La tassazione delle stock option
19 Novembre 2019
Una società di capitali intende assegnare azioni ai propri dirigenti tramite un piano di stock options. Tale assegnazione concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente dei beneficiari?
Per rispondere al quesito è necessario fin da subito precisare che, per quanto riguarda i lavoratori dipendenti, ai sensi dell'art. 51, comma 1, TUIR, il reddito imponibile è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Con riguardo agli "amministratori" e ai "collaboratori continuativi", si ricorda che ai fini delle imposte sui redditi l'art. 50, comma 1, lett. c-bis), del TUIR, assimila i relativi redditi a quelli di lavoro dipendente e, per la relativa determinazione, l'art. 52 del TUIR rinvia alle disposizioni sul reddito di lavoro dipendente contenute nell'art. 51. Il legislatore ha previsto delle norme agevolative nell'ambito dell'assegnazione di azioni o altri strumenti partecipativi a favore dei manager: si pensi, ad esempio, a quella prevista a favore dei dipendenti di start-up innovative o degli incubatori certificati, per cui i componenti derivanti dall'assegnazione di strumenti finanziari, opzioni, o simili incentivazioni, sono esclusi dalla formazione del reddito da lavoro dipendente (così art. 27 d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, conv. in legge 17 dicembre 2012, n. 221; art. 4 d.l. 24 gennaio 2015, n. 3, conv. in l. 24 marzo 2015, n. 33. Per l'esplicita individuazione dei soggetti beneficiari, si rinvia alla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 16/E/2014, par. 3.1.2, e al principio di diritto Agenzia delle Entrate 12 febbraio 2019 n. 4). Nonchè alle misure introdotte con la legge di Bilancio 2017 sul c.d. “welfare aziendale”, secondo cui non concorrono a formare reddito di lavoro dipendente né sono soggetti all'imposta sostitutiva del 10% le azioni distribuite ai dipendenti a seguito della conversione del premio di risultato, anche oltre il limite di esenzione pari a 2.065,83 euro (Cfr. circ. Assonime 27 giugno 2017, n. 16). Fatte queste necessarie premesse è, a questo punto, possibile verificare quale possa essere il corretto trattamento fiscale applicabile agli strumenti finanziari assegnati ai dipendenti, distinguendo il momento dell'assegnazione delle partecipazioni da quello successivo di incasso dei dividendi o delle plusvalenze. Con la risposta ad interpello n. 427 del 2019, l'Agenzia delle Entrata ha fornito importanti chiarimenti, occupandosi della tassazione in capo a due dirigenti che hanno partecipato all'aumento di capitale di una società a seguito della realizzazione di un piano di “stock option”. In particolare, è stato specificato che la differenza tra il valore normale delle azioni assegnate ai due dirigenti, a seguito dell'esercizio dei diritti di opzione, e il prezzo di sottoscrizione costituirebbe per gli stessi reddito di lavoro dipendente, con l'obbligo da parte della Società di operare la ritenuta a titolo di acconto IRPEF ai sensi dell'art. 23 d.P.R. n. 600/1973. Relativamente al valore normale, questo deve essere determinato in proporzione al valore del patrimonio netto (effettivo, come chiarito dalla Risoluzione Agenzia delle Entrate dell'8 dicembre 2002, n. 3/E) della società o ente e, per le società e gli enti di nuova costituzione, in proporzione all'ammontare complessivo dei conferimenti Relativamente, invece, ai dividendi incassati e alle plusvalenze realizzate, questi proventi devono essere considerati, rispettivamente, come "redditi di capitale" o "redditi diversi".
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