p.c.
Crediti da locazione. A parere dei Giudici, la lettura che la Corte d'appello ha compiuto del principio di diritto affermato dalla sentenza a Sezioni Unite n. 21582/11 non è corretta: infatti, il principio si limita a dare un'interpretazione del disposto di cui all'art. 7, comma 1, c.p.c. nel punto in cui, nel fissare il limite della competenza del giudice di pace, fa riferimento alle «cause relative ai beni mobili», senza pregiudicare la portata del secondo allinea, che fa salve le cause attribuite dalla legge ad altro giudice. Ciò si ricava dalla motivazione della sentenza, dove si afferma che la competenza generale per valore del giudice di pace di cui all'art. 7, comma 1, c.p.c. è sottoposta a tre limiti: 1) quello del valore; 2) quello del carattere mobiliare dell'azione; 3) quello della mancanza di competenza per materia di altro giudice.
Competenza del tribunale. In ragione di tale limite resta quindi fermo, anche nel ragionamento delle Sezioni Unite, e deve quindi riaffermarsi, che se la pretesa risarcitoria sorga da un rapporto locativo, essendo questa materia riservata dall'art. 447-bis c.p.c. al tribunale, la competenza del giudice di pace va esclusa anche quando il valore è inferiore ai cinquemila euro.
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