La nozione di società a partecipazione pubblica di diritto singolare

La Redazione
19 Novembre 2019

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Struttura di Monitoraggio delle Partecipazioni Pubbliche, con l'Orientamento reso pubblico il 18 novembre ha fornito chiarimenti in merito alla nozione di “società a partecipazione pubblica di diritto singolare”, di cui all'art. 1, comma 4, lett. a), d.lgs. n. 175/2016 (TUSP).

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Struttura di Monitoraggio delle Partecipazioni Pubbliche, con l'Orientamento reso pubblico il 18 novembre ha fornito chiarimenti in merito alla nozione di “società a partecipazione pubblica di diritto singolare”, di cui all'art. 1, comma 4, lett. a), d.lgs. n. 175/2016 (TUSP).

La norma, infatti, nel definire l'ambito di applicazione del Testo Unico, fa espressamente salve le specifiche disposizioni contenute in leggi o regolamenti che disciplinano società a partecipazione pubblica di diritto singolare, “costituite per l'esercizio della gestione di servizi di interesse generale o di interesse economico generale o per il perseguimento di una specifica missione di pubblico interesse”.

L'Orientamento individua, in via generale, le norme di diritto singolare, che si caratterizzano per una minore astrattezza, rispetto ad altre norme, essendo applicabili ad un numero finito (o chiuso) di casi. Lo stesso principio vale per le società di diritto singolare, destinatarie cioè di discipline applicabili esclusivamente alle medesime, rispetto alle quali “la deroga disposta dalla normativa in esame è destinata a trovare applicazione nella misura in cui tali società siano costituite per la gestione di servizi di interesse generale o per il perseguimento di una specifica missione di pubblico interesse”.

L'Orientamento precisa, in conclusione, che la natura singolare di una società non esonera di per sé la PA, che nella medesima detenga una partecipazione, dagli obblighi di razionalizzazione previsti dal TUSP.

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