La rinnovazione della citazione: non basta allegare alla citazione nulla la fotocopia del verbale d'udienza
21 Novembre 2019
Il caso. La curatela di un Fallimento chiedeva, ai sensi dell'art. 66 l. fall. e 2901 c.c., la dichiarazione di inefficacia e/o di simulazione assoluta di un atto di compravendita intervenuto tra il convenuto ed il fratello. All'udienza di prima comparizione, il Giudice dispose la rinnovazione della notifica dell'atto di citazione per il mancato rispetto del termine a comparire di cui all'art. 163-bis c.p.c. Dichiarata la contumacia del convenuto non costituitosi all'udienza rinviata, il tribunale accoglieva la domanda di simulazione e dichiarava l'inefficacia dell'atto nei confronti del Fallimento. Il soccombente proponeva appello denunciando la nullità della sentenza e del procedimento in quanto, in sede di rinnovazione dell'atto di citazione, la curatela si era limitata a notificare una copia del primo atto di citazione con copia del verbale di udienza con cui era stata disposta la rinnovazione e fissata la nuova udienza. La Corte d'appello rigettava il gravame considerando legittimamente integrato l'atto di citazione oggetto di rinnovazione della notifica. La questione è dunque giunta all'attenzione della Corte di cassazione.
Atto di citazione. L'atto di citazione, così come l'atto di rinnovazione, è diretto ad una parte che non ha ancora l'assistenza di un difensore e che ha quindi diritto di sentirsi indicare chiaramente qual è l'udienza di prima comparizione rispetto alla quale costituirsi tempestivamente. Tale chiarezza risulta mancante laddove la parte si veda notificare una citazione che indichi l'udienza di prima comparizione per una data già trascorsa, anche se unitamente al verbale di quella udienza che non chiarisca comunque che la data di rinvio deve considerarsi come nuova data di comparizione. Come scrive la Corte infatti «non può pretendersi dal comune cittadino una conoscenza dei meccanismi processuali che lo induca ad identificare senz'altro nell'udienza di rinvio quella di nuova prima udienza». Nel caso di specie non può essere invocato nemmeno il principio del raggiungimento dello scopo, posto che lo scopo non è stato raggiunto non essendosi costituito il convenuto in primo grado. In conclusione, la Corte aderisce all'affermazione giurisprudenziale secondo cui «la notifica dell'ordinanza di fissazione della nuova udienza non può tener luogo della rinnovazione della citazione e l'evocazione in lite attuata attraverso la combinazione dei due atti diverge – all'evidenza – dalla prescrizione di legge che esige la rinnovazione della citazione». Il ricorso trova dunque accoglimento da parte della Suprema Corte che cassa la pronuncia impugnata con rinvio alla Corte d'appello in diversa composizione.
*Fonte: www.dirittoegiustizia.it
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