La responsabilità dei sindaci dimissionari e il regime di prorogatio

La Redazione
18 Novembre 2019

Nelle azioni di responsabilità nei confronti degli organi di società di capitali, il regime di prorogatio previsto dall'art. 2385 c.c. per gli amministratori è applicabile anche ai sindaci, nel caso in cui non vi siano supplenti o quando i sindaci dimissionari siano superiori ai supplenti.

Nelle azioni di responsabilità nei confronti degli organi di società di capitali, il regime di prorogatio previsto dall'art. 2385 c.c. per gli amministratori è applicabile anche ai sindaci, nel caso in cui non vi siano supplenti o quando i sindaci dimissionari siano superiori ai supplenti. Lo afferma la Cassazione, nella sentenza n. 29719 del 15 novembre scorso.

Il caso. La curatela del Fallimento di una s.r.l. proponeva azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e dei sindaci, per ottenere il risarcimento dei danni da questi causati alla società e ai creditori sociali.

L'azione contro i sindaci. Nella complessa vicenda processuale, la S.C. ha occasione di pronunciarsi sulla rilevanza della cessazione dei sindaci dalla carica nell'ambito di una azione di responsabilità e sull'eventuale applicabilità della prorogatio in caso di dimissioni.

La sentenza ricorda come per i sindaci siano previsti dei supplenti, proprio al fine di garantire una continuità dell'organo di controllo, esigenza del tutto analoga a quella salvaguardata dall'art. 2385 c.c. per l'organo amministrativo; pertanto, la disciplina della proroga può essere applicata analogicamente al collegio sindacale, laddove il numero dei dimissionari superi quello dei supplenti (in questo senso, anche: Cass., n. 9416/2017).

Le dimissioni non esonerano dalla responsabilità. Per altro verso, la S.C. evidenzia che le dimissioni presentate non esonerano il sindaco di società di capitali da responsabilità, in quanto non integrano un adeguato vigilanza sull'operato altrui e sullo svolgimento dell'attività sociale; le dimissioni, anzi, possono diventare esemplari di una condotta colposa tenuta dal sindaco, rimasto inerte nel rilevare una situazione di reiterata illegalità (in questo senso, la recente Cass., n. 18770/2019).

La prescrizione dell'azione. Infine, la sentenza si occupa di prescrizione dell'azione di responsabilità, ribadendo il principio, pacifico, per cui la prescrizione decorre dal momento dell'oggettiva percepibilità, da parte dei creditori, dell'insufficienza dell'attivo a soddisfare i debiti (e non anche dell'effettiva conoscenza di tale situazione), che, a sua volta, non corrisponde allo stato di insolvenza di cui all'art. 5 l.fall. In proposito, sussiste una presunzione di coincidenza tra il dies a quo di decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento, e incombe sull'amministratore, o sul sindaco, la prova contraria di una data anteriore di insorgenza dello stato di incapienza patrimoniale (ex multis: Cass., n. 24715/2015).

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