Soggetto passivo IMU nel contratto di leasing
18 Novembre 2019
In caso di risoluzione per inadempimento del contratto di leasing, nel periodo intercorrente tra la risoluzione e la materiale riconsegna del bene al locatore è ancora molto controverso nella giurisprudenza di legittimità se questi sia il soggetto passivo. In senso positivo, una recente Cassazione che motiva la sua decisione partendo dalla norma istitutiva dell'IMU, che prevede che in caso di leasing il soggetto passivo IMU sia il locatario dalla data di stipula del contratto e per tutta la sua durata (art. 9 c. 1 D.Lgs. n. 23/2011). Ne deriva che, quando il contratto è risolto, la società di leasing (locatore) torna a essere soggetto passivo, anche se non ha ancora acquisito la materiale disponibilità del bene per mancata riconsegna da parte del locatario. Ciò che rileva è l'esistenza di un vincolo contrattuale che determina la soggettività passiva del locatario e non la disponibilità materiale del bene. Tale sentenza dà seguito all'orientamento espresso sempre dalla Cassazione in una pronuncia del maggio scorso (Cass. Civ., 22 maggio 2019 n. 13793), che però era stata smentita da una pronuncia successiva (Cass. Civ., 17 luglio 2019 n. 19166).
In base a quest'ultima pronuncia, per durata del contratto si intende il periodo intercorrente tra la data della stipula e quella di riconsegna effettiva del bene al locatore. Il locatario, dunque, è il soggetto passivo fino alla riconsegna del bene, comprovata dal relativo verbale. Le motivazioni di tale pronuncia sono le seguenti:
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