S.I.Gi.T. – Registrazione e soggetti abilitati (PTT)

19 Novembre 2019

Il Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (S.I.Gi.T.) è il punto focale del processo di digitalizzazione della Giustizia Tributaria e si colloca nel progetto generale di amministrare i procedimenti giurisdizionali con strumenti telematici normati, al fine di assicurare attraverso essi un processo connotato da efficienza, economicità e celerità, tale da semplificare il rapporto Contribuente/Fisco.
Inquadramento

Il Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (S.I.Gi.T.) è il punto focale del processo di digitalizzazione della Giustizia Tributaria e si colloca nel progetto generale di amministrare i procedimenti giurisdizionali con strumenti telematici normati, al fine di assicurare attraverso essi un processo connotato da efficienza, economicità e celerità, tale da semplificare il rapporto Contribuente/Fisco.

Il

S.I.Gi.T.

di fatto è un portale web, che consente l'interazione tra CCTT e le parti, assicurando:

  • il deposito telematico degli atti;
  • la ricezione di comunicazioni via PEC;
  • la formazione e tenuta del fascicolo telematico;
  • la consultazione del fascicolo da parte degli aventi diritto (parti costituite e tutti i membri del Collegio).

I passaggi definitivi di attuazione hanno visto:

  • l'emanazione del d.m. n. 163/2013 (“Regolamento”) che ha disciplinato l'intero PTT;
  • il Decreto Dirigenziale 04/08/2015 (“allegato tecnico”) con cui sono state individuate le regole tecniche per i depositi telematici;
  • la Circolare 2DF/2016 che ha fornito le linee guida operative;
  • i Decreti Dirigenziali 30/06/2016 e 15/12/2016, con cui si è attuata la progressiva estensione del PTT sul territorio nazionale, sino ad integrale copertura;
  • il Decreto Dirigenziale 28/11/2017 recante modifiche al Decreto Dirigenziale 04/08/2015 art. 10;
  • il d.l. n. 119/2018 (conv. l. n. 136/2018) con cui è stata disposta l'obbligatorietà della notifica e deposito con modalità telematica;
  • la Circolare 1DF/2019 che ha aggiornato le linee guida operative in seguito all'intervenuta obbligatorietà del PTT.

A far data dal 1° luglio 2019, essendo terminata la fase iniziale-facoltativa, è stata quindi introdotta l'obbligatorietà del PTT, essendosi pienamente compiuta l'estensione dell'utilizzo di questo strumento sull'intero territorio nazionale.

La funzionalità “Telecontenzioso”

Una principale bipartizione del

S.I.Gi.T.

riguarda la distinzione tra:

  • funzionalità DEPOSITO TELEMATICO (invio e completamento NIR), comprensiva della nuova funzione “Richiesta accesso temporaneo”;
  • servizio INTERROGAZIONE ATTI DEPOSITATI e CONSULTAZIONE FASCICOLO (TELECONTENZIOSO);
  • altri servizi ed utilità (ad es. servizi per pagamenti “PagoPA”; funzionalità per conversione file PDF/A e TIF/TIFF; calcolo CUT).

L'area di consultazione dei fascicoli è denominata “Telecontenzioso” e consiste nell'aggiornamento di uno strumento già presente in precedenza, ovvero un'applicazione web – accessibile anche da smartphone e tablet - in grado di fornire informazioni sui ricorsi presentati, status del processo e contenuto del fascicolo telematico.

Nello specifico sarà possibile verificare:

  • dati generali del fascicolo (RG, CT, Sezione assegnataria del ricorso,...);
  • atti e documenti presenti nel fascicolo, ivi compresi i documenti di parte e dell'Ufficio;
  • data d'udienza e composizione del Collegio;
  • esito della vertenza.

L'accesso è consentito ai soggetti iscritti al PTT, utilizzando le credenziali già in uso per l'accesso al deposito degli atti, ma è anche possibile effettuare l'accesso anche in assenza, come avveniva in precedenza, attraverso Entratel se professionista o servizio web di Agenzia delle Entrate (Fisconline) se cittadino.

In evidenza

Il servizio di Telecontenzioso è precedente rispetto alla creazione ed applicazione del PTT, non di meno presenta una funzione la cui utilità permane tuttora.

La possibilità di accedere e visionare il fascicolo viene concessa anche a soggetti non professionali e permette di operare direttamente la verifica, senza il rischio di modificare alcunché, del contenuto del fascicolo in cui è parte.

Risulta infatti esplicitamente indicato che il “Cittadino-Contribuente” possa accedere al servizio previa registrazione a Fisconline sul sito web dell'Agenzia delle Entrate.

Si evidenzia l'importanza di tale facoltà, che è in grado di consentire alle parti, in tempo reale, una piena conoscibilità degli atti e dello stato del processo.

Ciò ovviamente non esime gli obblighi di informativa da parte del difensore, ma consente agli interessati una più rapida ed autonoma verifica dello stato dei propri procedimenti.

Va precisato che se il “Cittadino-Contribuente” effettua la sola registrazione a Fisconline avrà accesso alle sole informazioni sul fascicolo di cui è parte, mentre se avrà effettuato anche o solo la registrazione al

S.I.Gi.T

potrà avere visione dei documenti in esso contenuti.

L'accesso e/o la registrazione al Telecontenzioso avvengono attraverso le funzioni di cui alle seguenti schermate web, raggiungibili dal sito della Giustizia Tributaria (www.giustiziatributaria.gov.it):

Le funzionalità offerte dal PTT/SIGIT

L'aspetto di maggiore novità è dunque rappresentato dall'area “PTT-SIGIT”, la cui funzionalità principale è quella di fornire un innovativo ed immediato strumento web per il deposito degli atti di causa.

Il PTT è facilmente raggiungibile dal Portale della Giustizia Tributaria (https://www.giustiziatributaria.gov.it/gt/web/guest/home) selezionando il relativo menu.

La prima pagina del PTT sarà dunque https://www.giustiziatributaria.gov.it/gt/it/processo-tributario-telematico-ptt-sigit da cui si potrà accedere alle funzioni di:

  • accesso per i soggetti già registrati;
  • registrazione per i soggetti non ancora iscritti;
  • informativa circa i formati ammessi per il deposito di atti e documenti;
  • informativa circa le eventuali anomalie di trasmissione;
  • suggerimenti per la conversione dei file e firma digitale dei documenti.

Nella pagina sono presenti altresì numerose funzionalità di notevole utilità per il fruitore del servizio quali l'applicazione di calcolo del CUT e lo specchietto riassuntivo delle relative modalità di pagamento, il punto di accesso ai massimari delle CTR ed alla rassegna di sentenze tributarie; sono altresì presenti il collegamento al Servizio di Documentazione Economica e Finanziaria, un'area di modulistica in PDF e DOC ed un elenco di link utili, con indicazione dei servizi svolti da alcune banche dati ed archivi relativi a norme e sentenze.

In evidenza

Il Massimario delle CTR è una raccolta, svolta in accordo con l'art. 40 d.lgs. n. 545/1992, delle massime tratte dalle sentenze di alcune CTR; in ragione di tale articolo, esse risultano altresì riportate nella Banca Dati del Servizio di Documentazione Economica e Tributaria ed ivi poste in collegamento con la relativa sentenza, al fine di poter meglio apprezzare il raffronto tra motivazione e massima derivante.

Il servizio di massimario è curato, sotto la Direzione della Giustizia Tributaria, dal Centro Ricerche e Documentazione Economica e Finanziaria (CERDEF) ed offre in visione i documenti a partire dall'anno 2008.

La Rassegna di Giurisprudenza Tributaria pone in evidenza alcune delle più interessanti e recenti sentenze in ambito tributario ed è svolta dalla Direzione della Giustizia Tributaria con riguardo ai provvedimenti segnalati direttamente dalle CT.

Il Servizio di Documentazione economica e finanziaria è curato dal CERDEF ed è stato oggetto di recenti revisioni affinché sia visionabile anche attraverso dispositivi mobili. Si compone di una banca dati accessibile attraverso la compilazione di campi e permette di reperire normativa nazionale, prassi amministrativa e giurisprudenza nazionale e comunitaria fornendo per ciascuna voce una sintesi del contenuto, la materia di riferimento ed alcune classificazioni.

La registrazione al PTT/S.I.Gi.T.

Per accedere alla funzionalità di deposito degli atti, occorre esperire preventivamente la procedura di registrazione.

La registrazione è possibile, per alcune categorie di Utenti:

  1. Soggetti Privati (contribuenti/persone fisiche, contribuenti/persone giuridiche, professionisti) e Dipendenti di Soggetti Pubblici (ad esempio di ASL, Comunità ed Unioni Montane, Giudici di Pace e Tribunali, INPS, INAIL, Prefetture, Procure ed altri Enti Impositori o Riscossori);
  2. Dipendenti delle Agenzie Fiscali, Camere Commercio, Avvocatura dello Stato, Enti locali, TAR e Consiglio di Stato;
  3. Dipendenti dei Concessionari degli Enti Locali ed Aziende Municipalizzate.

La procedura di registrazione si fonda essenzialmente sull'art. 6 della Circolare 1DF/19 recante aggiornamento all'art. 3 della Circolare 2DF/16, che richiama a propria volta l'art. 3 d.m. n. 163/2013 e l'art. 4, DD 4/08/2015.

Ai fini dello svolgimento della procedura, sono richiesti alcuni elementi necessari, tra cui in primo luogo:

  • la disponibilità di una casella PEC;
  • la piena validità di una firma digitale.

La casella PEC risulta implicitamente fondamentale, poiché sarà di fatto il domicilio virtuale dove verranno ricevute le comunicazioni relative alla procedura di registrazione ed in particolare sarà deputata alla ricezione della seconda parte della password provvisoria emessa dal sistema.

La firma digitale invece risulta fondamentale per poter firmare non soltanto gli atti del deposito telematico, ma in questo frangente i moduli e gli allegati richiesti dalla procedura di registrazione.

Durante lo svolgimento della procedura, infatti, l'utente dovrà allegare alcuni documenti, che dovranno essere firmati digitalmente e quindi caricati nel formato .p7m o .pdf, se sottoscritti con firma PAdES:

  • il modulo con richiesta di registrazione, che dovrà essere scaricato dall'apposita schermata, compilato in ogni parte e trasformato in PDF/A;
  • copia per scansione del proprio documento di identità;

seguendo le indicazioni di cui alla schermata che segue.

In evidenza

In sede di prima attivazione del Processo Tributario Telematico nella schermata di registrazione era obbligatorio per l'utente professionista abilitato alla difesa inserire anche la copia scansionata del documento di iscrizione all'ordine.

Il documento di iscrizione è un certificato rilasciato dal Consiglio dell'Ordine di appartenenza, che viene richiesto e rilasciato dalla Segreteria; nel certificato viene annotata la decorrenza dell'iscrizione e l'attuale esercizio della professione.

Per gli avvocati, il rilascio di tale certificazione si pone in stretto collegamento con l'art. 2 d.m. n. 47/2016, da cui si ricavano i requisiti dello svolgimento effettivo, continuativo, abituale e prevalente dell'attività professionale.

L'insussistenza di tali requisiti, unitamente alla carenza del requisito della condotta irreprensibile ed alla presenza di sanzioni e procedimenti disciplinari, risulta ostativa al rilascio del certificato.

Considerato che tra le numerose categorie di difensori ammessi nel processo tributario ne sono state rilevate alcune non appartenenti ad ordini professionali, è stato necessario eliminare l'obbligatoria allegazione dell'anzidetto documento di iscrizione.

In seguito all'esito positivo della procedura, il sistema mostrerà una schermata comprensiva della User ID, consistente in un codice alfanumerico univoco scelto dal sistema e dei primi quattro caratteri che compongono la Password provvisoria, mentre la seconda parte degli ulteriori quattro caratteri verrà inviata mediante PEC alla casella del richiedente così come previamente indicata.

Tale prima password provvisoria non sarà pienamente utilizzabile e non darà adito ad alcun accesso al PTT, ma anzi, nascendo già scaduta, servirà unicamente per svolgere la richiesta di variazione della credenziale di accesso, cui si dovrà procedere inserendone una di proprio gradimento e scelta, attraverso l'apposita schermata “Cambio Password” collocata nell'area Gestione utenza professionisti e cittadini, che ricomprende alcuni servizi a carattere self-service.

I soggetti abilitati e la difesa tecnica

La procedura di registrazione al

SIGIT

reca, nell'apposito menu a tendina, due categorie Soggetto Privato e Soggetto Pubblico; al di fuori degli elenchi di soggetti registrabili per gli Enti sono presenti alcune categorie di utenti privati:

a) il Cittadino Contribuente (persona fisica o altro soggetto)

b) il Professionista appartenente alle Categorie professionali

c) il Soggetto Abilitato iscritto all'Albo di cui all'art. 53 d.lgs. n. 446/1997;

d) il Soggetto Autorizzato, come da art. 63 d.P.R. n. 600/1973.

Il Cittadino Contribuente è depositario di un interesse specifico e personale; oltre alla possibilità di visionare direttamente ed immediatamente il contenuto del fascicolo telematico e ricevere in tempo reale gli aggiornamenti del proprio procedimento attraverso la funzionalità del Telecontenzioso, giova ricordare che nelle cause di valore contenuto è egli stesso direttamente abilitato alla difesa in proprio, come risultante dall'art. 12 d.lgs. n. 546/1992.

Come si può evincere dalle analisi statistiche messe a disposizione dal Ministero (tratte dai dati emersi dalle NIR) su https://www.giustiziatributaria.gov.it/gt/web/guest/rapporti-trimestrali-sul-contenzioso-tributario le cause di valore inferiore a 3.000,00 euro occupano circa un 40%-46% del numero complessivo dei ricorsi pervenuti negli anni 2015 e 2016, dimostrando un trend in crescita.

Da ciò consegue che la difesa del Cittadino in proprio risulta evento, potenzialmente, piuttosto frequente e non sarà, quindi, solo teorica la possibilità di offrire allo stesso, purché munito di firma digitale e di indirizzo PEC, la possibilità di fruire del sistema PTT/S.I.Gi.T. anche per il deposito degli atti.

In evidenza

La difesa in proprio è ritenuta nel nostro ordinamento un'ipotesi residuale rispetto alla difesa tecnica per cui vige principio di obbligatorietà; ciò è stato ritenuto, per concorde Giurisprudenza, conforme alla normativa europea ed in particolare alla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, che indica come requisito di un Giusto Processo la sussistenza, alternativa, di autodifesa e difesa tecnica, lasciando al singolo Stato la normazione in materia.

La possibilità di ricorrere a tale forma di difesa viene esclusa nel processo penale (Cass. n. 40715/2013 relativa alla preclusione dell'autodifesa anche per un soggetto appartenente all'Albo degli Avvocati), ma consentita per certe materie nel giudizio amministrativo, nel civile dinanzi al Giudice di Pace per le cause di valore fino a 1.100,00 (o altri casi autorizzati dal Giudice) ed in alcuni ricorsi dinanzi al Tribunale (Volontaria Giurisdizione, stato delle persone).

Nel giudizio tributario è stata operata una valutazione diversa: il cittadino-contribuente potrà difendersi da solo in ragione del valore contenuto della causa, mentre il soggetto che abbia i requisiti dell'art. 12 potrà trattare le proprie vertenze anche se di valore più elevato.

La previsione di aree di difesa in proprio è di certo doverosa in ragione del dettato della normativa europea, ma si ritiene sempre opportuno, in ragione del tecnicismo del nostro ordinamento, ricordare l'importanza della funzione pubblicista della difesa tecnica, che è strettamente collegata a criteri di competenza e preparazione.

Ad esempio, si può evidenziare come la sussistenza di un termine perentorio sia argomento comunemente inteso per il professionista, ma non adeguatamente chiaro al cittadino, che provvedendo in proprio ad un'iscrizione a ruolo tardiva, andrà unicamente a conseguire la reiezione del ricorso con annessa condanna alle spese in favore del resistente.

Il Soggetto Abilitato ex art. 63 d.P.R. n. 600/1973 può essere sia il procuratore generale o speciale incaricato dal contribuente per la rappresentanza dinanzi agli Uffici, sia il soggetto autorizzato dal MEF per la rappresentanza dinanzi alle CCTT previa specifica autorizzazione e sussistenza di requisiti.

In evidenza

Il procuratore nominato ex art. 63 d.P.R. 600/1973 è autorizzato a svolgere alcune attività avanti agli Uffici Finanziari, rappresentando a tutti gli effetti il contribuente.

La procura viene redatta in forma scritta e deve essere autenticata, con facoltà in certi casi per il professionista nominato di autenticare direttamente la sottoscrizione apposta.

Con Circ. n. 13/2011 veniva precisato che tale atto è esente dall'imposta di bollo e che tale esenzione ricade altresì sull'autenticazione resa in calce alla procura stessa.

Il soggetto autorizzato dal MEF per l'assistenza e rappresentanza dinanzi alle CT risulta espressamente indicato in un elenco tenuto ed aggiornato dal Ministero, in cui viene iscritto su apposita richiesta, previa verifica della sussistenza di requisiti specifici: aver svolto per un periodo effettivo di vent'anni carriere impiegatizie nell'ambito dirigenziale, direttivo o di concetto, di ufficiali e sottufficiali della GdF; valutazione dei precedenti di carriera ed assenza di condanna per reati avverso la P.A, insussistenza di rapporti di lavoro subordinato e svolgimento di attività commerciale.

Il Soggetto iscritto all'Albo di cui all'art. 53 d.lgs. n. 446/1997 è invece il privato, in possesso di specifici requisiti ed autorizzato in virtù di apposita appartenenza all'Albo tenuto dal MEF, ad accertare e riscuotere i tributi e le altre entrate degli Enti Locali.

Quanto ai difensori eleggibili per la difesa nel processo tributario si possono indicare i professionisti presenti nell'art. 12 d.lgs. n. 546/1992, come modificato dal d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156, il cui elenco viene può essere distinto in due categorie:

a) i difensori che dispongono di una piena titolarità all'assistenza tecnica, che viene svolta in maniera generale e senza particolari limitazioni;

b) coloro che dispongono di una legittimazione ridotta e connessa a specifiche materie, strettamente collegata all'attività professionale svolta.

Nella prima categoria ad esempio rientrano gli Avvocati iscritti all'Albo ed i Dottori Commercialisti appartenenti alla Sezione A dell'Ordine.

Nella seconda categoria, ad esempio, si situano ingegneri, architetti, geometri, agronomi la cui legittimazione riguarda unicamente il settore immobiliare; parimenti gli spedizionieri doganali sono da intendersi autorizzati a trattare tributi doganali; così anche i dipendenti dei CAF possono rappresentare in giudizio nelle controversie originate da adempimenti dove il proprio centro ha prestato assistenza.

In evidenza

La sussistenza di categorie professionali depositarie di legittimazione ridotta comporta, come del resto la difesa in proprio, notevoli problematiche ed ha destato numerosi dubbi in Giurisprudenza, creando un conflitto interpretativo in relazione alla possibilità di sanare l'irregolare costituzione del difensore.

Un primo orientamento della Corte di Cassazione, più restrittivo, riteneva la piena ed immediata inammissibilità del ricorso non correttamente sottoscritto da un difensore autorizzato, con la conseguente reiezione della domanda senza alcuna rilevanza del conferimento di un termine da parte della CT per regolarizzare la nomina del difensore (ad es. Cass. n. 7976/2000 relativa alla ritenuta inescusabilità dell'errore di conferimento di incarico ad un difensore legittimato per materia; Cass. n. 1100/2002).

Un orientamento opposto della medesima Sezione invece apriva ad un'interpretazione più favorevole al contribuente, ritenendo l'inammissibilità non operante in sé ma soltanto in seguito all'inosservanza dell'ordine del Giudice di munirsi di un difensore abilitato (Cass. n. 8369/2002).

Con ord. n. 3042/2003 la questione veniva rimessa alle Sezioni Unite per risolvere il contrasto venutosi a creare; la successiva sentenza n. 22601/2004, richiamando l'orientamento della Corte Costituzionale (n. 189/2000), riteneva incongrua l'immediata declaratoria di inammissibilità per il ricorso non sottoscritto da difensore abilitato, consentendo invece al Giudice Tributario l'apposizione di un termine al contribuente per sanare il difetto di legittimazione.

La dottrina ha comunque osservato alcune criticità rispetto a tale interpretazione:

  • distacco dal dato normativo dell'art. 18 d.lgs. n. 546/1992, in cui viene previsto che la sottoscrizione sia un elemento necessario che deve essere originariamente presente nel ricorso a pena di inammissibilità;
  • inapplicabilità della sanatoria e del termine di costituzione del nuovo difensore, che nel dato letterale sarebbe concedibile soltanto nei casi di valore contenuto in cui la difesa in proprio, seppure formalmente corretta risulti non opportuna in ragione di difficoltà tecniche.

Per tale ragione pare opportuno evidenziare che ben potrà essere avanzata, da parte del resistente, eccezione preliminare sulla regolarità del ricorso e conseguente richiesta di rigetto dello stesso per carenza dei requisti di legge.

Rispetto all'elencazione dei difensori si è sviluppato un vivace dibattito rispetto ad alcune esclusioni:

  • i praticanti avvocato sono esclusi in ragione della formulazione dell'art. 12, che trattando di iscritti all'Albo non comporta alcuna estensione in favore degli iscritti al Registro Praticanti neppure per le pur numerose cause di valore contenuto; la disposizione che consente una ridotta abilitazione al patrocinio è stata intesa come una deroga rispetto a quanto avviene ordinariamente, derivante principalmente da ragioni di studio e pertanto non idonea a generare un'interpretazione estensiva;
  • i notai sono stati esclusi in passato in ragione della formulazione dell'art. 12, ma con numerose sentenze sono stati ritenuti tenutari di legittimazione attiva anche nel promuovere ricorsi dinanzi alle CT, ad esempio in tema di rimborso di imposta versata: Cass. n. 4954/2006; cfr. commento CNN 105-T/06;
  • i tributaristi non sono espressamente menzionati nell'elenco, essendo una categoria recente ed in una certa misura mutuata dal concetto estero di tax advisor; tuttavia è stato osservato che per la natura del loro operato e per la tipologia di attività svolta, possano rientrare nelle previsioni di altre categorie previgenti: il tributarista ha la possibilità di essere nominato come procuratore ex art. 63 d.P.R. n. 600/1973 previa procura del contribuente ed in virtù di ciò svolgere attività di accesso agli Uffici Finanziari ma anche di rappresentanza innanzi alla CT, laddove invece il tributarista sia parte di un CAF potrà invece stare in giudizio per le prestazioni svolte dal proprio centro, come accade ordinariamente.

Da ultimo, nella disamina dei soggetti abilitati, occorre precisare che l'accesso al singolo fascicolo processuale, che come detto avviene attraverso il Telecontenzioso, può avvenire da parte di tutti i soggetti indicati nella relativa Nota di Iscrizione a Ruolo – NIR quali parti, difensori o resistenti; in pratica anche se per un singolo ricorso il deposito del medesimo e degli altri atti e documenti venga effettuato dal professionista incaricato della difesa, anche il ricorrente potrà accedere agli atti processuali, purché abbia provveduto alla registrazione al S.I.Gi.T nei modi dianzi descritti.

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