Gli indici di allerta rilevanti ai fini dell’attivazione degli obblighi segnaletici

20 Novembre 2019

Al CNDCEC l'art. 13, comma 2, del “Codice della crisi e dell'insolvenza” (D.Lgs. 14/2019) ha assegnato il compito di elaborare gli indici necessari al completamento del sistema dell'allerta, introdotto nell'ordinamento con la legge delega n. 155/2017. In data 20 ottobre 2019 il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili ha reso pubblico un documento che contiene ed illustra gli indici, che sono stati comunicati al Ministero dello sviluppo economico per il loro recepimento attraverso un apposito decreto ministeriale. Ciò anche al fine di consentire alle imprese l'adozione di indici diversi, ai sensi del terzo comma dell'art. 13 del D.Lgs. 14/2019, laddove ritenuti più significativi (adozione che dovrà intervenire con l'approvazione del progetto di bilancio 2019).L'introduzione di tale regime di allerta (cd. red flags) per individuare precocemente situazioni di potenziale crisi e per prevenire casi di default, attraverso una maggiore re-sponsabilizzazione del debitore e degli organi di governance costituisce senz'altro una delle più importanti innovazioni contenute nel Codice della cisi e dell'insolvenza.
Premessa

Al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili l'art. 13, comma 2 del “Codice della crisi e dell'insolvenza” (D.Lgs. n. 14/2019) ha assegnato il compito di elaborare gli indici necessari al completamento del sistema dell'allerta, introdotto nell'ordinamento con la legge delega n. 155/2017.

Si rammenta che il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, tenuto conto delle migliori prassi nazionali ed internazionali, ha ricevuto l'incarico di elaborare - con cadenza almeno triennale e con riferimento ad ogni tipologia di attività economica secondo le classificazioni I.S.T.A.T. - indicatori della crisi che, valutati unitariamente, facciano ragionevolmente presumere la sussistenza di uno stato di crisi dell'impresa.

In particolare, gli indicatori della crisi, devono essere rappresentativi di gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta, tenuto conto della data di costituzione e di inizio dell'attività, rilevabili attraverso appositi indici che diano evidenza della sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi e delle prospettive di continuità aziendale per l'esercizio in corso o, quando la durata residua dell'esercizio al momento della valutazione è inferiore a sei mesi, per i sei mesi successivi. A questi fini, sono indici significativi quelli che misurano la sostenibilità degli oneri dell'indebitamento con i flussi di cassa che l'impresa è in grado di generare e l'adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi. Costituiscono altresì indicatori di crisi ritardi nei pagamenti reiterati e significativi.

Tenuto conto dell'incarico ricevuto, il CNDCEC ha anche definito, un argomentato iter logico che, dall'esame dell'andamento aziendale, conduce alla rilevazione dei fondati indizi di crisi. Questi, come da espressa previsione dell'art. 2 lett. a) del D.Lgs. 14/2019, attengono alla manifestazione dell'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate (rappresentativa della crisi dell'impresa).

Da tali indizi di crisi scaturiscono gli obblighi segnaletici di cui all'art. 14 del D.Lgs. 14/2019, a carico degli organi di controllo societari (nel modello tradizionale, il collegio sindacale o il sindaco unico) e a carico del soggetto incaricato della revisione legale dei conti (società di revisione o revisore persona fisica). Gli organi di controllo societari e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni, hanno infatti l'obbligo di verificare che l'organo amministrativo valuti costantemente:

  • se l'assetto organizzativo dell'impresa è adeguato;
  • se sussiste l'equilibrio economico-finanziario;
  • quale è il prevedibile andamento della gestione;

e di segnalare immediatamente allo stesso organo amministrativo l'esistenza di fondati indizi della crisi.

In tema, se sotto il profilo economico-aziendale la crisi d'impresa può essere intesa come l'incapacità dell'impresa di generare valore partendo dal capitale di cui essa stessa dispone e che si concretizza in una constante perdita di valore economico degli assets aziendali ed in un perdurante stato di crisi finanziaria, alimentato dalla perdita di fiducia degli stakeholders e da un sempre crescente stato di insolvenza, l'organo amministrativo deve essere in grado di riconoscere i suoi segnali e di porvi immediato riparo attraverso l'adozione di appropriati interventi correttivi volti a ripristinare la finalità propria dell'istituto aziendale.

L'insolvenza del debitore, in linea con la previgente normativa, continua ad essere definito ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 14/2019 come lo “stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”.

(fonte: IlSocietario)

L'emersione dello stato di crisi

Tenuto conto delle previsioni di cui al comma 1 dell'art. 13 del D.Lgs. 14/2019 nell'affrontare il tema degli indicatori della crisi, il CNDCEC ha dovuto tenere conto della previsione secondo cui deve essere data “evidenza della sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi e delle prospettive di continuità aziendale per l'esercizio in corso o, quando la durata residua dell'esercizio al momento della valutazione è inferiore a sei mesi, per i sei mesi successivi”.

Ne consegue che il perimetro della crisi è individuato in tutte quelle situazioni in cui flussi di cassa non consentono di far fronte regolarmente non a tutte le obbligazioni programmate (si pensi ad esempio alle obbligazioni che possono discendere da programmi di investimento solo strategicamente definiti) ma a quelle assunte e prossime alla scadenza – per almeno i sei mesi successivi.

Lo stato di crisi, se tempestivamente rilevato ed affrontato, consente di porre in essere gli opportuni provvedimenti finalizzati ad evitare l'insolvenza e a ripristinare le condizioni di equilibrio finanziario.

L'attenzione del legislatore all'emersione tempestiva della crisi permea l'intero assetto normativo ove già all'art. 4, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 14/2019 si pone pertanto:

  • da un lato, come dovere a carico del debitore (che deve “assumere tempestivamente le iniziative idonee alla rapida definizione della procedura, anche al fine di non pregiudicare i diritti dei creditori”);
  • dall'altro, come causa di esonero dalla responsabilità solidale per le conseguenze pregiudizievoli delle omissioni o azioni successivamente poste in essere (c.d. “misure premiali” in caso di emersione tempestiva della crisi).

E'quindi necessario che i sintomi prodromici della crisi siano opportunamente individuati ponendo in allerta i soggetti coinvolti circa il ricorrere di un imminente stato di crisi; ciò è quanto richiesto dal legislatore che, con le modifiche all'art. 2086, comma 2, c.c. statuisce che “l'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché' di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale”.

Nel nuovo contesto normativo, sicuramente assume particolare rilievo l'obbligo e le responsabilità

conseguenti per la segnalazione circa l'esistenza di fondati indizi della crisi che deve essere immediatamente comunicata all'organo amministrativo che, quest'ultimo, a sua volta, entro il termine fissato non superiore a 30 giorni, dovrà riferire in ordine alle soluzioni individuate e alle iniziative intraprese.

In caso di omessa oppure inadeguata risposta, ovvero di mancata adozione nei successivi 60 giorni, delle misure ritenute necessarie a superare lo stato di crisi, i sindaci o i revisori devono informare, senza indugio, l'Organismo di Composizione della Crisi (c.d. OCRI) istituito presso ciascuna Camera di Commercio, con conseguente esonero, a seguito della tempestiva segnalazione, come precisato dall'art. 14, comma 3, dalla responsabilità solidale per le conseguenze pregiudizievoli delle omissioni o azioni successivamente poste in essere dal predetto organo, che non siano conseguenza diretta di decisioni assunte prima della segnalazione.

L'individuazione degli indicatori della crisi da parte del CNDCEC ed il loro utilizzo

Il CNDCEC, come accennato, ha dovuto individuare, distinguendo per attività economica e per start-up innovative, PMI innovative e società in liquidazione, gli indicatori meglio rispondenti all'emersione dell'eventuale stato di crisi. Il punto di partenza è stato fornito dal legislatore: gli indici devono misurare la sostenibilità degli oneri dell'indebitamento e l'adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi.

L'applicazione concreta degli indici individuati dal CNDCEC ha natura gerarchica e sequenziale: soltanto al termine scatta l'allerta.

Gli indicatori individuati dal CNDCEC, che dovranno essere recepiti dal Ministero dello sviluppo in un apposito decreto, sono di seguito indicati:

  • patrimonio netto negativo o al di sotto del minimo legale;
  • Debt Service Coverage Ratio (DSCR), è l'unico indicatore individuato che utilizza dati prognostici ed è calcolato come rapporto tra i “cash flow liberi” (ossia i flussi di cassa della gestione corrente) previsti nei sei mesi successivi che sono disponibili per il rimborso dei debiti scadenti nello stesso arco temporale (valori inferiori ad 1, dovrebbero far azionare gli alert aziendali);
  • indice di sostenibilità degli oneri finanziari (rapporto tra gli oneri finanziari ed il fatturato);
  • indice di adeguatezza patrimoniale (rapporto tra patrimonio netto e debiti totali);
  • indice di ritorno liquido dell'attivo (rapporto da cash flow e totale attivo dello stato patrimoniale);
  • indice di liquidità (rapporto tra attività a breve termine e passivo a breve termine);
  • indice di indebitamento previdenziale e tributario (rapporto tra indebitamento previdenziale e tributario e totale attivo dello stato patrimoniale).

Il CNDCEC, oltre ad individuare gli indicatori sopra elencati, ha individuato delle soglie per i vari indici in relazione alle categorie settoriali individuate. Tali soglie forniscono ragionevoli presunzioni ma non implicano automaticamente la fondatezza dell'indizio di crisi, dovendo tali indici essere valutare unitariamente (ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 14/2019) e tenendo conto delle specificità aziendali e delle prospettive gestionali.

La presenza di uno stato rilevante di crisi, nei termini di cui all'art. 13 comma 1, è diagnosticata attraverso la preliminare rilevazione della presenza di ritardi reiterati e significativi nei pagamenti (per la quale il documento fornisce puntuali indicazioni) nonché attraverso la verifica della presenza di un patrimonio netto negativo o inferiore al minimo di legge, infine mediante l'evidenza della non (sempre che venga confermata la nostra reiterata richiesta di modifica in tal senso dell'art. 13) sostenibilità del debito nei sei mesi successivi attraverso i flussi finanziari liberi al servizio dello stesso.

Ed è per questo che il documento prevede l'impiego del DSCR (Debt Service Coverage Ratio), individuando i relativi approcci di misurazione. Si tratta di un indice che interiorizza l'ottica forward looking che impone l'art. 14 del D.Lgs. 14/2019 quando richiede la valutazione del prevedibile andamento aziendale.

Solo qualora il DSCR non sia disponibile, o i dati prognostici occorrenti per la sua determinazione siano ritenuti non sufficientemente affidabili (anche dagli organi di controllo e dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti), si ricorre, sempreché la situazione di crisi non sia già stata intercettata dal patrimonio netto negativo o dalla presenza di reiterati e significativi ritardi, all'impiego combinato di una serie di cinque indici (indici settoriali), con soglie diverse a seconda del settore di attività, che debbono allertarsi tutti congiuntamente. Questi 5 indici hanno significato se contemporaneamente utilizzati, fornendo ciascuno, ove isolatamente considerato, solo viste parziali di eventuali indizi di crisi. La valutazione unitaria richiesta dal Legislatore richiede perciò il contestuale superamento di tutte le 5 soglie stabilite per tali indici.

Si riportano nella tabella che segue le soglie di allerta individuate dal CNDCEC e contenute nel documento reso pubblico il 20 ottobre 2019:

Un approfondimento sugli indicatori individuati dal CNDCEC

Si approfondiscono di seguito gli indici individuati dal CNDCEC, sulla base delle precisazioni contenute nel documento elaborato dal Consiglio Nazionale.

Patrimonio netto negativo

Tale indice è rilevabile direttamente dal dato del “patrimonio netto” (totale voce A, sezione “passivo” dello stato patrimoniale, art. 2424 c.c.), cui sottrarre i “crediti verso soci per versamenti ancora dovuti” (voce A, stato patrimoniale attivo), eventuali dividendi deliberati non ancora contabilizzati. Nel “patrimonio netto” non si tiene conto dell'eventuale “Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi”, indipendentemente dal suo saldo, in linea con quanto disposto dall'art. 2426, comma 1, n. 11-bis, c.c.

Debt Service Coverage Ratio (DSCR)

Preliminarmente va ricordato che l'utilizzo del DSCR come indice ai fini dell'emersione della crisi d'impresa è ammesso a condizione che gli organi di controllo non ritengano inaffidabili i dati assunti per il calcolo, secondo il proprio giudizio professionale, a partire dal budget di tesoreria usato ai fini della costruzione dei flussi di cassa rilevanti.

Per il calcolo del DSCR possono essere alternativamente seguiti due approcci basati su budget di tesoreria.

Secondo un primo approccio, il DSCR deriva da un budget di tesoreria, redatto dall'impresa, che rappresenti le entrate e le uscite di disponibilità liquide attese nei successivi sei mesi.

Da tale budget si ricavano il numeratore e il denominatore dell'indice:

  • al denominatore si sommano le uscite previste contrattualmente per rimborso di debiti finanziari (verso banche o altri finanziatori). Il rimborso è inteso come pagamento della quota capitale contrattualmente previsto per i successivi sei mesi.
  • al numeratore si sommano tutte le risorse disponibili per il suddetto servizio al debito, dati dal totale delle entrate di liquidità previste nei prossimi sei mesi, incluse le giacenze iniziali di cassa, dal quale sottrarre tutte le uscite di liquidità previste riferite allo stesso periodo, ad eccezione dei rimborsi dei debiti posti al denominatore.

Secondo un secondo approccio, il calcolo è effettuato mediante il rapporto tra i flussi di cassa complessivi liberi al servizio del debito attesi nei sei mesi successivi ed i flussi necessari per rimborsare il debito non operativo che scade negli stessi sei mesi.

Al numeratore, costituito dai flussi al servizio del debito, vanno inseriti:

a) i flussi operativi al servizio del debito. Essi corrispondono al free cash flow from operations (FCFO) dei sei mesi successivi, determinato sulla base dei flussi finanziari derivanti dall'attività operativa applicando il principio contabile nazionale OIC 10 (§§ da 26 a 31), deducendo da essi i flussi derivanti dal ciclo degli investimenti (§§ da 32 a 37 dell'OIC 10). A tal fine non concorrono al calcolo dei flussi operativi gli arretrati di cui alle lett. e) e f);

b) le disponibilità liquide iniziali;

c) le linee di credito disponibili che possono essere usate nell'orizzonte temporale di riferimento (con riferimento alle linee autoliquidanti esse dovrebbero essere considerate fruibili per la sola parte relativa ai crediti commerciali che, sulla base delle disposizioni convenute, sono ‘anticipabili').

Il denominatore corrisponde al debito non operativo che deve essere rimborsato nei sei mesi successivi. Esso è costituito da:

a) pagamenti previsti, per capitale ed interessi, del debito finanziario;

b) debito fiscale o contributivo, comprensivo di sanzioni ed interessi, non corrente e cioè debito il cui versamento non è stato effettuato alle scadenze di legge (e pertanto è o scaduto ovvero oggetto di rateizzazioni), il cui pagamento, anche in virtù di rateazioni e dilazioni accordate, scade nei successivi sei mesi;

c) debito nei confronti dei fornitori e degli altri creditori il cui ritardo di pagamento supera i limiti della fisiologia. Nel caso di debito derivante da piani di rientro accordati dai fornitori/creditori, rileva la parte di essi, comprensiva dei relativi interessi, che scade nei sei mesi.

Il CNDCEC ritiene come fisiologico un pagamento differito rispetto al termine contrattuale quando risultino confermate tutte le seguenti condizioni: i) non comporti reazione da parte del fornitore mediante azioni volte alla riscossione o alla pretesa degli interessi moratori; ii) il fornitore prosegua regolarmente le forniture (senza condizionarle a pagamenti a pronti delle forniture); iii) la gestione della supply chain intervenga senza interruzioni.

Quanto riportato sopra prescinde del rispetto dei termini fissati dal d.lgs. n. 231/2002 che aveva recepito la Direttiva 2000/35/CE emanata in tema di ritardi nei pagamenti nelle transazioni commerciali. In tal caso peraltro gli interessi moratori ex legge, anche se non richiesti dal fornitore, devono essere considerati per la costruzione del. DSCR.

Le linee di credito in scadenza nei sei mesi successivi, sono collocate al denominatore salvo che se ne ritenga ragionevole il rinnovo o il mantenimento.

La scelta tra i due approcci è rimessa agli organi di controllo e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti e dipende dalla qualità ed affidabilità dei relativi flussi informativi disponibili.

Ai fini del calcolo del DSCR l'orizzonte temporale di sei mesi può essere ampliato alla durata residua dell'esercizio se superiore a sei mesi, se ciò rende più agevole ed affidabile il calcolo del DSCR. In ogni caso, numeratore e denominatore devono essere tra di loro confrontabili.

Per quanto riguarda gli indici di settore, il CNDCEC considera normali gli scostamenti tra i dati stimati e quelli consuntivi; tale scostamento non è, di per sé, pertanto sintomatico di scarsa affidabilità della costruzione dei dati prognostici.

Le modalità di calcolo degli indici di settore sono di seguito sinteticamente illustrate (facendo riferimento agli schemi di bilancio di esercizio redatti in applicazione delle norme di cui all'art. 2423 e ss. c.c.).

Indice di sostenibilità degli oneri finanziari. È costituito dal rapporto tra oneri finanziari e fatturato ed include:

  • al numeratore, gli interessi e altri oneri finanziari di cui alla voce C.17 art. 2425 c.c.;
  • al denominatore, i ricavi netti rappresentati dalla voce A.1) Ricavi delle vendite e prestazioni dell'art. 2425 c.c.

Indice di adeguatezza patrimoniale. È costituito dal rapporto tra il patrimonio netto ed i debiti totali ed include:

  • al numeratore, il patrimonio netto costituito dalla voce A dello stato patrimoniale passivo dell'art. 2424 c.c., detratti i crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (voce A stato patrimoniale attivo) e i dividendi deliberati;
  • al denominatore, i debiti totali costituiti da tutti i debiti (voce D passivo dell'art. 2424 c.c.), indipendentemente dalla loro natura e dai ratei e risconti passivi (voce E passivo dell'art. 2424 c.c.).

Indice di ritorno liquido dell'attivo. È costituito dal rapporto tra il cash flow e il totale attivo ed include:

  • al numeratore, il cash flow ottenuto come somma del risultato dell'esercizio e dei costi non monetari (ad.es, ammortamenti, svalutazioni crediti, accantonamenti per rischi), dal quale dedurre i ricavi non monetari (ad.es, rivalutazioni partecipazioni, imposte anticipate);
  • al denominatore il totale dell'attivo dello stato patrimoniale art. 2424 c.c.

Indice di liquidità. È costituito dal rapporto tra il totale delle attività ed il totale delle passività a breve termine ed include:

  • al numeratore, l'attivo a breve termine quale risultante dalla somma delle voci dell'attivo circolante (voce C attivo dell'art. 2424 c.c.) esigibili entro l'esercizio successivo e i ratei e risconti attivi (voce D attivo dell'art. 2424 c.c.);
  • al denominatore, il passivo a breve termine costituito da tutti i debiti (voce D passivo) esigibili entro l'esercizio successivo e dai ratei e risconti passivi (voce E).

Indice di indebitamento previdenziale o tributario. È costituito dal rapporto tra il totale dell'indebitamento previdenziale e tributario ed il totale dell'attivo. Esso include:

  • al numeratore, l'ammontare dell'indebitamento tributario rappresentato dai debiti tributari (voce D.12 passivo dell'art. 2424 c.c.) esigibili entro e oltre l'esercizio successivo, e l'indebitamento previdenziale costituito dai debiti verso istituti di previdenza e assistenza sociale (voce D.13 passivo dell'art. 2424 c.c.) esigibili entro e oltre l'esercizio successivo;
  • al denominatore, l'attivo netto corrispondente al totale dell'attivo dello stato patrimoniale art. 2424 c.c.

Le imprese che adottano i principi contabili internazionali IAS/IFRS devono calcolare gli indici suddetti considerando le equivalenti voci risultanti dal bilancio, con la precisazione che nel calcolo del patrimonio netto devono essere escluse, oltre alla “Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi”, le altre riserve specifiche derivanti dall'applicazione degli IAS/IFRS (quali riserve di fair value, riserve attuariali, riserva stock option, ecc.).

Le imprese che redigono il bilancio con le semplificazioni di cui agli artt. 2435-bis e 2435-ter c.c. devono calcolare gli indici ricorrendo alla situazione contabile usata per la redazione del bilancio. I dati utilizzati per il calcolo degli indici devono essere disponibili per la consultazione da parte degli organi di controllo e da parte del soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Per le imprese costituite da meno di due anni l'unico indice che rileva è il solo patrimonio netto negativo.

Per le imprese in liquidazione, a condizione che esse abbiano cessato l'attività, l'indice rilevante della crisi è rappresentato dal rapporto tra il valore di realizzo dell'attivo liquidabile e il debito complessivo della società.

Rilevano comunque la presenza di reiterati e significativi ritardi nei pagamenti o di un DSCR inferiore ad 1.

Non è invece di per sé indicativa la presenza di un patrimonio netto negativo che potrebbe derivare da un minore valore di libro degli assets rispetto a quanto realizzabile dalla loro liquidazione.

Per le start-up innovative di cui al d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e le PMI innovative di cui al d.l. 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33 non possono applicarsi gli stessi indici (in relazione dell'elevato tasso di insuccesso connaturale al profilo di rischio che caratterizza queste imprese); per esse, pertanto, rileva principalmente la capacità di ottenere risorse finanziarie da soci, obbligazionisti, banche, intermediari finanziari che unitamente alle sovvenzioni ed ai contributi pubblici consentano di proseguire nello studio e nello sviluppo dell'iniziativa imprenditoriale. L'indice di crisi risiede dunque, in presenza di debito attuale o derivante dagli impegni assunti, nella capacità di ottenere le risorse finanziarie per la prosecuzione dell'attività di studio e di sviluppo, laddove un momento di criticità è costituito dalla sua sospensione per almeno 12 mesi. Per la misurazione dell'indice si ricorre pertanto al DSCR, tenendo conto del fabbisogno finanziario minimo per la prosecuzione dell'attività di studio e sviluppo del progetto.

La periodicità del calcolo degli indici di crisi

L'art. 14 del D.Lgs. 14/2019 richiede che l'organo amministrativo valuti costantemente (e dunque nel continuum temporale) se sussiste l'equilibrio economico finanziario e quale sia il prevedibile andamento della gestione, e richiede agli organi di controllo la segnalazione tempestiva all'organo amministrativo dei fondati indizi della crisi.

Sul piano sostanziale, tuttavia, la capacità di ciascuna impresa di implementare un adeguato assetto organizzativo che consenta un frequente calcolo degli indicatori di crisi dipende dalla dimensione, dalla complessità e dalla qualità dell'organizzazione aziendale, degli strumenti disponibili e, in ultimo, delle risorse umane impiegate.

Occorre dunque identificare una periodicità che consenta di contemperare le due esigenze sopra evidenziate. A tale scopo soccorre il disposto dell'art. 24 del D.Lgs. 14/2019, il quale individua alla lettera c) del primo comma il riferimento agli indicatori di crisi di cui all'art. 13, commi 2 e 3, ai fini della tempestività dell'iniziativa da parte del debitore.

In particolare, il dies a quo rilevante per la tempestività dell'istanza di cui all'art. 19 del D.Lgs. 14/2019 agli OCRI ovvero per la domanda di accesso alle procedure di regolazione della crisi è fissato con riferimento al superamento nell'ultimo bilancio approvato o comunque per oltre tre mesi, degli indici di cui al presente documento.

Il riferimento ai tre mesi di superamento degli indici comporta l'esigenza di una valutazione almeno trimestrale degli stessi. Tale valutazione, in assenza di un bilancio approvato, dovrà essere condotta sulla base di una situazione infrannuale, avente natura volontaria, redatta dall'impresa per la valutazione dell'andamento economico e finanziario. Questa, nel rispetto del principio di proporzionalità, potrà essere costituita anche dai soli stato patrimoniale e conto economico, redatti secondo quanto previsto dall'OIC 30 o comunque facendo attenzione alla effettiva rilevanza delle scritture rispetto agli indici fatta salva la necessità di una adeguata valutazione preliminare del patrimonio netto.

Il riferimento all'ultimo bilancio approvato è tecnicamente possibile esclusivamente per l'indicatore di patrimonio netto e per gli indici di settore, mentre il calcolo del DSCR si basa necessariamente su dati di tipo previsionale che devono essere predisposti con cadenze più frequenti. Occorre in particolare che il controllo degli indicatori di crisi sia più frequente qualora le condizioni economiche, finanziarie o patrimoniali dell'impresa siano tali da renderlo necessario.

Nel caso in cui si utilizzino bilanci non approvati dall'assemblea o bilanci infrannuali, è necessaria una loro approvazione da parte dell'organo amministrativo, o, in mancanza, del responsabile delle scritture contabili.

L'attivazione degli organi di controllo e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti

La fondatezza degli indizi della crisi provenienti dal sistema di indicatori di crisi è il risultato della valutazione professionale e unitaria che gli organi di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti danno del complesso degli indicatori.

Il superamento delle soglie stabilite dalla legge e dal CNDCEC per i vari indici fornisce ragionevoli presunzioni ma non implica automaticamente la fondatezza dell'indizio di crisi, tenuto conto della citata definizione di crisi di cui all'art. 2 del D.Lgs. 14/2019, delle specificità aziendali e delle prospettive gestionali.

La rilevazione dei fondati indizi ha quale riferimento almeno uno dei seguenti casi che l'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 14/2019 ritiene sintomatici di uno stato di crisi rilevante per la sua segnalazione di cui all'art. 14:

  • la non sostenibilità del debito nei successivi sei mesi;
  • il pregiudizio alla continuità aziendale nell'esercizio in corso o se la durata residua dell'esercizio è inferiore a sei mesi per i successivi sei mesi;
  • la presenza di reiterati e significativi ritardi nei pagamenti.

I casi di cui all'art. 13, comma 1 del Codice della crisi e dell'insolvenza costituiscono il momento di discrimine tra situazioni di crisi che possono essere gestite ancora internamente all'impresa e situazioni di crisi rilevante che comportano invece l'obbligo di segnalazione di cui all'art. 14 del D.Lgs. 14/2019.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del Codice della crisi e dell'insolvenza costituiscono indicatori di crisi gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore, tenuto conto della data di costituzione e di inizio dell'attività. La situazione reddituale, patrimoniale o finanziaria è in squilibrio in presenza di uno dei casi di cui sopra, non necessariamente contemporaneamente al superamento degli indici individuati dal CNDCEC.

I ritardi nei pagamenti si ritengono sempre reiterati e significativi se superano le soglie previste dalla lett. a) e dalla lett. b) dell'art. 24, comma 1 del D.Lgs. 14/2019 o di cui all'art. 15 ovvero comportino non episodiche azioni esecutive da parte dei fornitori, ovvero grave pregiudizio negli approvvigionamenti. Con riferimento ai rapporti con istituzioni finanziarie, rilevano ritardi di pagamento superiori a 90 giorni superiori alle soglie di rilevanza per la classificazione creditizia scaduta in stato di default e ogni altra circostanza che determini la decadenza dal beneficio del termine.

Non sono significativi i ritardi che non travalicano il limite della fisiologia come in precedenza descritto.

Nel caso in cui il ritardo dipenda esclusivamente da crediti liquidi ed esigibili nei confronti della pubblica amministrazione, diversa dagli enti in stato di dissesto, esso non dovrebbe rilevare, anche in analogia con quanto previsto dall'art. 15 che destituisce di fondamento la rilevanza segnaletica in presenza di crediti vantati nei confronti della pubblica amministrazione, subordinatamente alle condizioni ivi previste.

L'attivazione da parte degli organi di controllo (collegio sindacale o sindaco unico) e da parte del soggetto incaricato della revisione legale dei conti (società di revisione o revisore persona fisica) si concretizza in una comunicazione che deve essere fatta per iscritto, a mezzo posta elettronica certificata, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, di fax seguito da avviso di ricevimento o con altri mezzi che assicurino la prova dell'avvenuta ricezione, e deve contenere la fissazione di un congruo termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale l'organo amministrativo deve riferire in ordine alla valutazione delle circostanze rilevanti constatate dal soggetto segnalante, alle soluzioni individuate e alle iniziative intraprese.

La segnalazione interna all'organo amministrativo da parte degli organi di controllo deve essere motivata. La motivazione deve essere resa avendo riguardo ai fenomeni gravemente sintomatici dello stato di crisi.

La motivazione può essere riferita anche ad ulteriori accadimenti straordinari attesi nei successivi sei mesi o comunque entro la chiusura dell'esercizio in corso, tali da compromettere la sostenibilità del debito ovvero la continuità aziendale.

La segnalazione deve essere tempestiva.

Nel termine fissato l'organo amministrativo può presentare anche prima dell'incontro al soggetto segnalante memorie ed osservazioni per dimostrare l'assenza di uno stato di crisi nei termini di rilevanza, che l'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti deve considerare e valutare fornendo una risposta di accoglimento o di reiezione in tempo utile per il rispetto del termine fissato all'organo amministrativo.

Secondo il CNDCEC, la presentazione di un adeguato prospetto di tesoreria che dimostri la sostenibilità dei debiti nei successivi sei mesi può costituire prova dell'assenza di uno stato di crisi rilevante ai fini dell'allerta.

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 13, comma 3 del D.Lgs. 14/2019, “L'impresa che non ritenga adeguati, in considerazione delle proprie caratteristiche, gli indici elaborati a norma del comma 2 ne specifica le ragioni nella nota integrativa al bilancio di esercizio e indica, nella medesima nota, gli indici idonei a far ragionevolmente presumere la [non] sussistenza del suo stato di crisi. Un professionista indipendente attesta l'adeguatezza di tali indici in rapporto alla specificità dell'impresa. L'attestazione è allegata alla nota integrativa al bilancio di esercizio e ne costituisce parte integrante. La dichiarazione, attestata in conformità al secondo periodo, produce effetti per l'esercizio successivo”.

Le principali ragioni di non adeguatezza degli indici possono risiedere:

  • in una non precisa (o non più attuale) classificazione dell'impresa sulla base dei codici Istat;
  • in una struttura dell'impresa che presenti specifiche peculiarità nel modello di business che rendono gli indici scarsamente significativi.

In tal caso è facoltà dell'impresa individuare altri indici che ritenga adeguati, motivandone la scelta.

Il CNDCEC elaborerà un apposito documento relativo alla attestazione di adeguatezza.

Guida all'approfondimento
  • Codice delle Societa', a cura di L. Nazzicone, Giuffrè Francis Lefebvre Editore, Milano, 2018.
  • Sottoriva C., La redazione del bilancio di esercizio secondo il D.Lgs. 139/2015 e secondo i principi contabili nazionali, II Edizione, Milano, 2018.
  • Superti Furga F., Il bilancio di esercizio italiano secondo la normativa europea, V Edizione, Giuffrè Editore, Milano, 2017.
  • Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Salerno, Gli indicatori di allerta: osservazioni e criticità, maggio 2019.

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