Malpractice medica: la struttura risponde in via paritaria dell’operato del medico

Redazione Scientifica
14 Novembre 2019

In tema di danni derivanti da malpractice medica nel regime anteriore alla l. n. 24/2017, nel caso di colpa esclusiva del medico, la responsabilità deve essere ripartita in modo paritario tra la struttura sanitaria e il medico stesso, eccetto che nei casi eccezionali di «inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile e oggettivamente improbabile devianza dal programma condiviso di tutela della salute», cui la struttura sanitaria risulti essere obbligata.

IL CASO L'attrice conveniva in giudizio il medico e la casa di cura presso cui era stata sottoposta ad un triplice intervento (nel 1999, nel 2002 e poi nel 2004) di mastoplastica al seno erroneamente eseguito e non rimediato dalle successive operazioni alla prima. Il Tribunale accoglieva la domanda attorea e dichiarava la responsabilità solidale della struttura sanitaria e del medico. Anche la Corte d'Appello confermava la decisione di prime cure osservando che la responsabilità del medico si estende automaticamente ex art. 1228 c.c. anche alla struttura che se ne è avvalsa per i propri fini. Avverso tale pronuncia la casa di cura ricorre per cassazione denunciando violazione di legge per aver la Corte distrettuale errato nel non rilevare che, poiché non era stata addebitata alcuna condotta causativa alla struttura stessa, non poteva porsi la propria situazione sullo stesso piano di quella del medico chirurgo, ma si sarebbe dovuta affermare l'esclusiva responsabilità del medico. Ciò che manca, dunque, per parte ricorrente, è la graduazione differenziata delle colpe tra essa e il medico responsabile.

RIPARTIZIONE PARITARIA DELLA RESPONSABILITÀ In tema di responsabilità medica possono essere prospettate, in astratto, tre diverse soluzioni per identificare i limiti quantitativi dell'azione di rivalsa: che il danno da malpractice medica venga addebitato alla sola struttura, senza diritto di rivalsa nei confronti del medico, quando la condotta degli ausiliari si ritenga inserita nel percorso attuativo dell'obbligazione assunta, collocandosi nell'area del rischio dell'impresa sanitaria; che il danno da malpractice sia addebitato, in sede di rivalsa, al solo medico nel caso di colpa esclusiva di quest'ultimo nella produzione dell'evento dannoso; che, infine, il danno dal malpractice sia ripartito tra struttura e medico, anche in ipotesi di colpa esclusiva di quest'ultimo, salvo i casi eccezionali di grave, imprevedibile e improbabile devianza dal programma condiviso di tutela della salute. Per il Supremo Collegio l'ultima soluzione prospettata risulta essere la più conforme a diritto e può affermarsi il principio secondo cui, in tema di danni derivanti da malpractice medica nel regime anteriore alla l. n. 24/2017, nel caso di colpa esclusiva del medico, la responsabilità deve essere ripartita in modo paritario tra la struttura sanitaria e il medico stesso, eccetto che nei casi eccezionali di «inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile e oggettivamente improbabile devianza dal programma condiviso di tutela della salute», cui la struttura sanitaria risulti essere obbligata.

Sulla base di tale nuovo principio, i Giudici di legittimità rigettano il ricorso della casa di cura, poiché questa non deduce di aver provato l'imprevedibile e dissonante malpractice medica nei termini sopra detti.

(FONTE: dirittoegiustizia.it)

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