Il giudice non può interpretare nel senso estensivo le clausole del regolamento condominiale

Redazione scientifica
22 Novembre 2019

Il regolamento condominiale di origine contrattuale può imporre divieti e limiti di destinazione alle facoltà di godimento dei condomini sulle unità immobiliari in esclusiva proprietà sia mediante elencazione di attività vietate, sia con riferimento ai pregiudizi che si intende evitare. Tuttavia, i divieti ed i limiti di destinazione alle facoltà di godimento dei condomini sulle unità immobiliari in proprietà esclusiva devono risultare da espressioni incontrovertibilmente rivelatrici di un intento chiaro ed esplicito, non suscettibile di dar luogo ad incertezze.

Il Tribunale adito, annullando la deliberazione assembleare, dichiarava che gli attori avevano diritto di realizzare l'invocata passerella che dal terrazzo di fronte alla porta dell'appartamento interno, scala A, del civico X della strada Rossi consentiva l'accesso all'appartamento del civico Y della strada Verdi. Decidendo sull'appello del soccombente Condominio, la Corte territoriale accoglieva parzialmente il gravame e, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiarava l'inesistenza del diritto degli appellati (già attori in primo grado) a realizzare la passerella come da progetto prodotto in atti. In particolare, secondo la Corre d'Appello, il diritto reclamato dagli originari attori non poteva trovare fondamento nel regolamento condominiale di natura contrattuale e, in ogni caso, l'invocata possibilità di realizzare la controversa passerella si poneva in contrasto con le nonne civilistiche in materia di condominio.

Nel giudizio di legittimità, la S.C. conferma il ragionamento espresso nel provvedimento impugnato. Difatti, la Corte territoriale, in applicazione dei criteri ermeneutici generali previsti da pii artt. 1362 e 1363 c.c., aveva correttamente desunto che la contestata clausola del regolamento condominiale non poteva essere interpretata secondo quanto auspicato dai ricorrenti, ma doveva, invece, interpretarsi nel senso che essa non consentiva il riconoscimento del diritto invocato dai medesimi in qualità di condomini, poiché, sulla base delle non chiare espressioni utilizzate nella richiamala clausola, quest'ultima era da ritenersi indeterminata e sprovvista di valore precettivo, perciò, inapplicabile. In questo modo, il giudice di Appello si è attenuto all'insegnamento giurisprudenziale che non consente al giudice di merito di poter interpretare nel senso estensivo le clausole dei regolamenti condominiali, dovendo peraltro, evitare — nell'incertezza del dato letterale — di imporre pesi sui beni condominiali o, addirittura, di creare delle servitù, non previste né deliberate successivamente con il quorum prescritto dalla legge. Inoltre, la realizzazione della progettata passerella si poneva in contrasto con una norma regolamentare di natura amministrativa, ed avrebbe comportato una violazione delle norme civilistiche condominiali, che - evidentemente - il regolamento condominiale aveva inteso evitare, non prevedendo una inequivoca clausola tale da consentire l'esecuzione dell'opera invocata dai ricorrenti. Per i motivi esposti, il ricorso è stato rigettato.

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