In caso di divisione giudiziale non è necessario il consenso di tutti i condomini

Redazione scientifica
18 Novembre 2019

Le parti comuni dell'edificio non sono soggette a divisione, a meno che - per la divisione giudiziaria - la divisione possa farsi senza rendere più incomodo l'uso della cosa a ciascun condomino.

Il Tribunale adito, con sentenza non definitiva, affermava che non era preclusa da precedente giudicato la domanda proposta da Tizio nei confronti di Caio volta a ottenere ex art. 1111 c.c. la divisione dell'area condominiale adibita a parcheggio antistante il fabbricato, nel quale le parti erano proprietarie di distinte unità immobiliari, in una delle quali Caio esercitava attività commerciale. Successivamente, il Tribunale (con sentenza definitiva) e la Corte d'Appello confermavano la materiale ripartizione dell'area in base alla planimetria redatta dal C.T.U., assegnandone una porzione a ciascuna delle parti e disponendo le modalità di separazione. Avverso tale decisione, Caio ha proposto ricorso in cassazione eccependo che la pronuncia era affetta da violazione dell'art. 1119 c.c.; in particolare, secondo le censure del ricorrente contrario alla divisione, la nuova norma condiziona la divisibilità delle parti comuni al requisito del consenso di tutti i condomini.

Nel giudizio di legittimità, la S.C. conferma il ragionamento espresso nel provvedimento impugnato. Difatti, l'art. 1119 c.c., nel nuovo testo modificato dall'art. 4, l. n. 220/2012 va interpretato nel senso che "le parti comuni dell'edificio non sono soggette a divisione", a meno che - per la divisione giudiziaria - "la divisione possa farsi senza rendere più incomodo l'uso della cosa a ciascun condomino" e - per la divisione volontaria - a meno che non sia concluso contratto che riporti, in scrittura privata o atto pubblico, il "consenso di tutti i partecipanti al condominio" (quest'ultimo requisito non essendo richiesto per la divisione giudiziaria). Tale interpretazione è l'unica che consente di osservare il significato letterale del testo (pur tenendo conto della sua redazione in due fasi temporali, e con un'indubbia difficoltà quanto al significato della congiunzione "e") e, a un tempo, garantire la coerenza logica del sistema. Per le suesposte ragioni, il ricorso è stato rigettato.

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