Niente agevolazioni prima casa anche se è il Comune a negare il trasferimento di residenza
15 Novembre 2019
Niente agevolazioni prima casa anche se è il Comune che ha negato il trasferimento alla residenza, perché non è causa di forza maggiore (Cass. Civ., 8 novembre 2019 n. 28838).
In tema di imposta di registro, per l'applicazione dei benefici prima casa previsti in caso di acquisto di un immobile in un altro Comune, il compratore deve trasferire la propria residenza, rilevante ai fini del godimento dell'agevolazione, entro il termine di diciotto mesi dall'acquisto; tale trasferimento è un elemento costitutivo del beneficio richiesto e provvisoriamente accordato, e rappresenta un obbligo del contribuente verso il Fisco, dovendosi però tenere conto di eventuali ostacoli nell'adempimento di tale obbligazione caratterizzati dalla non imputabilità alla parte obbligata e dall'inevitabilità e imprevedibilità dell'evento. La Cassazione ha evidenziato che il mancato trasferimento entro i termini di legge non comporta la decadenza se ciò sia dovuto a causa di forza maggiore; tuttavia, il disconoscimento da parte del Comune non può rientrare in questa casistica, specialmente laddove – come nel caso in esame – il rigetto della domanda era dovuto al mancato completamento della ristrutturazione dell'immobile e quindi alla sua inagibilità. |