Responsabile l’avvocato che fa prescrivere il diritto al risarcimento del cliente

Redazione scientifica
18 Novembre 2019

Rientra nell'ordinaria diligenza dell'avvocato il compimento di atti interruttivi della prescrizione del diritto del suo cliente.

Il caso. In sede di gravame veniva confermata la pronuncia con la quale il giudice di primo grado respingeva la domanda con la quale un cliente chiedeva il risarcimento dei danni per responsabilità professionale dell'avvocato al quale deduceva di avere fatto prescrivere il diritto inerente al ristoro relativo alle lesioni fisiche patite a seguito di un incidente stradale. La Corte d'appello rilevava come, una volta ottenuto il risarcimento dei danni materiali e rifiutata l'offerta transattiva per il ristoro delle lesioni rifiutata dall'assistito, l'avvocato aveva suggerito di procedere giudizialmente senza però ricevere la necessaria procura e che, pertanto, non poteva individuarsi alcuna colpa professionale.

L'assistito ha proposto ricorso per cassazione contro tale pronuncia.

Prescrizione del diritto al risarcimento del cliente. Accertato che la prescrizione del diritto al risarcimento dei danni è stata fatta maturare, il Collegio ribadisce come rientra nell'ordinaria diligenza dell'avvocato il compimento di atti interruttivi della prescrizione del diritto del suo cliente. Per i Giudici, l'erroneità dell'affermazione della Corte territoriale è del tutto evidente anche sotto il profilo del mancato rilascio della procura alle liti, dovendosi osservare che l'interruzione di cui si discute può essere anche stragiudiziale.

Obbligo di informazione dell'avvocato. Altrettanto accertato è il fatto che non vi fu specifica informazione dell'avvocato al cliente in ordine alla possibile prescrizione del diritto. Sul punto, infatti, precisa il Collegio, deve essere ribadito che l'obbligo informativo a tutela della posizione giuridica dell'assistito è consequenziale alla responsabilità professionale del legale, sia al momento del conferimento dell'incarico che nel corso del suo svolgimento e lo stesso, in quanto funzionale alla tutela della parte, persiste anche in ipotesi di revoca o rinuncia al mandato difensivo, e quindi, in caso di estinzione dello stesso, come ritenuto dalla Corte territoriale all'esito del ristoro dei danni materiali e del mancato rilascio della procura alle liti pur sollecitato per la tutela di quelli fisici.

La Suprema Corte ha, pertanto, accolto il ricorso e rinviato alla Corte d'appello territorialmente competente.

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