La Consulta sul gratuito patrocinio in caso di autodifesa

Redazione scientifica
15 Novembre 2019

Escluso il dubbio di costituzionalità dell'art. 74, comma 2, d.P.R. n. 115/2002 nella parte in cui «non dispone che, nell'ipotesi in cui il legislatore ha previsto l'autodifesa personale, si debba anticipare il solo contributo unificato al richiedente il “gratuito patrocinio”».

La Corte costituzionale ha dichiarato in parte manifestamente inammissibile e in parte infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Giudice di Pace di Roma avente ad oggetto l'art. 74, comma 2, d.P.R. n. 115/2002 in riferimento agli artt. 3 e 111, comma 2, Cost.

Dubbi di costituzionalità. In particolare, il giudice remittente ha sollevato il dubbio di costituzionalità della norma nella parte in cui «assicurando “il patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione, per la difesa del cittadino non abbiente quando le sue ragioni risultino non manifestamente infondate” non dispone che, nell'ipotesi in cui il legislatore ha previsto l'autodifesa personale, si debba anticipare il solo contributo unificato al richiedente il “gratuito patrocinio”». Sarebbe dunque leso l'art. 3 Cost. in quanto «a) coloro che percepiscono un reddito di poco superiore al limite previsto per l'accesso al "gratuito patrocinio" sono costretti a rinunciare a incaricare un avvocato per la propria difesa in quanto la sopportazione dei relativi costi ridurrebbe il loro reddito a livelli corrispondenti allo stato di non abbienza; b) perché fuori dall'ipotesi della condanna del soccombente, "in caso di inammissibilità o responsabilità aggravata accertata in giudizio del richiedente ed affermata dal giudice il difensore pagherebbe le conseguenze per il comportamento del suo assistito vedendo equiparata la sua attività al volontariato"; c) perché nel caso in cui le spese vengano compensate, colui che è stato ammesso al "gratuito patrocinio", non dovendo sopportare esborsi, "non può essere in alcun modo penalizzato al fine di essere disincentivato da azioni infondate"».

Difesa personale. La questione risulta inammissibile per quanto attiene alla compatibilità con l'art. 111, comma 2, Cost., non avendo il giudice remittente specificato la rilevanza della questione nel giudizio a quo e le ragioni per cui sarebbe leso il principio di parità processuale.
Quanto all'art. 3 Cost., invece, la Consulta precisa che, fermo restando che il limite reddituale per l'accesso al gratuito patrocinio è espressione di un bilanciamento di interessi rimesso al legislatore, «la possibilità della difesa personale in alcune controversie non costituisce ragione giustificativa per limitare il beneficio in esame al solo esonero dal pagamento del contributo unificato di cui all'art. 9 d.P.R. n. 115/2002, ben potendo tali controversie richiedere in concreto la competenza professionale della difesa tecnica che assicura l'effettività della tutela giurisdizionale». La censura relativa al principio di uguaglianza risulta quindi manifestamente infondata.

*Fonte: www.dirittoegiustizia.it

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