Permesso di soggiorno per motivi umanitari: il decreto Salvini non è retroattivo
14 Novembre 2019
Lo hanno affermato le Sezioni Unite, decidendo sul ricorso proposto dal Ministero dell'Interno avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Firenze aveva riconosciuto la sussistenza dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno richiesto da un cittadino bengalese per motivi umanitari. In particolare, la decisione era fondata sull'indipendenza economica e personale acquisita dal richiedente che risultava dunque aver conseguito un'integrazione sociale utile ai fini del rilascio del permesso.
Permesso di soggiorno per motivi umanitari.Le Sezioni Unite ripercorrono le modifiche normative susseguitesi in materia e gli orientamenti giurisprudenziali, sia a livello interno che comunitario, affermando che il diritto alla protezione, quale espressione del diritto costituzionale di asilo, sorge al momento dell'ingresso nel nostro Paese in condizioni di vulnerabilità per rischio di compromissione dei diritti umani fondamentali. Sulla base di tale premessa, viene però precisato che, in tema di successione delle leggi nel tempo, è la presentazione della domanda volta ad ottenere il permesso di soggiorno per motivi umanitari che «attrae il regime normativo applicabile». Di conseguenza, la normativa introdotta dal cd. decreto Salvini, nella parte in cui ha modificato la preesistente normativa di cui all'art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286/1998 e delle altre disposizioni consequenziali, «non trova applicazione in relazione a domande di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell'entrata in vigore (5 ottobre 2018) della nuova legge; tali domande saranno, pertanto, scrutinate sulla base della normativa esistente al momento della loro presentazione, ma, in tale ipotesi, l'accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari sulla base delle norme esistenti prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 113/2018, conv. in l. n. 132/2018, comporterà il rilascio del permesso di soggiorno per “casi speciali” previsto dall'art. 1, comma 9, del suddetto decreto legge».
*Fonte: www.dirittoegiustizia.it
|