La rilevanza della cartella clinica incompleta nell'accertamento della responsabilità del sanitario

Redazione Scientifica
22 Novembre 2019

Pur riconoscendo la rilevanza dell'incompletezza della cartella clinica nella ricostruzione delle vicende sanitarie e nell'accertamento circa la sussistenza o meno di responsabilità dei sanitari stessi o della struttura, tale elemento «non conduce automaticamente all'adempimento dell'onere probatorio da parte di chi adduce essere danneggiato».

Con la sentenza n. 29498/2019, depositata il 14 novembre, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso presentato dalla vedova e dai figli di un uomo deceduto a seguito di un ricovero ospedaliero. La Corte d'Appello di Venezia, con la sentenza impugnata, aveva ribaltato la decisione di prime cure rigettando la domanda risarcitoria proposta dagli originari attori nei confronti dell'ASL e del Policlinico.

Cartella clinica. Per quanto d'interesse, con il ricorso i congiunti hanno messo in discussione l'accertamento della causa del defedamento dell'uomo con doglianza imperniata, peraltro, sulla pretesa incompletezza della cartella clinica. Quest'ultima ha raggiunto, nella giurisprudenza di legittimità, una rilevanza centrale ai fini della ricostruzione delle vicende sanitarie e dell'accertamento circa la sussistenza o meno di responsabilità dei sanitari stessi o della struttura. Tale rilevanza però «non conduce automaticamente all'adempimento dell'onere probatorio da parte di chi adduce essere danneggiato». Ed infatti «l'incompletezza della cartella incide soltanto se va ad innestarsi in un contesto specifico che è proprio la fonte della sua rilevanza».
Prosegue dunque la Corte affermando che «la conformazione della condotta del sanitario nel senso di astratta idoneità alla causazione dell'evento dannoso è logicamente il primo elemento da vagliare, in quanto, se, al contrario, la condotta del sanitario fosse astrattamente - id est assolutamente - inidonea a causarlo, non occorrerebbe alcuna ulteriore ricostruzione fattuale». L'incompletezza della cartella clinica subentra dunque in secondo luogo, e solo nei termini in cui impedisca «la ricostruzione fattuale sul piano concreto, e in particolare nel suo nucleo centrale, identificabile nella connessione materialmente eziologica fra condotta sanitaria commissiva od omissiva ed evento».
Ripercorso così il consolidato orientamento giurisprudenziale sul tema, la Corte rileva che il motivo sollevato non è comunque pertinente con il thema decidendum conformato dai ricorrenti con le loro azioni risarcitorie, fondate invece sull'asserita carenza/inadeguatezza del trattamento infermieristico che ha condotto alla sindrome da allettamento risultata poi fatale per il de cuius.
Per questi motivi, il ricorso viene rigettato.

(FONTE: dirittoegiustizia.it)

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