Nulla la delibera che addebita le spese di riscaldamento anche a chi non utilizza l'impianto

Redazione scientifica
25 Novembre 2019

Il condomino può legittimamente rinunziare all'uso del riscaldamento centralizzato e distaccare le diramazioni della sua unità immobiliare dall'impianto termico comune, senza necessità di autorizzazione od approvazione degli altri condomini.

Sempronio si era opposto al decreto ingiuntivo, emesso in favore del Condominio, in forza della deliberazione assembleare di approvazione dei bilanci consuntivi per un importo di circa 27 mila euro. Inoltre, in via riconvenzionale, l'opponente domandava l'accertamento della legittimità del distacco dall'impianto comune di riscaldamento dei termoconvettori presenti nelle quattro unità abitative di sua proprietà, nonché la nullità di tutte le deliberazioni condominiali successive all'avvenuto distacco, nella parte in cui gli erano state addebitate le spese di consumo dei menzionati termoconvettori. Il Tribunale adito rigettava l'opposizione, rilevando che l'invalidità delle deliberazioni assembleari non poteva farsi valere nel giudizio di opposizione, ma solo con separata impugnazione ai sensi dell'art. 1137 c.c. e che il distacco non era stato comunque autorizzato dall'assemblea condominiale ai sensi dell'art. 26, I. n. 10/1991 (come modificato dal d.lgs. n.311/2006). Anche la Corte di appello rigettava il gravame, affermando, tra l'altro, che nel caso di specie non si verteva in materia di nullità, bensì di annullabilità delle deliberazioni, derivando i dedotti vizi dalla ripartizione dei contributi condominiali, con conseguente onere di far valere tali vizi entro i termini di cui all'art. 1137 c.c.

Nel giudizio di legittimità, la S.C. contesta il ragionamento espresso nel provvedimento impugnato.

Difatti, è corretto affermare che il condomino può legittimamente rinunziare all'uso del riscaldamento centralizzato e distaccare le diramazioni della sua unità immobiliare dall'impianto termico comune, senza necessità di autorizzazione od approvazione degli altri condomini, fermo il suo obbligo di pagamento delle spese per la conservazione dell'impianto. Pertanto è nulla - e non soggetta, quindi, al termine di impugnazione di cui all'art. 1137 c.c. - la delibera assembleare che addebiti le spese di riscaldamento ai condomini proprietari di locali (nella specie, sottotetti), cui non sia comune, né siano serviti dall'impianto di riscaldamento, trattandosi di delibera che inerisce ai diritti individuali di tali condomini e non alla mera determinazione quantitativa del riparto delle spese dei termoconvettori con impianto comune. Per le suesposte ragioni, il ricorso del condomino è stato accolto; per l'effetto, la sentenza è stata cassata con rinvio.

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