Per le locazioni a canone concordato la cedolare secca ridotta al 10%

La Redazione
18 Novembre 2019

Il disegno della legge di bilancio 2020 riduce dal 15 al 10% “a regime” la misura dell'aliquota della cedolare secca da applicare ai canoni derivanti dai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo a canone concordato relativi ad abitazioni ubicate nei comuni ad alta densità abitativa (artt 2 c. 3 e 8 L. 431/98).

Il disegno della legge di bilancio 2020 riduce dal 15 al 10% “a regime” la misura dell'aliquota della cedolare secca da applicare ai canoni derivanti dai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo a canone concordato relativi ad abitazioni ubicate nei comuni ad alta densità abitativa (artt 2 c. 3 e 8 L. 431/98).

In virtù di una modifica dell'attuale disciplina contenuta nell'art. 3 c. 2 D.Lgs. n. 23/2011, verrebbe resa permanente la riduzione dal 15 al 10% dell'aliquota della cedolare secca da applicare ai contratti in questione. Si ricorda che la scelta per la cedolare secca implica la rinuncia alla facoltà di chiedere, per tutta la durata dell'opzione, l'aggiornamento del canone di locazione, anche se è previsto nel contratto, inclusa la variazione accertata dall'Istat dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati dell'anno precedente.

Sulla disciplina dell'imposta sostitutiva, è intervenuto il Decreto Crescita abrogando l'obbligo della comunicazione della proroga della cedolare secca e la relativa sanzione (art. 3-bis D.L. n. 34/2019).

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