Obbligo di rendiconto dell'amministratore uscente

Maurizio Tarantino
14 Novembre 2019

Una volta revocato in data successiva al 31 dicembre, l'amministratore uscente è tenuto alla presentazione del consuntivo per l'anno precedente o a tanto è tenuto il nuovo amministratore regolarmente nominato?

Una volta revocato in data successiva al 31 dicembre, l'amministratore uscente è tenuto (o può essere obbligato) alla presentazione del consuntivo per l'anno precedente (o comunque per il periodo relativo alla sua gestione) o a tanto è tenuto il nuovo amministratore regolarmente nominato?

In argomento esistono opinioni divergenti e la legge non fornisce una risposta specifica, per cui è necessario interpretare il quesito alla luce della giurisprudenza e delle disposizioni codicistiche inerenti le attribuzioni e gli obblighi dell'amministratore, nonché le norme sul mandato.

Ebbene, l'amministratore può dimettersi in qualunque momento dell'anno, fermo restando l'obbligo di convocazione dell'assemblea per la nomina del suo successore; anche la revoca, come stabilisce l'art. 1129, comma 11, c.c. può essere disposta dall'assemblea in qualunque momento dell'anno di gestione.

Dunque, se interpretiamo il quesito nel senso che l'amministratore è stato revocato dopo la chiusura dell'anno di gestione, ma prima della presentazione del rendiconto, ai sensi dell'art. 1130, n. 10, c.c. l'amministratore uscente deve redigere il rendiconto condominiale e convocare l'assemblea entro 180 giorni dalla chiusura dell'anno di gestione.

A ciò si aggiunga che ai sensi dell'art. 1713 c.c. il mandatario deve rendere al mandante il conto del suo operato. Pertanto, interpretando i precetti innanzi citati, pur se revocato o se dimessosi, l'amministratore uscente dovrebbe redigere il rendiconto e consegnarlo al suo successore che provvederà a porlo in discussione in assemblea.Proprio su tale aspetto, la giurisprudenza ha chiarito che "l'art. 1129 c.c. prevede l'obbligo dell'amministratore di restituire i documenti e rendere il conto così come è previsto l'obbligo in capo al mandatario di rendere il conto ai sensi dell'art. 1713 c.c." (Trib. Bari, sez. III, 27 marzo 2018).

Ed ancora, secondo altra pronuncia, l'amministratore è obbligato nei confronti del condominio alla redazione del rendiconto e alla convocazione dell'assemblea per la relativa approvazione; da qui la condanna della società convenuta a redigere il rendiconto delle spese straordinarie (Trib. Milano, sez. XIII, 3 settembre 2019, n. 7942. In tal vicenda è stata ritenuta fondata la domanda del Condominio con cui si chiedeva alla società amministratrice di procedere alla rendicontazione delle spese straordinarie sostenute per i tetti. Il CTU rilevava infatti che la società amministratrice all'atto del passaggio delle consegne, aveva trasmesso al nuovo amministratore un documento qualificato -riepilogo contabilità - tale prospetto contabile, non era conforme alla norma di legge ex art. 1130 bis c.c., e non riportava il dettaglio delle scritture contabili alla base della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del condominio né vi è una netta distinzione tra attività e passività).

In conclusione, trattandosi di un adempimento cui è tenuto per legge, è possibile ritenere che la sua mancanza non può che far intravedere un'eventuale ipotesi di responsabilità e quindi, in linea teorica il condominio potrebbe agire per chiedere il risarcimento per tale inadempimento, chiaramente ove presenti e dimostrabili.

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