L'autorizzazione all'uso di un mezzo proprio non realizza una "traslazione del rischio" a carico del dipendente
18 Novembre 2019
L'autorizzazione del lavoratore all'utilizzo di un mezzo proprio, con corresponsione della indennità relativa, esonera il datore da responsabilità ex art. 2087 c.c.?
La giurisprudenza è concorde nell'escludere che la responsabilità datoriale ex art. 2087 c.c.., possa avere un carattere oggettivo, dovendo essere sanzionato il comportamento omissivo dello stesso e, dunque, la mancata predisposizione di tutte quelle misure e cautele dirette a preservare l'integrità psicofisica del lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto del rischio connesso alle concrete modalità di espletamento della prestazione. Qualora quest'ultima sia svolta mediante l'uso di un mezzo proprio, previa autorizzazione datoriale e percezione della connessa indennità, non può prospettarsi una sorta di traslazione del rischio, ciò attenendo comunque alle modalità concrete di svolgimento delle mansioni, né potrebbe rilevare il riconoscimento di una indennità, configurandosi diversamente una inaccettabile logica di scambio tra sicurezza e remunerazione economica. Pertanto il datore non è esonerato ove l'eventuale infortunio sia causalmente riconducibile allo specifico rischio creato da disposizioni datoriali relative alle modalità di esecuzione della prestazione (conduzione di un mezzo), con l'unico limite della abnormità ed esorbitanza della condotta del dipendente rispetto al procedimento lavorativo "tipico" e alle direttive ricevute (c.d. rischio elettivo). |