Chi può (e come) rappresentare in giudizio l’Agenzia delle Entrate – Riscossione?

20 Novembre 2019

Le Sezioni Unite della Corte di cassazione con la sentenza del 19 novembre 2019, n. 30008 hanno enunciato importanti principi di diritto con riferimento alla questione di massima importanza volta a individuare chi possa rappresentare nei vari gradi di giudizio (e nelle varie giurisdizioni) l'Agenzia delle Entrate – Riscossione.

Il caso. Ebbene, nel caso di specie l'occasione per la pronuncia nomofilattica è un ricorso per cassazione – affidato ad un avvocato del libero foro – che era stato proposto dall'Agenzia delle Entrate Riscossione avverso una sentenza di secondo grado che aveva deciso l'appello della propria dante causa Equitalia S.d.R. S.p.A. che, sua volta, aveva incorporato Equitalia Sud Spa e a sua volta ancora Equitalia ETR Spa: Si trattava di un'ipotesi di successione a titolo universale prevista dall'art. 1 d.l. n. 193/2016 convertito nella legge n. 225/2016.

Il ricorso venne rimesso alle Sezioni Unite perché affrontasse anche la questione di massima importanza volta a sapere le modalità di difesa dell'Agenzia delle Entrate. Peraltro, a seguito della rimessione, si era costituita per l'Agenzia (e in sostituzione del precedente difensore) l'Avvocatura dello Stato rinunciando al ricorso (il che non ha impedito – del tutto correttamente - l'enunciazione del principio di diritto).

La difesa in giudizio di Agenzia delle Entrate-Riscossione. La ricostruzione delle Sezioni Unite muove da ciò, che dopo l'istituzione dell'Agenzia delle Entrate Riscossione la giurisprudenza di legittimità aveva ritenuto non possibile il ricorso agli avvocati del libero foro se non previo ricorso alla procedura del patrocinio cd. autorizzato: l'Agenzia avrebbe quindi dovuto sottoporre motivata delibera all'organo di vigilanza da produrre poi a pena di inammissibilità (e ciò sembrava poter valere anche per il processo tributario) a giustificazione della scelta pena l'invalidità del mandato conferito.

Senonché questa lettura non convince le Sezioni Unite anche (ma non solo) in ragione della norma di interpretazione autentica del giugno 2019 (che chiarisce la non necessità di un atto motivato per la scelta degli avvocati del libero foro) oltre che per le peculiarità dell'ente «investito di un contenzioso unico nel suo genere per consistenza numerica in ragione, tra l'altro, dell'esasperata conflittualità tra enti impositori e soggetti passivi di imposte e tasse o simili propria e tipica del contesto socioculturale e giuridico italiano».

Ed è proprio questa peculiarità che ha giustificato l'introduzione di una forma nuova o speciale di patrocinio: la devoluzione ad una convenzione dell'ambito di concreta operatività del patrocinio cd. autorizzato.

Anzi, con l'effettiva stipulazione della convenzione tra Agenzia delle entrate Riscossione e Avvocatura dello Stato «si è avuta un'autolimitazione preventiva e per schemi astratti, ovvero, generalizzata della facoltà di avvalimento di avvocati del libero foro».

Ecco allora che per le Sezioni Unite ci sono due gruppi di ipotesi astratte: quando si rientra in una è possibile (alle condizioni del rispetto dei criteri del codice dei contratti pubblici e di quelli oggetto di appositi atti di carattere generale) avvalersi degli avvocati del libero foro.

Quando si rientra nell'altro gruppo di ipotesi è normale l'avvalimento del patrocinio autorizzato salvi i casi eccezionali di avvalimento degli avvocati del libero foro.

Del resto, se il legislatore ha voluto favorire l'attività difensiva dell'ente – proseguono le Sezioni Unite - (già di per sé complessa per il “mastodontico contenzioso” che deve affrontare) sarebbe illogico seguire una tesi che complica anche le modalità di nomina dell'avvocato del libero foro quando siamo nell'ambito delle ipotesi previste dalla Convenzione.

Peraltro, resta “impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, per la rappresentanza e la difesa in giudizio con l'ulteriore precisazione che «nulla [è] innovato quanto alle già raggiunte conclusioni per ogni altro tipo di contenzioso».

La scelta tra avvocatura dello Stato e avvocato del libero foro. Da ultimo le Sezioni Unite chiariscono anche un delicato aspetto processuale circa l'allegazione e la prova del presupposto di legge che legittima l'Agenzia delle Entrate Riscossione ad operare la scelta tra avvocatura dello Stato e avvocato del libero foro.

Per le Sezioni Unite «quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l'Agenzia e l'Avvocatura o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell'Agenzia a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità» anche perché tutto ciò risulta chiaramente accessibile dal pubblico siccome pubblicizzato e reperibile senza difficoltà.

Diversamente (e, cioè, ogni volta che siamo fuori dall'automatismo) occorrerà la specifica e motivata delibera di affidamento all'avvocato del libero foro e allegare e provare (vieppiù nel giudizio di legittimità ove non si applica l'art. 182 c.p.c.) l'avvenuta rituale adozione di quella delibera.

Viceversa «l'ulteriore eccezione … cioè l'assunzione del patrocinio erariale in casi non riservati convenzionalmente alla avvocatura erariale non avrà invece bisogno di alcuna specifica allegazione, documentazione o prova».

*Fonte: www.dirittoegiustizia.it

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