Tfr: cedente resta obbligato per le quote maturate prima della cessione

18 Novembre 2019

Trasferimento ex art. 2112 c.c.: la maturazione progressiva del TFR (accantonamento annuale della quote) e l'esigibilità del relativo credito solo al momento della cessazione del rapporto, comporta che l'obbligo del relativo pagamento gravi in capo al solo cessionario?

Trasferimento ex art. 2112 c.c.: la maturazione progressiva del TFR (accantonamento annuale della quote) e l'esigibilità del relativo credito solo al momento della cessazione del rapporto, comporta che l'obbligo del relativo pagamento gravi in capo al solo cessionario?

Il trattamento di fine rapporto possiede un carattere retributivo e sinallagmatico, configurandosi quale istituto di retribuzione differita. Ciò comporta che, in ipotesi di trasferimento di azienda, ai sensi dell'art. 2112 c.c., il datore di lavoro cedente rimane obbligato nei confronti del lavoratore "ceduto" per quella quota di T.F.R. maturata durante il periodo in cui la prestazione lavorativa è stata presso il medesimo svolta e fino al trasferimento aziendale. Diversamente il datore cessionario deve ritenersi obbligato per la stessa quota solo in ragione del vincolo di solidarietà, rimanendo invece tenuto in via esclusiva a corrispondere al ceduto quella maturata successivamente alla cessione. Non acquista rilievo, al fine di giungere ad una diversa soluzione, l'aver indicato nel contratto di cessione l'ammontare delle quote T.F.R. - sono ad allora maturate - tra le passività incidenti sul valore dell'azienda trasferita. Tale elemento negoziale, infatti, rileva unicamente nel rapporto tra i paciscenti, non potendo invece escludere ogni obbligo del cedente, nei confronti del lavoratore ceduto, limitatamente alle quote maturate prima della cessione.

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