Licenziamento per g.m.o. e somministrazione a tempo indeterminato
25 Novembre 2019
Licenziamento per g.m.o. del lavoratore con contratto di somministrazione a tempo indeterminato: è legittimo qualora esso venga giustificato dalla mancanza di missioni disponibili (incompatibilità delle condizioni fisiche del dipendente con la missione presso l'utilizzatore)?
Il rapporto tra agenzia ed utilizzatore configura un contratto avente natura commerciale, quello tra agenzia e lavoratore è invece riconducibile allo schema della subordinazione. Il dipendente si obbliga vero l'impresa-datrice a svolgere la propria prestazione a favore di un terzo (c.d. missione). Il rapporto di lavoro, ove sia a tempo indeterminato, non viene meno nei periodi di inattività del dipendente per mancanza di missioni.
Tenuto conto che al rapporto tra agenzia e dipendente trova applicazione la normativa in materia di licenziamenti individuali, si evidenzia che le tutele riconosciute ex legge sono indifferenti rispetto alle vicende del contratto commerciale con l'utilizzatore.
Ne consegue che, ai fini della legittimità di un licenziamento per g.m.o., deve escludersi che possa essere sufficiente la cessazione (o incapacità di prosecuzione) della missione presso l'utilizzatore, dovendo negarsi che il potere datoriale di recesso possa essere svincolato dai presupposti di legittimità dettati dalla normativa sopracitata.
Il datore dovrà dunque dimostra l'impossibilità di reperire, per un congruo periodo di tempo, occasioni di lavoro compatibili con la condizione (professionale e fisica) del dipendente, nonché l'impossibilità di mantenere lo stesso in condizione di ulteriore disponibilità.
Cfr.: Cass., sez. lav., 18 ottobre 2019, n. 26607.
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